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Delibera 22 febbraio 2022, n. 124
COVID-19 – Direttive per la gestione della situazione dovuta al Covid-19 in residenze per persone con disabilità, comunità alloggio e centri di addestramento abitativo per persone con disabilità, malattie psichiche, dipendenze

ALLEGATO A

COVID-19 – Direttive per la gestione della situazione dovuta al Covid-19 in residenze per persone con disabilità, comunità alloggio e centri di addestra-mento abitativo per persone con disabilità, malattie psichiche, dipendenze

TITOLO I
GENERALITÀ

Capo I
Ambito d’applicazione, definizioni e principi

Art. 1
Ambito d’applicazione

1. Le presenti direttive disciplinano, ai sensi dell’articolo 1, comma 29, della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, l’attività nelle residenze per persone con disabilità, nelle comunità alloggio e nei centri di addestramento abitativo per persone con disabilità, malattie psichiche, dipendenze, di seguito denominati servizi abitativi, in relazione alla gestione della situazione dovuta al Covid-19, al fine di supportare in modo adeguato i bisogni delle e degli utenti nonché delle loro famiglie, tutelando al contempo la salute delle e degli utenti stessi e del personale operante nelle strutture.

Art. 2
Definizioni

1. Ai sensi delle presenti direttive s’intende per

a) disposizioni generali: le vigenti disposizioni e misure di cui all’articolo 3, comma 1, e le ordinanze del Presidente della Provincia in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) medico di medicina generale: il medico di medicina generale che segue l’utente;

c) Task Force: il gruppo di lavoro interdisciplinare “Sociale” di cui all’articolo 3, comma 7;

d) USEDIP: l’“Unità operativa per la Sorveglianza Epidemiologica del Dipartimento di prevenzione” dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;

e) Linee guida per la collaborazione con l’USEDIP: le “Linee guida per la collaborazione con i medici dell’Unità di sorveglianza epidemiologica del Dipartimento di prevenzione (USEDIP) a supporto dei Servizi sociali” del 14 settembre 2021, e successive modifiche;

f) Accordo con l’USEDIP: l’“Accordo con l’Unità di sorveglianza epidemiologica del Dipartimento di prevenzione (USEDIP) per la prevenzione e gestione dell’infezione da SARS-CoV-2 per i servizi sociali residenziali ad eccezione delle Residenze per anziani” del 14 settembre 2021, e successive modifiche;

g) documento sull’uso dei DPI: il documento dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige sull’“Uso di dispositivi individuali (DPI) durante l’epidemia COVID-19” del 6 novembre 2020, e successive modifiche;

h) direttrice/direttore: la direttrice o il direttore dei servizi sociali della competente comunità comprensoriale ovvero dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano, per i servizi gestiti direttamente o sulla base di una convezione o di un contratto con i privati, o, in caso di servizi non convenzionati, la direttrice o il direttore responsabile del relativo servizio;

i) strutture di transizione: strutture private accreditate con le quali l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha stipulato convenzioni ad hoc per il trasferimento delle e degli utenti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a).

Art. 3
Principi

1. Devono essere rispettate tutte le necessarie misure di sicurezza, di prevenzione del contagio e di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2. A tal fine, vanno osservate le disposizioni statali e provinciali in materia e, in modo particolare, la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modifiche, con particolare riferimento all’allegato A, le „Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali” dell’Istituto Superiore di Sanità del 24 agosto 2020 (rapporto ISS Covid-19 n. 4/2020 Rev. 2) e successive modifiche, le linee guida nazionali sulla sanificazione e disinfezione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, nonché le Linee guida per la collaborazione con l’USEDIP, l’Accordo con l’USEDIP e le indicazioni del documento sull’uso dei DPI.

2. Nelle decisioni sono coinvolti i medici di medicina del lavoro e i medici di medicina generale nonché i medici dell’USEDIP, se occorre un accompagnamento epidemiologico, come anche tutte le altre autorità attive, a vario titolo, nel contrasto alla pandemia.

