(1) Il numero massimo delle persone, che può essere assunto ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale del 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, fuori dalla dotazione dei posti, viene determinato in cento unità.
(2) Le assunzioni di cui al comma 1 avvengono:
(3) La Giunta provinciale stabilisce le modalità per lo svolgimento delle procedure di selezione.
(4) Il personale assunto ai sensi del presente articolo è inquadrato nei profili professionali per i quali possiede i prescritti titoli di studio.
(5) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 2.500.000,00 euro per l’anno 2022 e in 5.500.000,00 euro per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione.