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Delibera 14 settembre 2021, n. 791
Criteri applicativi per le agevolazioni nel settore culturale nel periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - anno 2021 (modificata con delibera n. 982 del 23.11.2021)

Allegato A

Criteri applicativi per le agevolazioni nel settore culturale nel periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – anno 2021

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri determinano le tipologie, le modalità, i criteri e le condizioni per l’applicazione delle deroghe previste dalle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di cultura, di cui all’articolo 6/bis della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, e successive

modifiche.

2. I presenti criteri trovano applicazione limitatamente al periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19.

3. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri sono concesse ai sensi del regime quadro di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Detto regime quadro è stato notificato alla Commissione europea con il numero SA.57021, modificato con SA.58547, SA.59655, SA.59827, e, da ultimo, SA. 62495, e approvato dalla Commissione con le decisioni C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (approvazione della “notifica ombrello”), C(2020) 6341 dell’11 settembre 2020, C(2020) 9121 del 10 dicembre 2020, C(2020) 9300 del 15 dicembre 2020 e con la comunicazione C (2021) 2570 del 9 aprile 2021.

Art. 2
Beneficiari

1. I presenti criteri si applicano ai beneficiari di vantaggi economici concessi per attività programmate nel 2021 ai sensi delle seguenti leggi provinciali e dei relativi criteri di incentivazione:

a) legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e successive modifiche;

b) legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche;

c) legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche;

d) legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche;

e) legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche.

2. Sono incluse tutte le tipologie di vantaggi economici concessi ai sensi dei relativi criteri di incentivazione vigenti.

Art. 3
Spese ammesse per attività che non si sono svolte

1. Ai fini della rendicontazione dei vantaggi economici concessi a valere sull’esercizio 2021 sono ammesse le spese sostenute e regolarmente documentate, connesse ad attività che non si sono svolte o alla gestione di luoghi culturali che sono rimasti chiusi a causa delle disposizioni di prevenzione epidemiologica del Covid-19. Anche le spese di cui ai commi 4, 5 e 6 devono essere debitamente documentate.

2. Le spese devono derivare da obblighi contrattuali. Tale requisito è comprovato tramite autodichiarazione.

3. Sono ammesse compensazioni fra voci di spesa anche non preventivamente autorizzate, purché della medesima natura contabile.

4. Sono ammesse le spese di personale anche qualora l’organizzazione beneficiaria, per motivi legati all’emergenza sanitaria, abbia dovuto sospendere l’attività ordinaria o straordinaria, purché non abbia usufruito degli ammortizzatori sociali previsti dallo Stato.

5. Sono ammesse le spese di personale delle agenzie di educazione permanente indipendentemente dal numero di ore di lezione effettivamente svolte. Il finanziamento concesso per la “Gestione dell’agenzia – Attività ordinaria” delle agenzie di educazione permanente viene riconosciuto al momento della rendicontazione anche se effettivamente, a causa dell’emergenza da Covid-19, sono state svolte meno ore di attività o vi sono state meno giornate di frequenza di quelle pianificate ovvero riconosciute all’atto del finanziamento.

6. Sono ammesse le spese di personale delle biblioteche, anche se il numero di giorni di apertura al pubblico risulta inferiore a quello abitualmente stabilito dal regolamento delle singole biblioteche e il numero di prestiti e iniziative di promozione della lettura e della biblioteca subisce una flessione.

7. In deroga ai criteri ordinari, ai centri residenziali di educazione permanente possono essere concessi, a causa dell’emergenza da Covid-19, contributi integrativi per il mancato svolgimento di iniziative ospitate per conto terzi. Per questi finanziamenti i centri residenziali dovranno presentare un’apposita domanda conforme al modello predisposto dall’ufficio provinciale competente, dalla quale dovranno risultare le iniziative disdette e il mancato introito a seguito delle disposizioni di prevenzione epidemiologica. Il calcolo del vantaggio economico avviene in giornate di frequenza, come per l’attività organizzata in proprio, in modo analogo al finanziamento per la “Gestione dell’agenzia – Attività ordinaria”. La base di calcolo per il vantaggio economico è la differenza tra il numero di giornate di frequenza delle iniziative ospitate per conto terzi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e il numero delle giornate di frequenza delle iniziative ospitate per conto terzi nel medesimo periodo dell’anno 2019. In casi motivati (ad esempio ristrutturazione del centro residenziale) è possibile utilizzare come anno di riferimento l’ultimo anno in cui il centro residenziale ha potuto svolgere l’attività nel corso dell’intero anno (2018 o 2017). Sulla differenza si applica una riduzione del 40 per cento. Il vantaggio economico può ammontare al massimo al 90 per cento della spesa ammessa.

