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p) Legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 131)
Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di sostegno alle donne e ai loro figli e figlie

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1)
Pubblicato nel supplemento 3 al B.U. 16 dicembre 2021, n. 50.

Art. 1 (Principi e finalità)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, in conformità con i principi costituzionali, le leggi vigenti, le risoluzioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), le risoluzioni e i programmi dell’Unione europea, riconosce che ogni forma e grado di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani, della dignità personale, della libertà e della sicurezza individuali, una lesione dell’integrità e della salute fisica e psichica nonché una limitazione al diritto a una cittadinanza piena.

(2) La Provincia si impegna a creare le condizioni affinché l’Alto Adige possa essere libero dalla violenza contro le donne e i loro figli e figlie.

(3) La Provincia, nell’ambito dei propri poteri e delle proprie competenze e in ottemperanza alle vigenti disposizioni statali e dell’Unione europea, persegue con la presente legge le seguenti finalità:

  1. condannare l’istigazione alla violenza e ogni forma di violenza contro la donna e le/i minori coinvolti esercitata in ambito domestico, extrafamiliare, sociale e lavorativo, compresi la tratta e lo sfruttamento, i matrimoni forzati, le pratiche di mutilazione genitale femminile e ogni altra forma e grado di violenza, nel rispetto dei principi richiamati dal presente articolo;
  2. sostenere interventi mirati di formazione, prevenzione e sensibilizzazione che promuovano una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere, volti a prevenire e contrastare l’istigazione alla violenza e ogni forma di violenza, inclusa quella strutturale, nei confronti delle donne e delle/dei minori coinvolti, nonché a evitare ogni forma di vittimizzazione secondaria;
  3. assicurare misure e azioni a protezione e sostegno delle donne e delle/dei minori coinvolti, vittime di violenza diretta o assistita.

(4) Gli interventi previsti dalla presente legge nei confronti delle donne in situazione di violenza sono realizzati secondo i principi dell’autodeterminazione, rispettando i tempi della donna e la sua volontaria adesione ai percorsi proposti. Gli interventi sono attuati senza alcuna discriminazione legata all’identità di genere, all’orientamento sessuale, all’età, all’etnia, alla lingua, alla religione, all’orientamento politico, alle condizioni di salute, alla disabilità, alla condizione economica e a qualunque altra condizione potenzialmente discriminante.

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ActionActionb) Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6
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ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 1980, n. 4
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ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 2002, n. 2 —
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ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 agosto 2004, n. 27
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ActionActionn) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 29 marzo 2021, n. 11
ActionActionp) Legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 13
ActionActionArt. 1 (Principi e finalità)
ActionActionArt. 2 (Definizioni)
ActionActionArt. 3 (Competenze della Provincia)  
ActionActionArt. 4 (Servizio “Casa delle donne”)
ActionActionArt. 5 (Tavolo di coordinamento permanente)  
ActionActionArt. 6 (Rete provinciale dei servizi “Casa delle donne”)
ActionActionArt. 7 (Coordinamento territoriale)
ActionActionArt. 8 (Rete territoriale antiviolenza)
ActionActionArt. 9 (Linee guida)  
ActionActionArt. 10 (Formazione e aggiornamento)
ActionActionArt. 11 (Rilevazione di dati a fini statistici)
ActionActionArt. 12 (Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti)  
ActionActionArt. 13 (Costituzione di parte civile)
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