(1) Dopo l’articolo 7/ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 7/quater:
“Art. 7/quater (Decesso del richiedente)
1. In caso di decesso del richiedente prima dell’emissione del provvedimento di concessione dell’agevolazione e qualora sia accertato che per il nucleo familiare, come composto ai sensi dell’articolo 7/ter al momento della presentazione della domanda, sussistevano i requisiti per l’ammissione, l’agevolazione può essere approvata a favore dei componenti superstiti del nucleo familiare indicati nella domanda di agevolazione edilizia che diventino proprietari o usufruttuari dell’alloggio. Per la determinazione dell’importo dell’agevolazione edilizia si considera il nucleo familiare così come composto al momento della presentazione della domanda.
2. I componenti maggiorenni del nucleo familiare tenuti a presentare la dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico devono consegnare il relativo certificato prima dell’ammissione.”