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Delibera 28 settembre 2021, n. 825
COVID-19 – Criteri per la concessione di un’indennità ai gestori di convitti per conto della Provincia autonoma di Bolzano

Allegato A

COVID-19 – Criteri per la concessione di un’indennità ai gestori di convitti per conto della Provincia autonoma di Bolzano

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di un’indennità una tantum ai gestori, per conto della Provincia autonoma di Bolzano, di convitti in Alto Adige che, nell’anno 2020, hanno potuto prestare solo parzialmente il servizio a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta al virus Sars-CoV-2, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche. L’indennità è concessa al fine di mitigare il danno economico derivante dalla riduzione del servizio.

2. Le indennità di cui ai presenti criteri sono concesse ai sensi del regime quadro di cui al decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, notificato alla Commissione europea con il numero SA. 57021, modificato con SA.58547, SA.59655, SA.59827 e, da ultimo, SA.62495, e approvato dalla Commissione con le decisioni C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (approvazione della “notifica ombrello”), C(2020) 6341 dell’11 settembre 2020, C(2020) 9121 del 10 dicembre 2020, C(2020) 9300 del 15 dicembre 2020 e con la comunicazione C (2021) 2570 del 9 aprile 2021. Si applica la misura di cui alla sezione 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

Articolo 2
Beneficiari

1. L’indennità è concessa agli operatori che gestiscono convitti in Alto Adige per conto della Provincia autonoma di Bolzano – in base a un rapporto contrattuale – e che, durante il periodo ammissibile di cui all’articolo 3, comma 1, hanno subito un calo di fatturato complessivo di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

2. Il calcolo del calo di fatturato di cui al comma 1 è effettuato sulla base delle rilevazioni in partita doppia della contabilità ordinaria, che costituisce la base dei conti certificati.

3. Gli aventi diritto di cui al presente articolo devono soddisfare i requisiti previsti per le grandi, medie o piccole imprese di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito denominato regolamento generale di esenzione per categoria.

4. L’indennità non può essere concessa a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019. In deroga a quanto precede, l’indennità può essere concessa alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché tali imprese non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Articolo 3
Periodo ammissibile

1. Il periodo ammissibile corrisponde al periodo durante il quale il servizio di gestione dei convitti non è stato svolto o è stato svolto solo parzialmente, in conformità alle disposizioni emergenziali statali e provinciali. Il periodo ammissibile è definito in mesi interi e copre il periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020.

Articolo 4
Ammontare dell’indennità

1. La perdita di fatturato dei gestori di convitti ha diminuito fortemente la capacità di generare liquidità immediata, essenziale per far fronte alle passività correnti. L’ammontare dell’indennità è pertanto scaglionato in base alla percentuale di calo del fatturato, in modo da assicurare che l’attivo circolante sia sufficiente a far fronte alle passività correnti. In particolare, l’indennità è determinata come segue:

a) calo del fatturato compreso fra il 30 e il 50 per cento nel periodo ammissibile di cui all’articolo 3, comma 1: 35 per cento delle entrate totali stimate ai sensi dell’articolo 5, comma 1;

b) calo del fatturato compreso fra il 51 e il 70 per cento nel periodo ammissibile di cui all’articolo 3, comma 1: 40 per cento delle entrate totali stimate ai sensi dell'articolo 5, comma 1;

c) calo del fatturato compreso fra il 71 e il 90 per cento nel periodo ammissibile di cui all’articolo 3, comma 1: 45 per cento delle entrate totali stimate ai sensi dell'articolo 5, comma 1;

d) calo del fatturato compreso fra il 91 e il 100 per cento nel periodo ammissibile di cui all’articolo 3, comma 1: 50 per cento delle entrate totali stimate di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Il calcolo dell’ammontare dell’indennità è arrotondato a due cifre decimali.

