(1) Dopo l’articolo 38 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 38/bis:
“Art. 38/bis (Deroga in caso di separazione o divorzio davanti all’ufficiale di stato civile)
1. Nei casi di separazione o divorzio tramite accordo concluso davanti all’ufficiale di stato civile ai sensi dell’articolo 45/bis, comma 2/bis, lettera d), della legge, la deroga di cui al comma 2 dello stesso articolo si applica solo qualora il trasferimento della proprietà, della comproprietà, del diritto a vita di usufrutto o di abitazione sull’abitazione all’ex coniuge avvenga entro un anno dalla data dell’accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.”