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Delibera 15 febbraio 2022, n. 102
Requisiti di accesso e criteri di erogazione e gestione dell’assegno provinciale al nucleo familiare e dell’assegno provinciale per i figli – revoca della deliberazione della Giunta provinciale 943/2017 (modificata con delibera n. 440 del 21.06.2022, delibera n. 694 del 22.08.2023 e delibera n. 864 del 10.10.2023)

...omissis…

1. E’ approvato l’allegato A), che contiene i “Requisiti di accesso e criteri di erogazione e gestione dell'assegno provinciale al nucleo familiare e dell'assegno provinciale per i figli”, e che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2. I “Requisiti di accesso e criteri di erogazione e gestione dell'assegno provinciale al nucleo familiare e dell'assegno provinciale per i figli” di cui al punto 1) entrano in vigore il 1° luglio 2022.

3. Con decorrenza dal 1° luglio 2022 è revocata la deliberazione della Giunta provinciale del 29 agosto 2017, n. 943, concernente “Requisiti di accesso e criteri di erogazione e gestione dell'assegno provinciale al nucleo familiare e dell'assegno provinciale per i figli”. L’ultima mensilità dell’assegno per i figli riconosciuta in base ai criteri di cui alla citata delibera spetta per il mese di giugno 2022. Gli assegni provinciali al nucleo familiare e i contributi integrativi dell’assegno provinciale al nucleo familiare. la cui domanda sia stata presentata ai sensi della citata delibera entro la data del 30 giugno 2022 vengono erogati sino alla naturale scadenza indipendentemente dalla eventuale successiva modifica della composizione del nucleo familiare e della situazione economica dichiarata al momento della presentazione della domanda.

4. Nel primo anno di applicazione dei “Requisiti di accesso e criteri di erogazione e gestione dell'assegno provinciale al nucleo familiare e dell'assegno provinciale per i figli” di cui al punto 1), gli assegni per i figli sono riconosciuti con decorrenza dal mese di luglio 2022 per le domande presentate entro il 31 dicembre 2022. Qualora le domande siano presentate entro 180 giorni dalla nascita, adozione o affidamento gli assegni per i figli spettano dal mese successivo a quello dell’evento, anche se antecedente al mese di luglio 2022.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, conformemente a quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, e dall’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

ALLEGATO A

Requisiti di accesso e criteri di erogazione e gestione dell’assegno provinciale al nucleo familiare e dell’assegno provinciale per i figli

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano i requisiti di accesso nonché l’erogazione e la gestione delle prestazioni economiche a favore delle famiglie di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della prestazione di cui al capo IV sono considerate disabili le persone riconosciute invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, nonché i ciechi civili e i sordi.

Art. 3
Prestazioni economiche

1. Le prestazioni disciplinate dai presenti criteri sono:

a) contributo per famiglie con figli di età compresa fra zero e tre anni, di seguito denominato assegno provinciale al nucleo familiare. Il periodo di concessione del contributo è prolungato fino al mese antecedente a quello previsto per il possibile inserimento dei figli nella scuola dell’infanzia ai sensi della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, se tale inserimento avviene successivamente al compimento del terzo anno di vita. In ogni caso il contributo spetta al massimo fino al quarantatreesimo mese di vita del bambino/della bambina;

b) contributo integrativo dell’assegno provinciale al nucleo familiare;

c) contributo per famiglie con figli minorenni o soggetti equiparati, di seguito denominato assegno provinciale per i figli o assegno per i figli.

Capo II
Assegno provinciale al nucleo familiare

Art. 4
Descrizione della prestazione

1. L’assegno al nucleo familiare costituisce un contributo per la cura e l’assistenza dei figli di età compresa fra zero mesi e l’età di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a).

Art. 5
Beneficiari e requisiti

1. Ha diritto all'assegno al nucleo familiare il genitore o la persona affidataria con residenza ininterrotta da almeno cinque anni in provincia di Bolzano. In alternativa tale requisito deve essere posseduto dall’altro genitore presente sullo stato di famiglia del richiedente. Il requisito della residenza quinquennale deve essere maturato al momento della presentazione della domanda.

