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f) Decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2021, n. 301)
Modifiche al 1° regolamento di esecuzione all’ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata

1)
Pubblicato nel B.U. 30 settembre 2021, n. 39.

Art. 1

(1) Dopo l’articolo 7/ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 7/quater:

“Art. 7/quater (Decesso del richiedente)

1. In caso di decesso del richiedente prima dell’emissione del provvedimento di concessione dell’agevolazione e qualora sia accertato che per il nucleo familiare, come composto ai sensi dell’articolo 7/ter al momento della presentazione della domanda, sussistevano i requisiti per l’ammissione, l’agevolazione può essere approvata a favore dei componenti superstiti del nucleo familiare indicati nella domanda di agevolazione edilizia che diventino proprietari o usufruttuari dell’alloggio. Per la determinazione dell’importo dell’agevolazione edilizia si considera il nucleo familiare così come composto al momento della presentazione della domanda.

2. I componenti maggiorenni del nucleo familiare tenuti a presentare la dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico devono consegnare il relativo certificato prima dell’ammissione.”

Art. 2

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 8/ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 2:

“2. A causa degli effetti economici e finanziari della crisi causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per le domande presentate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, ai soli fini dell’articolo 45, comma 1, lettera e), della legge, il reddito netto è calcolato in base alla sola DURP del 2019, qualora tale reddito netto sia superiore al reddito medio netto calcolato in base alle DURP degli ultimi due anni di riferimento ai sensi dell’articolo 8/bis, comma 1.”

Art. 3

(1) La lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 lugli 1999, n. 42, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 4

(1) Dopo l’articolo 22 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 22/bis:

“Art. 22/bis (Assegnazione dell’agevolazione in caso di decesso del richiedente)

1. In caso di decesso del richiedente dopo l’ammissione all’agevolazione edilizia, ma prima che inizi a decorrere il vincolo sociale di cui all’articolo 62 della legge, e qualora il richiedente, al momento del decesso, risultasse già intavolato presso l’Ufficio del Libro fondiario quale proprietario o usufruttuario dell’abitazione oggetto della domanda, l’agevolazione può essere trascritta a favore dei successori ai sensi dell’articolo 69 della legge. Per i successori di età minore ai cinque anni non è richiesto il requisito di cui all’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge. Nel caso in cui i successori siano componenti del nucleo familiare ammesso all’agevolazione insieme alla persona deceduta, per tali persone si prescinde dal controllo dei requisiti.

2. In caso di decesso del richiedente dopo l’ammissione all’agevolazione edilizia, ma prima che inizi a decorrere il vincolo sociale di cui all’articolo 62 della legge, e qualora il richiedente, al momento del decesso, non fosse ancora intavolato presso l’Ufficio del Libro fondiario quale proprietario o usufruttuario dell’abitazione oggetto della domanda, l’agevolazione può essere trascritta a favore dei componenti del nucleo familiare indicati nella domanda di agevolazione edilizia che diventino proprietari o usufruttuari dell’alloggio. Per tali persone si prescinde dal controllo dei requisiti.”

Art. 5

(1) Dopo l’articolo 38 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 38/bis:

“Art. 38/bis (Deroga in caso di separazione o divorzio davanti all’ufficiale di stato civile)

1. Nei casi di separazione o divorzio tramite accordo concluso davanti all’ufficiale di stato civile ai sensi dell’articolo 45/bis, comma 2/bis, lettera d), della legge, la deroga di cui al comma 2 dello stesso articolo si applica solo qualora il trasferimento della proprietà, della comproprietà, del diritto a vita di usufrutto o di abitazione sull’abitazione all’ex coniuge avvenga entro un anno dalla data dell’accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.”

Art. 6 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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