(1) Il comma 2 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Il rilascio della concessione può essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale, che può essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.”