(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:
“3. Tutti i posti occupati, sia quelli relativi al personale a tempo indeterminato, sia quelli relativi al personale a tempo determinato, devono essere previsti nella pianta organica della comunità comprensoriale. È escluso il personale stagionale assunto ai sensi dell’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche, e il personale con disabilità assunto previa attivazione di una convenzione individuale per l’inserimento lavorativo ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7. Inoltre, sono esclusi i collaboratori dei progetti, i quali assumono la gestione di progetti UE per conto delle Comunità comprensoriali o dei comuni del loro comprensorio, per la durata del relativo progetto nonché eventuali assunzioni di personale disciplinate da leggi speciali che prevedono assunzioni al di fuori della pianta organica.
4. La pianta organica non può superare i parametri stabiliti con regolamento.”