Articolo 5
Stima delle entrate totali

1. Le entrate totali vengono stimate come segue: numero di posti occupati nei convitti al 1° marzo 2020 moltiplicato per l’entrata mensile totale per singolo/singola utente moltiplicato per il numero di mesi (quattro) corrispondenti al periodo ammissibile di cui all’articolo 3, comma 1. L’entrata mensile totale per singolo/singola utente è data dalla somma degli importi netti dovuti per singolo/singola utente dalla Provincia e dalla persona beneficiaria del servizio.

Articolo 6
Ammontare massimo dell’indennità

1. L’ammontare massimo dell’indennità non può essere maggiore alla perdita nominale di fatturato durante il periodo ammissibile di cui all’articolo 3, comma 1, rispetto al fatturato realizzato nello stesso periodo dell’anno 2019.

Articolo 7
Divieto di cumulo

1. L’indennità di cui ai presenti criteri non è cumulabile con altri aiuti concessi per la stessa finalità relativamente al periodo ammissibile di cui all’articolo 3, comma 1.

Articolo 8
Presentazione delle domande

1. La domanda, da compilare utilizzando il modulo predisposto dalla Ripartizione provinciale Diritto allo studio, va inviata, entro il termine di cui all’articolo 15, in formato PDF e tramite un’unica mail di posta elettronica certificata (PEC), alla casella PEC della suddetta Ripartizione. Le domande presentate dopo tale termine verranno archiviate d’ufficio. La domanda deve riportare il numero e la data della marca da bollo. Il richiedente dichiara di utilizzare la marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione. La domanda è valida se sottoscritta con firma digitale o se sottoscritta con firma autografa e presentata con una copia del documento di identità.

2. Il richiedente rende una dichiarazione in cui attesta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per poter beneficiare dell’indennità di cui ai presenti criteri. Le domande incomplete verranno archiviate d’ufficio, se le informazioni mancanti non saranno fornite entro il termine massimo di 15 giorni dalla relativa richiesta.

Articolo 9
Istruttoria delle domande

1. Il competente ufficio della Ripartizione provinciale Diritto allo studio evade le domande nell’ordine cronologico di presentazione sulla base di quanto dichiarato dai richiedenti.

Articolo 10
Concessione dell’indennità

1. La concessione dell’indennità o l’eventuale rigetto della domanda sono disposti con decreto della direttrice/del direttore della Ripartizione provinciale Diritto allo studio.

Articolo 11
Liquidazione dell’indennità

1. La liquidazione dell’indennità spettante è disposta dal direttore/dalla direttrice dell’ufficio provinciale competente per l’istruttoria, sulla base di quanto dichiarato nella domanda.

Articolo 12
Obblighi

1. I beneficiari devono mettere a disposizione dell’ufficio provinciale competente tutta la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per poter beneficiare dell’indennità.

2. Il beneficiario deve restituire la parte dell’indennità che superi eventualmente l’ammontare spettante ai sensi dei presenti criteri, maggiorata degli interessi legali a decorrenti dalla data dell’erogazione.

Articolo 13
Controlli e sanzioni

1. L’ufficio provinciale competente esegue controlli su tutte le domande approvate.

2. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero non abbiano omesso di fornire informazioni dovute.

3. L’ufficio provinciale competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo stesso. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Se necessario, la verifica può essere effettuata anche mediante un controllo in loco. L’intero procedimento di controllo deve concludersi entro 60 giorni dall’avvio del procedimento stesso.

4. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, la violazione accertata delle disposizioni di cui ai presenti criteri comporta la revoca dell’indennità e l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

Articolo 14
Clausola di salvaguardia finanziaria

1. La concessione delle indennità di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. Nel caso in cui i mezzi finanziari messi a disposizione siano insufficienti a soddisfare tutte le domande degli aventi diritto, le indennità sono ridotte in proporzione.

Articolo 15
Applicazione

1. I presenti criteri si applicano alle domande presentate a partire dal giorno della loro approvazione ed entro il 15 ottobre 2021.

 

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