3. Ogni servizio abitativo elabora, sulla base delle presenti direttive, un piano organizzativo interno che descriva tutte le misure di prevenzione del contagio da Covid-19 e le procedure da attuare in presenza di casi sospetti o positivi al Covid-19 all’interno della struttura. Il piano deve essere portato a conoscenza di tutto il personale.

4. Dev’essere osservato quanto previsto dal piano strategico nazionale di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e dalle relative norme attuative.

5. Devono essere osservate le disposizioni in materia di certificazioni verdi e di obbligo vaccinale previste dalla normativa statale.

6. Sono osservate le vigenti misure di prevenzione del contagio previste dall’Istituto Superiore di Sanità, con particolare riferimento all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale, le e gli utenti, le volontarie e i volontari, le persone in visita, per quanto compatibili con quelle di cui alla legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modifiche; non è consentito l’utilizzo delle alternative alle mascherine chirurgiche di cui al punto 5 del paragrafo I. (“Misure generali”) dell’allegato A della citata legge provinciale. In particolare:

a) per il personale è previsto l’utilizzo continuativo delle mascherine chirurgiche. L’utilizzo delle mascherine FFP2 avviene nel rispetto delle procedure fissate dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige nel documento sull’uso dei DPI;

b) le altre persone che si trovano all’interno della struttura devono indossare almeno una mascherina chirurgica.

c) sono rispettate la distanza interpersonale prescritta, le misure rafforzate di igiene personale, le misure rafforzate di pulizia, disinfezione e sanificazione di tutti gli ambienti, delle superfici, degli arredi, delle attrezzature e simili. I locali sono arieggiati frequentemente e sono installati dispenser di gel disinfettante per le mani accessibili a tutti.

7. La Task Force monitora la situazione nei servizi abitativi e stabilisce le procedure necessarie. La Task Force è composta da rappresentanti della Ripartizione provinciale Politiche sociali, dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, delle Comunità comprensoriali, dei servizi sociali pubblici e privati e dell’Agenzia per la Protezione civile della Provincia. In considerazione del continuo adeguamento delle normative all’evolvere della situazione epidemiologica, in caso di modifiche alle procedure, approvate dalla Task Force successivamente alla data di applicazione delle presenti direttive, si rinvia alle nuove procedure, anche qualora in contrasto con le disposizioni delle direttive stesse.

8. È necessario implementare una rete di comunicazione ben funzionante tra le autorità sanitarie, la protezione civile e le autorità locali, che garantisca un’informazione immediata su qualsiasi rischio di infezione.

9. Le/I responsabili del servizio abitativo devono segnalare i casi sospetti o positivi al Covid-19 all’USEDIP tramite l’indirizzo e-mail dedicato riposocorona@sabes.it, secondo quanto previsto dalle Linee guida per la collaborazione con l’USEDIP.

10. Le persone che abitano o lavorano nelle strutture o che vi si trovano per altri motivi vanno richiamate al loro ruolo di responsabilità nei confronti delle e degli utenti e sensibilizzate all’osservanza rigorosa delle vigenti misure e disposizioni di sicurezza e di prevenzione del COVID-19 anche all’esterno delle strutture stesse.

TITOLO II
RESIDENZE PER PERSONE CON DISABILITÀ

Capo I
Generalità, gestione delle e degli utenti e misure di prevenzione e sicurezza per il personale

Art. 4
Generalità

1. Devono essere rispettate le disposizioni di cui alle Linee guida per la collaborazione con l’USEDIP, all’Accordo con l’USEDIP e le indicazioni del documento sull’uso dei DPI.