Art. 4
Spese ammesse per attività che si sono svolte

1. Ai fini della rendicontazione dei vantaggi economici concessi a valere sull’esercizio 2021 sono ammesse le spese anche non preventivate connesse alla realizzazione di attività, purché attinenti alle finalità per le quali il vantaggio economico è stato assegnato.

2. Sono ammesse spese per attività che si sono realizzate online.

3. Nell’ambito dello stesso vantaggio economico concesso sono ammesse compensazioni fra voci di spesa della medesima natura contabile anche non preventivamente autorizzate, purché attinenti alle finalità per le quali il vantaggio economico è stato assegnato.

4. Sono ammesse spese relative a corsi di lingua e di educazione permanente con un numero minimo di cinque partecipanti.

5. A causa dell’emergenza da Covid-19 e in deroga ai criteri ordinari, sono ammesse iniziative per bambini e ragazzi fino a 16 anni di età che si svolgono durante le vacanze scolastiche estive con chiare finalità educative e non si applica la riduzione del 20 per cento per le ore di attività o giornate di frequenza finanziabili.

Art. 5
Ammontare dei vantaggi economici

1. Ai fini della rendicontazione è riconosciuto in via eccezionale il totale delle spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate, non tenendo conto del totale della spesa ammessa stabilita nel decreto di concessione e quindi in deroga al principio di proporzionalità.

2. Verrà liquidato un saldo corrispondente all’ammontare delle spese ammissibili documentate e comunque per un importo non superiore al contributo concesso.

Art. 6
Riaccertamento delle spese

1. I vantaggi economici concessi per manifestazioni culturali a carattere sia straordinario sia ordinario che non verranno realizzate nel 2021 possono essere differiti all’anno successivo tramite un riaccertamento dell’impegno di spesa.

2. Il riaccertamento è possibile su richiesta del soggetto beneficiario, che dovrà dichiarare le attività e relative spese che verranno posticipate, specificando se vanno considerate come risparmio sulla domanda di contributo per il 2022 o se invece si tratta di attività aggiuntive.

Art. 7
Rinvio di assegnazioni

1. Le assegnazioni concesse a enti culturali a partecipazione provinciale per manifestazioni culturali che non si sono potute realizzare nel 2021 possono essere iscritte come risconti passivi nel bilancio 2022 del relativo ente culturale.

2. Questo differimento è possibile su richiesta dell’ente, che dovrà dichiarare le attività e le relative spese che verranno posticipate, specificando se vanno considerate come risparmio sull’assegnazione per il 2022 o se invece si tratta di attività aggiuntive.

Art. 8
Investimenti

1. Alle organizzazioni culturali che investono in adeguamenti digitali indispensabili per fornire servizi culturali anche online e che effettuano gli investimenti resi necessari dal Covid 19 possono essere concessi vantaggi economici fino alla misura massima del 95 per cento.

2. Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese:

a) spese per l’acquisto di materiale informatico hardware e software e di licenze per l’utilizzo di piattaforme informatiche per conferenze video e audio online;

b) spese per l’acquisto o l’ampliamento della banda internet;

c) spese per la realizzazione e l’aggiornamento delle pagine web e dei siti dell’organizzazione;

d) spese per l’acquisto di arredamento, attrezzature e apparecchiature tecniche resi necessari dalle disposizioni relative al Covid-19 (p.e. per il ricambio d’aria, la vendita online dei biglietti, per panelli divisori, sistemi contapersone, arredamento aggiuntivo);

e) spese per l’acquisto di diritti di utilizzo (settore audiovisivo).

Art. 9
Controlli e sanzioni

1. L’ufficio competente effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande agevolate e svolge inoltre accertamenti in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno.

2. L’individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio dall’elenco delle agevolazioni liquidate nell’anno di riferimento.

3. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero non abbiano omesso di fornire informazioni dovute.

4. L’ufficio competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali saranno sottoposti al controllo. Detti termini non possono superare i sei mesi dalla comunicazione. Con la medesima comunicazione i beneficiari vengono invitati a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Se necessario, il controllo potrà essere effettuato anche mediante un sopralluogo.

5. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge in caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri comporta la revoca dell’agevolazione e la restituzione del relativo importo, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data della sua erogazione. L’intero procedimento di controllo e l’eventuale provvedimento sanzionatorio devono essere conclusi entro il termine fissato dall’ufficio.

Art. 10
Clausola di salvaguardia finanziaria

1. La concessione delle agevolazioni di cui ai presenti criteri avviene fino alla concorrenza delle risorse stanziate sugli appositi capitoli di bilancio. Se i mezzi finanziari messi a disposizione non saranno sufficienti, le domande potranno essere archiviate d’ufficio.

 

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