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Delibera 23 novembre 2021, n. 1009
Modifica Accordo Integrativo Provinciale ed approvazione dei criteri per la concessione di contributi per agevolare l´attività assistenziale delle pediatre e dei pediatri di libera scelta

Allegato A ...omissis…

Allegato B

Criteri per la concessione di contributi per agevolare l’attività assistenziale delle pediatre e dei pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario provinciale

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, in applicazione dell’articolo 4/septies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, la concessione di contributi per agevolare l’insediamento delle pediatre e dei pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario provinciale, soprattutto nelle aggregazioni funzionali territoriali e nelle medicine di gruppo.

2. L’obiettivo dell’agevolazione è quello di porre rimedio alla carenza di pediatre e pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario provinciale nelle località carenti o disagiate dell'Alto Adige, di creare degli incentivi per coprire i posti vacanti disponibili nonché di rafforzare il servizio dell’assistenza sanitaria primaria tramite la medicina di gruppo.

Articolo 2
Beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni previste dai presenti criteri per i locali utilizzati come ambulatorio principale le pediatre e i pediatri di libera scelta, soprattutto nelle aggregazioni funzionali territoriali e nelle medicine di gruppo.

Articolo 3
Tipo di agevolazione

1. L'agevolazione consiste nella messa a disposizione da parte di Comuni o altri enti pubblici alle pediatre e ai pediatri di libera scelta, a titolo gratuito, di locali da adibire ad ambulatorio principale.

2. Nel caso in cui non vengano messi a disposizione a titolo gratuito, dal Comune o da un altro ente pubblico, locali idonei da adibire ad ambulatorio principale, alle pediatre e ai pediatri di libera scelta viene concesso un contributo per il costo dei locali in locazione o di proprietà utilizzati come ambulatorio principale, soprattutto nelle aggregazioni funzionali territoriali e nelle medicine di gruppo.

3. Nulla è dovuto nel caso in cui l’ambulatorio medico venga messo a disposizione gratuitamente.

Articolo 4
Ammontare dell’agevolazione

1. Alle pediatre e ai pediatri di libera scelta viene concesso un contributo finanziario per l’ambulatorio medico principale fino a un importo mensile massimo di 500,00 euro.

2. Ove il canone di locazione fosse inferiore a 500,00 euro, verrà liquidata la spesa effettivamente sostenuta ovvero l’importo del canone di locazione al netto degli oneri accessori.

3. Tale contributo è concesso per un unico ambulatorio medico.

4. Un contributo forfettario mensile dell’ammontare di 500,00 euro viene concesso anche alle pediatre e ai pediatri di libera scelta per i locali di loro proprietà utilizzati come ambulatorio principale.

5. Qualora l’importo totale da liquidare alle pediatre e ai pediatri di libera scelta superasse il tetto di spesa all’uopo previsto, i contributi saranno ridotti proporzionalmente.

Articolo 5
Presentazione della domanda

1. Per poter beneficiare del contributo la pediatra o il pediatra di libera scelta deve presentare domanda al competente comprensorio sanitario, allegando il contratto di locazione registrato o la visura catastale da cui risulta che l’ambulatorio medico è di sua proprietà. Eventuali variazioni del contratto di locazione devono essere comunicate immediatamente, a pena di decadenza del diritto al contributo per l’anno di riferimento e per i due anni seguenti.

2. La domanda con i relativi allegati va presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a cui si riferisce il contributo con le seguenti modalità:

a) inviata tramite posta elettronica certificata, firmata digitalmente dalla pediatra o dal pediatra di libera scelta, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del comprensorio sanitario competente oppure

b) consegnata direttamente al competente comprensorio sanitario, provvista di data e firma della pediatra o del pediatra di libera scelta.

3. La domanda di contributo deve essere provvista di marca da bollo.

4. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo inizia a decorrere dal termine finale di cui al comma 2.

5. La domanda è valida anche per gli anni successivi e in particolare fino alla rinuncia, alla revoca o al venir meno dei presupposti. Il venir meno dei presupposti deve essere comunicato immediatamente, a pena di revoca del contributo concesso negli ultimi tre anni.

6. Ogni modifica riguardante contratto di locazione o proprietà è da comunicare immediatamente tramite PEC all’Azienda Sanitaria.

7. In caso di modifica del contratto di locazione o di variazione della situazione di proprietà, la concessione di un contributo integrativo, a condizione che siano disponibili mezzi finanziari sufficienti e con decorrenza dal mese successivo, è ammissibile, subordinatamente alla presentazione di apposita domanda tramite PEC all´Azienda Sanitaria da parte del beneficiario prima che il contratto di locazione spieghi i propri effetti giuridici o prima del trasferimento dello studio nell´unità immobiliare di proprietà.

Articolo 6
Istruttoria delle domande

1. Il comprensorio sanitario competente esamina le domande presentate, verificando, in particolare, la sussistenza dei requisiti stabiliti dai presenti criteri.

Articolo 7
Competenze

1. Tutte le competenze amministrative relative alla concessione dei contributi di cui ai presenti criteri sono esercitate dalla direttrice/dal direttore del comprensorio sanitario territorialmente competente.

Articolo 8
Liquidazione del contributo

1. Il contributo concesso viene liquidato dal comprensorio sanitario competente alla persona beneficiaria in seguito alla presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute nonché del contratto di locazione registrato o della visura catastale.

Articolo 9
Controlli

1. Per verificare il rispetto dei presenti criteri il comprensorio sanitario competente effettua controlli a campione su almeno il sei per cento delle domande pervenute.

2. Il controllo è finalizzato ad accertare che le persone richiedenti non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o omesso di fornire informazioni o documenti dovuti.

3. In caso di revoca, il contributo deve essere restituito maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell´ erogazione.

4. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di agevolazione o in qualsiasi altro atto o documento presentato o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Articolo 10
Disposizione transitoria

1. I contributi sono concessi con efficacia dal 1° gennaio 2021.

2. Per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 i comprensori sanitari sono altresì autorizzati a rimborsare alle pediatre e ai pediatri di libera scelta aventi titolo, nel rispetto del limite di cui all’articolo 4, comma 1, i costi sostenuti per la locazione di locali messi a disposizione da Comuni o altri enti pubblici.

3. Per l’anno 2021 il termine ultimo di presentazione della domanda è il 31 dicembre 2021.

 

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