2. Se sussiste un elevato rischio di contagio sul territorio o se risultano casi positivi o sospetti all’interno della residenza, la direttrice/il direttore, sentita l’USEDIP, prende adeguati e idonei provvedimenti, valutando anche la possibilità di eseguire test antigenici rapidi. Tra le prime misure da adottare vi sono l’ulteriore limitazione o la sospensione temporanea degli accessi alla residenza e delle uscite delle e degli utenti dalla struttura (ammissioni, brevi permanenze, visite, presenza di volontarie e volontari, membri di associazioni o altri gruppi, fornitori, corrieri e altro personale esterno, allontanamento delle e degli utenti dalla struttura, loro rientri in famiglia).

3. I suddetti provvedimenti devono sempre essere proporzionati al rischio di infezione per le e gli utenti.

Art. 5
Gestione di utenti con sintomatologia da Covid-19 o che hanno avuto contatti stretti con persone positive

1. Le e gli utenti con sintomatologia da Covid-19 vengono immediatamente separati dalle e dagli altri utenti e se la struttura dispone di test antigenici rapidi immediatamente sottoposti al test. Il test può essere effettuato solo da personale autorizzato (medici e infermieri/infermiere).

2. Per le e gli utenti che hanno avuto contatto stretto con persone risultate positive al test si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia di quarantena e autosorveglianza.

3. Per ulteriori misure si rinvia alle Linee guida per la collaborazione con l’USEDIP, all’Accordo con l’USEDIP, al documento sull’uso dei DPI e alle indicazioni dell’USEDIP.

4. Si raccomanda il coinvolgimento del medico di medicina generale.

Art. 6
Gestione di utenti il cui test ha dato esito positivo

1. In caso di esito positivo del test PCR o antigenico rapido:

a) le e gli utenti asintomatici o che presentano solo sintomi lievi possono essere trasferiti nella struttura di transizione in base all’apposita procedura e nell’ambito del contingente di posti letto messo a disposizione a tale scopo dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. La procedura di trasferimento tiene conto dello stato di salute dell’utente e delle condizioni organizzative generali del servizio di provenienza;

b) le e gli utenti che presentano sintomi gravi sono di norma trasferiti in ospedale.

2. La decisione relativa al trasferimento in una struttura di transizione spetta alla direttrice/al direttore, d’intesa col medico di medicina generale. La decisione relativa al trasferimento in ospedale spetta al medico di medicina generale. Gli eventuali trasferimenti sono concordati dalla/dal responsabile del servizio con la responsabile operativa/il responsabile operativo per la pandemia Covid-19 dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

3. A prescindere dal numero di utenti trasferiti nella struttura di transizione o in ospedale, le attività quotidiane del servizio proseguono nel rispetto stringente delle misure di sicurezza e di prevenzione.

Art. 7
Misure di sicurezza e di prevenzione per collaboratrici e collaboratori, tirocinanti, volontarie e volontari del servizio civile e del servizio sociale

1. Oltre a osservare tutte le prescrizioni previste per il personale, le necessarie misure di sicurezza e le misure per il contenimento della diffusione del virus, le residenze seguono le seguenti raccomandazioni e indicazioni organizzative:

a) si raccomanda di stilare i piani dei turni di lavoro in modo da impiegare, per ogni reparto/area, sempre le stesse collaboratrici e gli stessi collaboratori; le collaboratrici e i collaboratori non dovrebbero, per quanto possibile, essere spostati da un gruppo residenziale all’altro o da un piano all’altro;

b) in caso di aumento del numero di infezioni si raccomanda vivamente di allestire, d’intesa con il medico della medicina del lavoro, spogliatoi (locali per il personale) separati per ogni piano;

c) il personale neoassunto deve essere informato esaustivamente in merito alle direttive provinciali e a quelle della Task Force, e in particolare deve essere formato in merito alle vigenti misure di sicurezza e di prevenzione, soprattutto per quanto riguarda il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI);

d) nel comunicare informazioni importanti, tra cui quelle relative alle disposizioni per il rientro in Italia e alle connesse norme di comportamento, si raccomanda di accertarsi che le stesse siano state ben comprese in particolare dalle collaboratrici e dai collaboratori di lingua straniera;

e) il personale deve essere formato, se possibile anche attraverso iniziative di formazione che danno crediti ECM, al fine di garantire che tutti i collaboratori e le collaboratrici siano adeguatamente istruiti, in particolare in riferimento alle misure di cui all’articolo 3, comma 6, e alla relativa attuazione. La formazione viene svolta in collaborazione con il medico di medicina del lavoro o con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige o con ambedue.