2. In alternativa ai cinque anni di residenza è riconosciuta la residenza storica anagrafica di quindici anni, di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda.

3. L’assegno al nucleo familiare spetta, a condizione che il figlio risieda in provincia di Bolzano, sia di fatto convivente con la persona richiedente la prestazione e risulti sullo stato di famiglia della stessa. In caso di adozione, il periodo di spettanza di tre anni decorre dalla data di adozione riportata nel relativo provvedimento dell’autorità giudiziaria minorile. Nel caso in cui l’adozione sia avvenuta entro il primo anno di vita del/della minore il periodo di concessione del contributo è calcolato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a).

4. L'assegno al nucleo familiare spetta altresì per i minori in affidamento a tempo pieno, anche se non risultanti sullo stato di famiglia della persona richiedente, purché siano soddisfatte le altre condizioni di cui al comma 3. In caso di affidamento, il periodo di spettanza di tre anni decorre dalla data di inizio dell'affidamento stesso, indicata nel relativo provvedimento. Nel caso in cui l’affidamento sia avvenuto entro il primo anno di vita del/della minore il periodo di concessione del contributo è calcolato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a).

5. L’assegno al nucleo familiare è attribuito indipendentemente dalla situazione economica del nucleo familiare

Art. 6
Ammontare dell’assegno al nucleo familiare

1. L’assegno al nucleo familiare ammonta a 200,00 euro mensili per singolo figlio.

Art. 7
Presentazione della domanda

1. La domanda volta a ottenere l’assegno al nucleo familiare va presentata all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE), tramite gli enti di patronato o per via telematica, entro il terzo anno di vita del/della minore ovvero entro tre anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento. La domanda di assegno al nucleo familiare ha validità fino a un massimo di 43 mesi, ovvero, in caso di adozione o affidamento avvenuti oltre il terzo anno di vita del minore, ha validità fino a tre anni dalla data del relativo provvedimento e comunque non oltre il diciottesimo anno d’età.

Art. 8
Periodi di erogazione

1. In caso di presentazione della domanda entro un anno dalla data di nascita del/della minore, ovvero dalla data del provvedimento di adozione o affidamento, l’assegno al nucleo familiare è erogato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di nascita, ovvero dalla data del provvedimento di adozione o affidamento, a condizione che a tale data sussistessero già i requisiti previsti. In caso di presentazione della domanda dopo il suddetto termine, l’assegno al nucleo familiare è erogato con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è corrisposto per il periodo residuo spettante, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), o fino allo scadere del terzo anno dalla data del provvedimento di adozione o affidamento.

Capo III
Contributo integrativo dell’assegno provinciale al nucleo familiare (“Assegno provinciale al nucleo familiare +”)

Art. 9
Descrizione della prestazione

1. Il contributo integrativo dell’assegno provinciale al nucleo familiare, “Assegno provinciale al nucleo familiare +”, di seguito indicato come “contributo integrativo”, costituisce un’integrazione dell’assegno provinciale al nucleo familiare spettante a famiglie con figli di età compresa fra zero e tre anni, nelle quali i padri lavoratori nel settore privato usufruiscano del congedo parentale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche.

2. I contributi di cui al presente articolo spettano anche nel caso in cui il lavoratore, pur essendo iscritto nella gestione dei dipendenti pubblici dell'INPS, è soggetto, anche solo per la parte normativa, alla contrattazione collettiva privata.

Art. 10
Beneficiari e requisiti

1. Hanno diritto al contributo integrativo i nuclei familiari in cui i padri svolgono un’attività lavorativa nel settore privato in provincia di Bolzano e, nei primi 18 mesi di vita del proprio figlio/della propria figlia, usufruiscono del congedo parentale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, per un periodo minimo di due mesi interi continuativi.

