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b) Decreto del Presidente della Provincia 27 gennaio 2022, n. 31)
Modifiche al regolamento di esecuzione in materia di regolazione dei corsi d'acqua e difesa del suolo

1)
Pubblicato nel B.U. 3 febbraio 2022, n. 5.

Art. 1

(1) Il comma 2 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Il rilascio della concessione può essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale, che può essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.”

Art. 2

Il decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2007, n. 138/30.1, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A

1. Per le concessioni e autorizzazioni, rilasciate o rinnovate nell'ambito del demanio idrico a norma del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994 n. 49, sono fissati i seguenti nuovi canoni:

A) Occupazione del demanio idrico provinciale:

• occupazioni pluriennali

utilizzazione dei terreni per attività produttive (incluse le attività alberghiera e commerciale):

- da 0,55 a 30,00 euro per m² all’anno;

- canone minimo annuo 120,00 euro;

• occupazioni pluriennali

(esclusi gli utilizzi per attività produttive):

- da 0,10 a 3,50 euro per m² all’anno

- canone minimo annuo 120,00 euro

Tale canone minimo annuo può essere ulteriormente ridotto fino a 90,00 euro in caso di occupazione di area fino a 20 m²;

• occupazioni pluriennali

di fondi adibiti a uso agricolo solo per le utilizzazioni dei terreni appartenenti al demanio idrico a scopo agricolo da parte di coltivatori diretti (escluse le aree per depositi, parcheggi, attività diverse):

- da 0,20 a 0,50 euro per m² all’anno (frutteto, vigneto e altre colture);

- da 0,010 a 0,10 euro per m² all’anno (culture erbacee, prati e similari);

- canone minimo annuo 90,00 euro;

• occupazioni pluriennali con cavi, condutture, ecc.

- da 0,10 a 0,55 euro per ml all’anno;

- canone minimo annuo 90,00 euro;

• occupazioni temporanee

- da 0,20 a 1,00 euro per m² / ml al giorno

- da 0,30 a 1,50 euro per m² / ml al giorno (proroga / rinnovo);

- canone minimo per concessione o autorizzazione 90,00 euro (fino a 10 giorni);

- canone minimo per concessione o autorizzazione 120,00 euro (oltre 10 giorni).

Qualora il canone per le occupazioni temporanee, calcolato come sopra, superasse quello stabilito per le occupazioni pluriennali, si applica il canone annuo massimo fissato per le occupazioni pluriennali.

B) Esenzioni

Sono esenti da canone le opere di presa o di immissione di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49.

Sono esenti da canone le condutture per l'immissione di acque meteoriche e superficiali.

Sono esenti da canone le occupazioni temporanee per lavori di sistemazione e manutenzione di ponti e altre opere o impianti già autorizzati dall’Agenzia.

C) Estrazione di materiale e cessione di legname da taglio:

• canone per l'estrazione di materiale inerte (sabbia, ghiaia, ecc.): 4,50 euro al m³;

• corrispettivo per la legna da ardere, tagliata e accatastata dall’Agenzia ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 49/1994: 26,00 euro al metro stero;

• corrispettivo per la legna da ardere in piedi: 4,50 euro al m³.

È facoltà dell’Agenzia stabilirne un aumento o una diminuzione. Tale discrezionalità è legata alla qualità e quantità del prodotto e alla sua ubicazione. Nessun corrispettivo è richiesto per la ramaglia minuta.

D) Transito sugli argini e su pertinenze di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 2 maggio 2000, n. 1484:

Il canone di cui al punto a), lettera A), della citata deliberazione è sostituito come segue:

0,25 euro per ml – autovetture;

0,30 euro per ml – mezzi pesanti;

canone minimo annuo 120,00 euro.

Tutte le altre disposizioni della delibera rimangono invariate.

E) Occupazioni senza titolo

In caso di occupazioni poste in essere senza concessione o autorizzazione si applica una sanzione pari al canone normalmente dovuto per l'occupazione in oggetto, maggiorato del 100%; resta salva inoltre l'applicazione delle sanzioni stabilite dall’articolo 26 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35.

La decadenza dalla concessione o dall’autorizzazione e le occupazioni che si protraggano oltre il termine o che vengano effettuate in difformità dalle prescrizioni della concessione o della autorizzazione sono equiparate alle occupazioni senza titolo di cui sopra.

F) Determinazione del canone

La discrezionalità dell’Agenzia nel fissare gli importi fra il limite minimo e massimo è legata ai seguenti criteri: utilità economica tratta dal concessionario, ubicazione, valore e sfruttamento del bene, disponibilità di impianti utilizzabili ed entità degli oneri e delle limitazioni subiti dalla pubblica amministrazione.

Rilevando che il canone di godimento di un bene demaniale ha valore di corrispettivo dell'uso del bene, l’Agenzia può – con provvedimento motivato – fissare canoni anche superiori o inferiori a quelli sopra indicati, in quanto trattasi di limiti massimi o minimi solo indicativi.

2. I canoni relativi alle concessioni pluriennali in corso sono aumentati a decorrere dal corrente anno come segue:

- +5% per concessioni rilasciate o rinnovate entro il 31.12.2019.

L'Ufficio provinciale Demanio idrico provvede, all'atto dell'adeguamento dei canoni, all’arrotondamento per eccesso dei singoli importi all'unità di euro superiore.

In ogni caso vanno applicati almeno i canoni concessori minimi stabiliti con la presente deliberazione.

3. I canoni sopra indicati entrano in vigore dal giorno in cui la presente deliberazione diventa esecutiva.

 

 

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