2. A tirocinanti e volontarie e volontari che prestano servizio civile o sociale si applica, in materia di sicurezza e di prevenzione del rischio di contagio da Covid-19 e di formazione, quanto previsto per le collaboratrici e i collaboratori.

Capo II
Ambienti

Art. 8
Generalità

1. Ѐ previsto un piano per la pulizia, la disinfezione e la sanificazione di tutti i locali e gli ambienti della struttura, con particolare attenzione per i servizi igienici, i locali della lavanderia e gli spogliatoi. Collaboratrici, collaboratori, volontarie e volontari che prestano servizio civile o sociale e tirocinanti devono disinfettare i propri armadietti e le superfici dello spogliatoio con le quali sono venuti in contatto.

2. In caso di utenti che hanno contratto il virus, tutti i locali e gli ambienti in cui si sono intrattenuti devono essere disinfettati e sanificati nel rigoroso rispetto delle “Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione del SARS-CoV 2” dell’Istituto Superiore di Sanità del 7 luglio 2020 (rapporto ISS Covid-19 n. 20/2000 Rev. 2), e successive modifiche.

Art. 9
Sala da pranzo

1. Per la sala da pranzo devono essere attuate le disposizioni generali vigenti in materia di somministrazione di pasti e bevande, per quanto applicabili. Nel caso in cui lo spazio negli ambienti sia insufficiente, si deve garantire la turnazione.

2. In sala da pranzo deve essere garantito il ricambio dell’aria. Inoltre, la permanenza delle e degli utenti deve essere limitata al tempo necessario ad assumere il pasto.

3. Dopo il pasto, ogni persona che ha svolto servizio in sala da pranzo o negli spazi utilizzati per la somministrazione dei pasti deve disinfettare le superfici con le quali è venuta in contatto.

4. I pasti dovranno essere serviti ai tavoli, non è ammesso il buffet.

Capo III
Attività delle e degli utenti

Art. 10
Generalità

1. Le e gli utenti devono ricevere istruzioni mirate e individualizzate e – se necessario – un accompagnamento per quanto riguarda il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, il rispetto della distanza interpersonale, l’igiene personale rafforzata e il rispetto delle misure igieniche rafforzate all’interno degli ambienti di vita, con particolare riferimento ai locali del bagno, della cucina e della sala da pranzo.

2. Le e gli utenti possono circolare liberamente all’interno della struttura e utilizzare i locali, nel rispetto delle disposizioni generali di sicurezza e di prevenzione valide a livello provinciale.

3. Anche i bar interni e le cappelle possono essere resi accessibili nel rispetto delle disposizioni generali di sicurezza e di prevenzione valide a livello provinciale, con particolare riguardo a quelle relative alla dimensione dei gruppi, all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e al distanziamento sociale.

4. I bar e i caffè gestiti come esercizi pubblici di ristorazione sono soggetti alle norme specifiche del settore e possono rimanere aperti fintantoché nella struttura non è imposto il divieto di visite.

5. All’interno del servizio sono ammesse solo le attività permesse nel territorio provinciale in base alla normativa vigente. Tali attività devono comunque essere svolte sempre nel rispetto delle disposizioni generali valide a livello provinciale, con particolare riguardo a quelle relative alla dimensione dei gruppi, all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e al distanziamento sociale.

Art. 11
Allontanamento dalla struttura

1. Le e gli utenti possono allontanarsi dalla struttura nel rispetto delle disposizioni generali di sicurezza e di prevenzione valide a livello provinciale.