2. Ai fini dei presenti criteri per mese intero si intende il periodo di tempo intercorrente tra un dato giorno del mese e il giorno antecedente il corrispondente giorno del mese successivo.

3. Il contributo integrativo spetta anche ai nuclei familiari, nei quali i padri adottivi o affidatari usufruiscono del congedo parentale nei primi 18 mesi dall’ingresso del/della minore nel nucleo familiare.

4. I richiedenti il contributo integrativo devono aver presentato domanda di assegno provinciale al nucleo familiare per il periodo in cui usufruiscono del congedo parentale, e devono essere in possesso di tutti i requisiti di accesso all’assegno provinciale al nucleo familiare di cui al Capo II.

5. Il padre che fruisce del congedo parentale, se persona diversa dal richiedente il contributo integrativo, deve far parte del nucleo familiare dichiarato nella domanda di assegno provinciale al nucleo familiare.

6. Il contributo integrativo non spetta nel caso in cui il figlio/la figlia abbia frequentato un servizio per la prima infanzia nel periodo in cui il padre ha usufruito del congedo parentale per il quale ha richiesto il contributo integrativo.

Art. 11
Domanda

1. La domanda di concessione del contributo integrativo deve essere presentata all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE) dal genitore che ha richiesto l’assegno provinciale al nucleo familiare.

2. La domanda può essere presentata a partire dalla data in cui il padre ha terminato il congedo parentale per il quale viene richiesto il contributo integrativo, ed entro e non oltre 90 giorni da tale data.

3. I richiedenti possono presentare domanda anche tramite i Patronati della provincia di Bolzano, i quali la inoltreranno all’ASSE entro la scadenza di cui al comma 2.

Art. 12
Termine di conclusione del procedimento

1. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 180 giorni, che decorrono dalla data di presentazione della domanda.

Art. 13
Ammontare e periodo di concessione del contributo integrativo

1. Il contributo integrativo è concesso per un periodo minimo di due e un periodo massimo di tre mesi interi continuativi di godimento del congedo parentale.

2. Il contributo integrativo ammonta a:

a) 400,00 euro mensili per i padri che nel periodo di cui al comma 1 percepiscono un’indennità di congedo parentale calcolata in rapporto alla retribuzione,

b) 800,00 euro mensili per i padri che non percepiscono alcuna retribuzione,

c) 600,00 euro mensili per i padri che percepiscono un’indennità di congedo parentale calcolata in rapporto alla retribuzione solo per una parte del periodo di cui al comma 1.

3. In caso di parto gemellare o plurimo oppure di adozione o affidamento di più figli, il contributo integrativo è concesso per ogni ulteriore figlio/figlia per un ulteriore periodo come stabilito al comma 1. L’importo mensile rimane quello stabilito dal comma 2.

Capo IV
Assegno provinciale per i figli

Art. 14
Descrizione della prestazione

1. L’assegno per i figli costituisce un contributo per la copertura delle spese di mantenimento dei figli minorenni, maggiorenni se disabili nonché dei soggetti equiparati come definiti all’articolo 20, se conviventi con il/la richiedente e risultanti dallo stato di famiglia dello stesso/stessa.

Art. 15
Beneficiari e requisiti

1. L’assegno di cui all’articolo 14 spetta ai nuclei familiari così come definiti ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) previsto per l’accesso all’assegno unico e universale per i figli di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, fatte salve le specificità collegate alle situazioni di equiparazione previste.

2. Il genitore o la persona affidataria richiedente deve essere residente ininterrottamente da almeno cinque anni in provincia di Bolzano. In alternativa tale requisito deve essere posseduto dall’altro genitore presente sullo stato di famiglia del richiedente. Il requisito della residenza quinquennale deve essere maturato al momento della presentazione della domanda.

3. In alternativa ai cinque anni di residenza è riconosciuta la residenza storica anagrafica di quindici anni, di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda.

4. L’importo dell’assegno per i figli è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare definita dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, così come previsto per la quantificazione dell’assegno unico e universale per i figli di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

5. L’assegno per i figli non spetta in caso di mancata dichiarazione del valore ISEE di cui al comma 4, ovvero in caso di attestazione ISEE con omissioni o difformità.

