(1) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituita:
“c) la gestione delle violazioni amministrative;”.
(2) Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere d) ed e):
“d) il servizio di intermediazione tecnologica per la connessione alla piattaforma nazionale dei pagamenti elettronici nonché ad altre piattaforme per le comunicazioni digitali a cittadini, imprese ed enti;
e) le attività connesse e complementari a quelle di cui alle precedenti lettere.”