(1) Nel secondo periodo del comma 8 dell’articolo 32 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, le parole: “a qualsiasi ora del giorno e della notte” sono sostituite dalla parola: “cacciabili”.
(2) Il comma 3 dell’articolo 35 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è abrogato.