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c) Decreto del Presidente della Provincia 7 febbraio 2022, n. 41)
Modifiche al decreto del Presidente della Provincia del 20 aprile 2020, n. 16

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1)
Pubblicato nel B.U. 10 febbraio 2022, n.  6.

Art. 1 (Bonus energia)

(1) Dopo l’articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia del 20 aprile 2020, n. 16 sono inseriti i seguenti articoli 15/bis, 15/ter e 15/quater:

„Art. 15/bis  (Disposizioni generali riguardanti il bonus energia)

1. Il presente articolo nonché i seguenti articoli 15/ter e 15/quater, in esecuzione dell’articolo 21, comma 3, lettera c) della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, disciplinano l’utilizzo del bonus energia per il periodo dal 2022 al 31.12.2026.

2. Si può usufruire del bonus energia di cui agli articoli 15/ter e 15/quater un’unica volta nell’ambito di un solo intervento di riqualificazione energetica di un edificio.

3. Nel caso di un complesso edilizio si può usufruire del bonus energia una sola volta; fanno eccezione le unità edilizie verticalmente separate, funzionalmente autonome, anche se dotate di impianti tecnici comuni o di garage comuni.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali. Nel caso di edifici sottoposti a tutela degli insiemi, oppure di edifici situati all’interno di zone di recupero, è necessario tenere conto delle particolari caratteristiche che hanno portato all’adozione del vincolo di tutela ovvero di destinazione.

5. La volumetria aggiuntiva ottenuta grazie al bonus energia deve avere la destinazione d’uso “abitazione”.

6. La volumetria ottenuta usufruendo del bonus energia è soggetta all’obbligo del vincolo ai sensi dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui la volumetria aggiuntiva sia utilizzata per l’ampliamento di unità abitative esistenti, fermo restando l’obbligo di assunzione del vincolo nel caso in cui le abitazione ampliate siano suddivise in tempi successivi: Qualora abitazioni già riservate ai residenti o convenzionate vengano ampliate, il relativo vincolo deve essere esteso anche alla parte ampliata.

7. Nel titolo abilitativo è necessario indicare che si usufruisce del bonus energia.

8. Fatte salve le precisazioni contenute nei seguenti articoli 15/ter e 15/quater, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2.

9. Per “volumetria” ai sensi della disciplina sul bonus energia si intende la volumetria fuori terra.

10. I bonus energia previsti dagli articoli 15/ter e 15/quater possono essere utilizzati solo nelle zone miste; essi non sono tra loro cumulabili. In zone dotate di piano di attuazione o di recupero, l’utilizzo del bonus energia deve essere previsto nel relativo piano.

Art. 15/ter (Bonus energia per edifici nuovi)

1. Per “nuovo edificio” ai sensi della disciplina sul bonus energia si intende un edificio, costruito ex novo oppure completamente demolito e ricostruito.

2. Nel caso di nuovi edifici, la cui volumetria complessiva è destinata nella misura del più del 50 % a scopi abitativi, la volumetria ammissibile fuori terra può essere aumentata del 10%, se l'intero edificio soddisfa lo standard CasaClima - Nature secondo l'allegato 2 del presente regolamento e sono soddisfatte inoltre anche le seguenti condizioni:

  1. la valutazione ecologica dei materiali utilizzati secondo la procedura CasaClima Nature (ICC) è fissata a un massimo di 250 punti;
  2. il fabbisogno di energia elettrica è coperto nella misura di almeno 50 W per m² di superficie edificata - escluse le pertinenze - con fonti di energia rinnovabile installate sull'edificio o sui suoi annessi. Se questo non è possibile o non è pienamente possibile per motivi tecnici, o se non è economicamente ragionevole, allora almeno il 60% del fabbisogno totale di energia primaria deve essere coperto da fonti di energia rinnovabili o in alternativa il fabbisogno di energia termica dell'edificio - eventualmente anche in combinazione con altre fonti di energia rinnovabili - deve essere coperto da una pompa di calore elettrica o dal teleriscaldamento. In ogni caso deve essere installata la potenza possibile dal punto vista tecnico ed economicamente ragionevole per coprire il fabbisogno di energia elettrica. Questi casi devono essere documentati da una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico qualificato.

3. Nel caso di un nuovo edificio la base di calcolo per il bonus energia è costituita dalla cubatura ammissibile secondo le norme urbanistiche e gli strumenti di pianificazione vigenti.

Art. 15/quater (Bonus per edifici esistenti)

1. Per “edificio esistente” ai sensi della disciplina sul bonus energia si intende un edificio legalmente esistente dal 12 gennaio 2005 ovvero concessionato prima di tale data.

2. Presupposto per usufruire del bonus energia è l’esistenza di una volumetria minima di almeno 300 m³ fuori terra dal 12 gennaio 2005, destinata già da tale data nella misura del più del 50 % ad uso abitativo. La base di calcolo per la volumetria esistente è costituita dalla volumetria comprovata ovvero approvata alla data di cui sopra secondo le norme urbanistiche e gli strumenti di pianificazione allora vigenti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera g), ultimo periodo del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 giugno 2020, n. 24. La volumetria esistente utilizzata per il calcolo del bonus energia non deve superare la cubatura ammissibile secondo gli strumenti di pianificazione vigenti.

3. Nel caso di edifici esistenti di cui al comma 1, per i quali non è stato richiesto alcun bonus ai sensi delle delibere della Giunta provinciale n. 1609 del 15.06.2009, n. 362 del 04.03.2013, n. 964 del 05.08.2014 e dell’articolo 15 del presente regolamento, il bonus energia può corrispondere al 20% della volumetria esistente con la destinazione urbanistica “abitazione” ed in ogni caso raggiungere 200 m³, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. attraverso l’intervento si raggiunge un miglioramento della prestazione energetica dell'intero edificio da una classe CasaClima inferiore ad almeno la classe B ovvero qualora con la certificazione CasaClima R si raggiunge un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio;
  2. il fabbisogno di energia elettrica è coperto nella misura di almeno 30 W per m² di superficie edificata - escluse le pertinenze - con fonti di energia rinnovabile installate sull'edificio o sui suoi annessi. Se questo non è possibile o non è pienamente possibile per motivi tecnici, o se non è economicamente ragionevole, allora almeno il 60% del fabbisogno totale di energia primaria deve essere coperto da fonti di energia rinnovabili o in alternativa il fabbisogno di energia termica dell'edificio - eventualmente anche in combinazione con altre fonti di energia rinnovabili - deve essere coperto da una pompa di calore elettrica o dal teleriscaldamento. In ogni caso deve essere installata la potenza possibile dal punto vista tecnico ed economicamente ragionevole per coprire il fabbisogno di energia elettrica. Questi casi devono essere documentati da una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico qualificato.

4. Nel caso in cui sia demolita più del 50% della cubatura esistente, può essere applicata soltanto la disciplina di cui all‘articolo 15/ter.”