Art. 16
Ammontare dell’assegno per i figli

1. Per ciascun figlio minorenne è riconosciuto un importo pari a 70,00 euro mensili per un valore ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro. Per un valore ISEE compreso tra 15.000,01 euro e 40.000,00 euro è riconosciuto un importo pari a 55,00 euro mensili.

2. Per ciascun figlio disabile, così come definito all’articolo 2, o persona equiparata ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera b), è riconosciuto - per un valore ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro - un importo pari a 300,00 euro mensili se minorenne, fino al mese in cui è raggiunta la maggiore età, e pari a 250,00 euro mensili se maggiorenne. Per un valore ISEE compreso tra 15.000,01 euro e 40.000,00 euro è riconosciuto un importo pari a 170,00 euro mensili se minorenne, fino al mese in cui è raggiunta la maggiore età, e pari a 120,00 euro mensili se maggiorenne.

Art. 17
Presentazione della domanda

1. La domanda volta ad ottenere l’assegno per i figli va presentata all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE) tramite gli enti di patronato o per via telematica.

2. La domanda è presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo.

Art. 18
Sopravvenuta comunicazione d’invalidità

1. Ai fini della domanda di assegno provinciale per i figli, il riconoscimento dell’invalidità civile di cui all’articolo 2, comunicato entro 180 giorni dalla data della seduta della competente commissione sanitaria, è efficace dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di accertamento di invalidità civile. Il riconoscimento dell’invalidità comunicato oltre tale termine è invece efficace dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la relativa comunicazione è pervenuta all’ASSE.

Art. 19
Periodi di erogazione

1. L’assegno per i figli decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 settembre dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

2. Qualora la domanda venga presentata entro 180 giorni dalla data di nascita del bambino/della bambina o del provvedimento di adozione o di affidamento, l’assegno provinciale per i figli spetta a decorrere dal primo mese successivo a tale data, a condizione che a tale data sussistessero già i requisiti previsti.

3. Ai fini del riconoscimento delle mensilità arretrate di cui al comma 2 qualora la data della nascita o del provvedimento di adozione o di affidamento sia antecedente al mese di febbraio dell’anno corrente, l’assegno per i figli spettante per le mensilità arretrate è determinato sulla base dell’ISEE da utilizzarsi ai fini della domanda di assegno universale per l’anno corrente, fermi restanti gli ulteriori requisiti di cui all’articolo 15.

Art. 20
Equiparazioni

1. Ai fini della concessione dell’assegno per i figli:

a) sono equiparati ai figli minori i minori in affidamento preadottivo ai sensi dell’ articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, nonché i minori affidati dal tribunale per i minorenni o con provvedimento amministrativo a tempo pieno ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, anche se non risultanti sullo stato di famiglia della persona richiedente e i minori posti sotto tutela del/della richiedente se con essi convivente;

b) sono equiparati ai figli disabili i fratelli, le sorelle, i nipoti e le nipoti in linea retta e in linea collaterale maggiorenni, se disabili, per i quali alla data del 28 febbraio 2022 o precedentemente sia stato erogato l’assegno provinciale per i figli ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b) dell’allegato A della delibera della Giunta provinciale 29 agosto 2017, n. 943, e successive modifiche.

Art. 21
Disabili accolti in strutture assistenziali

1. Il requisito della convivenza dei figli minorenni e dei soggetti equiparati con il richiedente l’assegno per i figli è soddisfatto anche nel caso in cui il componente disabile della famiglia sia accolto in una struttura assistenziale residenziale per un periodo di tempo non superiore complessivamente a 90 giorni nell’arco del periodo di erogazione dell’assegno per i figli. Il superamento del periodo di 90 giorni va tempestivamente comunicato all’ASSE da parte del richiedente e determina la revoca dell’assegno per i figli per l’intero anno di riferimento.

