(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 12/novies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“2. La Giunta provinciale è autorizzata a stabilire una quota di partecipazione posta a carico dei partecipanti ai percorsi formativi diretti al conferimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di docente, istituiti dall’amministrazione provinciale.”