(1) Dopo l’articolo 2/bis della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 2/ter (Riconoscimento di periodi di formazione)
1. Per il riconoscimento dei periodi di formazione svolti nell’ambito della formazione medica specialistica e della formazione specifica in medicina generale, ambedue finanziate in toto o in parte dalla Provincia autonoma di Bolzano, la Giunta provinciale può nominare una commissione tecnico-scientifica. La commissione valuta l’esperienza formativa maturata e si esprime in merito all’adempimento dell’obbligo di prestare servizio presso il servizio sanitario provinciale e a un eventuale obbligo di restituire il finanziamento provinciale. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri.”
(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“2. La scelta della formazione a tempo parziale fa decadere ogni preclusione ed incompatibilità presente in caso di formazione a tempo pieno. Pertanto, ai medici che optano per tale tipologia di corso è consentito lo svolgimento di ogni altra attività lavorativa, purché compatibile con i periodi di formazione stabiliti dalla Provincia autonoma di Bolzano, fatta eccezione per i periodi in cui il corso è strutturato a tempo pieno.”
(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 3.750,00 euro per l’anno 2022, in 3.750,00 euro per l’anno 2023 e in 3.750,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.