2. Si raccomanda di monitorare costantemente lo stato di salute delle e degli utenti.

Capo IV
Visite e rientri in famiglia

Art. 12
Visite

1. Le visite sono consentite nel rispetto delle disposizioni generali di sicurezza e di prevenzione valide a livello provinciale, con particolare riferimento a quanto previsto dalla normativa in materia di certificazioni verdi Covid-19 e di obbligo vaccinale e alle linee guida di cui all’ordinanza del Ministro della Salute dell’8 maggio 2021, e successive modifiche.

2. Il regolamento delle visite, anche quelle ai piani/nelle stanze, è stabilito dalla direttrice/dal direttore e deve essere portato a conoscenza di tutte le persone interessate.

3. Il regolamento deve prevedere il patto di condivisione del rischio.

4. Le visite dei familiari presso la residenza devono essere annotate in appositi registri o nella cartella dell’utente.

5. Il regolamento delle visite va sempre definito tenendo conto del potenziale pericolo per le e gli utenti e degli effetti che avrà su di loro, anche sul piano psicologico; nel regolamento deve essere specificato il suo periodo di applicazione.

Art. 13
Rientri in famiglia

1. I rientri in famiglia sono consentiti nel rispetto delle disposizioni generali di sicurezza e di prevenzione valide a livello provinciale, con particolare riferimento alle linee guida di cui all’ordinanza del Ministro della Salute dell’8 maggio 2021, e successive modifiche. È sempre necessaria la firma di un patto di reciproca responsabilità fra la struttura e l’utente o la sua/il suo rappresentante legale.

2. I familiari e l’utente o la sua/il suo rappresentante legale si impegnano a osservare le misure di prevenzione del contagio: distanza interpersonale, regole di igiene personale, di pulizia scrupolosa degli ambienti e di lavaggio di biancheria e vestiti alla temperatura più alta possibile (almeno 90°C) o, in caso di lavaggio a 60°C, con l’aggiunta di un candeggiante o di un prodotto contenente ipoclorito di sodio.

3. Il personale monitora con attenzione ogni utente rientrante da una visita in famiglia, attraverso la misurazione della temperatura corporea e in riferimento a una eventuale sintomatologia da Covid-19.

4. Devono essere rispettate le disposizioni di cui all’Accordo con l’USEDIP.

Capo V
Ammissioni e altri accessi

Art. 14
Ammissioni nella residenza

1. Le ammissioni nella residenza avvengono nel rispetto delle disposizioni dell’Accordo con l’USEDIP.

2. Al fine di tutelare le e gli utenti la direttrice/il direttore valuta la temporanea sospensione delle ammissioni nella residenza ai sensi dell’articolo 4, comma 2.

Art. 15
Volontarie e volontari non continuativamente presenti

1. L’accesso di volontarie e volontari non continuativamente presenti è consentito nel rispetto delle disposizioni generali di sicurezza e di prevenzione valide a livello provinciale, con particolare riferimento a quanto previsto dalla normativa in materia di certificazioni verdi Covid-19 e di obbligo vaccinale.

2. La residenza informa i volontari e le volontarie in merito alla possibilità di svolgere le attività – ed eventualmente con quali modalità – e alle misure di prevenzione da rispettare, distribuendo, inoltre, il materiale informativo necessario.

3. Le volontarie e i volontari devono rispettare le vigenti misure di sicurezza e prevenzione del rischio di contagio da SARS-CoV-2 e devono essere appositamente istruiti.

Art. 16
Associazioni e altri gruppi

1. L’accesso alla struttura di membri di associazioni e altri gruppi è consentito se autorizzato dalla direttrice/dal direttore e nel rispetto delle disposizioni generali di sicurezza e di prevenzione valide a livello provinciale, con particolare riferimento a quanto previsto dalla normativa in materia di certificazioni verdi Covid-19 e di obbligo vaccinale.