Capo V
Disposizioni comuni

Art. 22
Residenza

1. Ai fini della verifica del requisito della residenza di cui agli articoli 5, comma 1, e 15, comma 2, i registri anagrafici comunali non costituiscono unici strumenti di valutazione, bensì possono essere presi in considerazione anche altri elementi tali da far desumere comunque la permanenza stabile sul territorio provinciale. Gli elementi devono essere tali da poter sostituire le risultanze anagrafiche per l’intero periodo in cui il/la richiedente le prestazioni familiari non risulta iscritto nei registri anagrafici. Per la valutazione della residenza storica anagrafica di quindici anni di cui all’articolo 5, comma 2, e all’articolo 15, comma 3, valgono unicamente le risultanze dei registri anagrafici comunali.

2. La permanenza stabile sul territorio provinciale di cui al comma 1 non si interrompe in caso di intervalli di tempo non superiori a 14 giorni, per i quali la persona richiedente non ha elementi atti a comprovarla.

Art. 23
Cittadini dell’Unione europea

1. L’assegno al nucleo familiare e l’assegno per i figli spettano ai cittadini e alle cittadine dell’Unione europea entro i limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.

Art. 24
Intese con enti di patronato

1. L’ASSE può concordare intese con gli enti di patronato, nei limiti dei compiti affidati agli stessi dalla legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modifiche, per la trasmissione telematica delle domande e per la conservazione dei documenti cartacei.

Art. 25
Domande incomplete

1. Le domande incomplete devono essere integrate, ove ammissibile, entro 30 giorni dalla relativa richiesta dell’ASSE. Trascorso inutilmente tale termine, le domande sono archiviate. Alla persona richiedente è data comunicazione dell’avvenuta archiviazione.

Art. 26
Domanda presentata da più richiedenti

1. Nel caso in cui la domanda di assegno al nucleo familiare o di assegno per i figli venga presentata da più richiedenti aventi diritto, la relativa prestazione è concessa secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

2. In caso di contestazione da parte di una delle persone richiedenti, la prestazione spetta a colui che si occupa prevalentemente dei figli o dei soggetti equiparati, come documentato dal servizio sociale territorialmente competente, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5, comma 3.

Art. 27
Erogazione delle prestazioni economiche

1. L’assegno al nucleo familiare e l’assegno per i figli sono erogati in rate mensili posticipate.

2. Il contributo integrativo di cui al capo III è erogato in un’unica soluzione insieme all’assegno provinciale al nucleo.

3. I contributi sono erogati mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al beneficiario.

Art. 28
Decesso della persona richiedente

1. In caso di decesso del/della richiedente, il genitore superstite, la persona affidataria dei figli o soggetti equiparati oppure il/la parente che assume a proprio carico il mantenimento degli stessi continua a percepire, senza soluzione di continuità, l’assegno al nucleo familiare o l’assegno per i figli, purché in possesso dei requisiti previsti.

Art. 29
Variazione dei dati dichiarati

1. Qualsiasi variazione relativa ai dati dichiarati nella domanda di assegno al nucleo familiare o di assegno per i figli o di contributo integrativo intervenuta dopo la presentazione della domanda stessa va immediatamente comunicata all’ASSE. La mancata comunicazione determina la revoca della prestazione economica.

2. Gli eventi che determinano la revoca dell’assegno al nucleo familiare, dell’assegno per i figli o del contributo integrativo o che comportano la rideterminazione dei relativi importi hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati.

Art. 30
Autotutela

1. Se nel corso dell’istruttoria di un ricorso gerarchico al direttore/alla direttrice del dipartimento competente in materia è accertata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per la prestazione oggetto del ricorso medesimo, si procede in autotutela all’erogazione della prestazione richiesta.

Art. 31
Clausola di salvaguardia

1. La concessione delle prestazioni di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale.

Art. 32
Trattamento dei dati

1. L’Agenzia è titolare del trattamento dei dati personali in ordine alle attività di cui ai presenti criteri.

 

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