(1) Sulla base di quanto previsto agli articoli 1 e 3, la Provincia istituisce un fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza e maltrattamenti, di seguito denominato Fondo, volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase che precede l’avvio delle stesse, ivi compreso l’eventuale ricorso alla consulenza in ambito civilistico o alla consulenza tecnica di parte.
(2) Il Fondo è utilizzato per coprire le spese di assistenza legale sia in ambito penale sia in ambito civile, nell’ipotesi in cui il patrocinio legale sia svolto da avvocate o avvocati regolarmente iscritti in appositi elenchi e che abbiano competenza e formazione specifica e continua nell’ambito del patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.
(3) La Provincia stabilisce i criteri di accesso al Fondo e le modalità di concessione della prestazione di cui al presente articolo, che costituisce una prestazione di assistenza economica sociale ai sensi dell’articolo 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.