Art. 17
Forniture e lavori

1. Forniture e lavori possono essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni generali di sicurezza e di prevenzione valide a livello provinciale, con particolare riferimento a quanto previsto dalla normativa in materia di certificazioni verdi Covid-19 e di obbligo vaccinale.

2. Vanno stabilite procedure di ingresso, transito e uscita mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale e con le e gli utenti della struttura.

3. Per fornitori, corrieri e altro personale esterno devono essere individuati, per quanto possibile, servizi igienici dedicati.

Capo VI
Ulteriori misure di prevenzione

Art. 18
Ulteriori misure di prevenzione generali

1. Alle e agli utenti va misurata la temperatura due volte al giorno.

2. Si consiglia di vaccinare, d’intesa con il medico di medicina generale, tutti gli e le utenti contro il Covid-19, l’influenza e lo pneumococco.

3. Si raccomanda altresì di sensibilizzare, in collaborazione con il medico di medicina del lavoro, le collaboratrici e i collaboratori a effettuare la vaccinazione antinfluenzale.

Art. 19
Sostegno al personale

1. La residenza deve offrire al personale, in caso di bisogno, attività di supervisione, accompagnamento psicologico o altre forme di supporto per la rielaborazione delle esperienze vissute, in un contesto protetto.

Art. 20
Standard igienici

1. Nella pulizia di ambienti e locali, nel lavaggio della biancheria e in cucina devono essere garantiti gli standard igienici previsti per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

TITOLO III
ALTRI SERVIZI

Capo VII
Altri servizi

Art. 21
Preparazione di pasti per altri servizi, con consegna

1. Se nello stesso edificio vengono preparati anche pasti che vengono consegnati ad altri servizi o strutture, tale servizio può essere svolto se organizzato sulla base di un piano contenente le misure atte a garantire l’esclusione del rischio di infezione. In ogni caso devono essere rafforzate le misure igieniche (pulizia dei vani di passaggio, degli ascensori di uso comune ecc.).

2. Va garantito che la consegna dei pasti e la restituzione degli appositi contenitori e dell’attrezzatura di complemento avvenga attraverso un percorso dedicato (separazione del prodotto in uscita da quello in entrata e fra pulito e sporco). All’interno della cucina i citati contenitori vanno riposti separatamente dagli altri utensili e stoviglie. Al riguardo sono da osservare rigorosamente le misure igieniche specifiche in vigore.

3. Il servizio di cui al presente articolo è erogato nel rispetto delle disposizioni generali vigenti in materia di somministrazione di pasti e bevande, per quanto applicabili.

Art. 22
Messa a disposizione di locali

1. Locali della struttura possono essere messi a disposizione di altri servizi o di terzi solo per attività consentite in base alle vigenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Le persone che utilizzano tali locali devono attenersi alle disposizioni previste per le visite, per quanto applicabili.

3. Al fine di tutelare le e gli utenti della residenza la direttrice/il direttore valuta la temporanea sospensione dell’utilizzo dei locali messi a disposizione.

TITOLO IV
COMUNITÀ ALLOGGIO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO ABITATIVO PER PERSONE CON DISABILITÀ, MALATTIE PSICHICHE, DIPENDENZE

Capo VIII
Comunità alloggio e centri di addestramento abitativo

Art. 23
Generalità

1. Comunità alloggio e centri di addestramento abitativo sono servizi che ospitano in un appartamento un numero ridotto di persone (di norma 6-8 persone), sistemate perlopiù in camera singola. Tali servizi sono assimilabili a un contesto familiare.

2. Le e gli utenti devono ricevere istruzioni mirate e individualizzate e – se necessario – un accompagnamento per quanto riguarda il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, il rispetto della distanza interpersonale, l’igiene personale rafforzata e il rispetto delle misure igieniche rafforzate all’interno degli ambienti di vita, con particolare riferimento ai locali del bagno, della cucina e della sala da pranzo.

3. A questi servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni per le residenze per persone con disabilità di cui alle presenti direttive, tenendo conto del contesto familiare che caratterizza queste strutture.

 

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