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f'') Decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2021, n. 291)
Regolamento per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale

1)
Pubblicato nel supplemento 3 del B.U. 16 settembre 2021, n. 37.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento, in esecuzione dell’articolo 48, comma 3, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”, e successive modifiche, di seguito denominata legge, disciplina le procedure di selezione delle candidate e dei candidati nonché la composizione e la nomina delle commissioni di selezione per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede, imparzialità e buon andamento.

Art. 2 (Requisiti per l’accesso alle procedure di selezione)

(1) L’accesso alle procedure di selezione per incarichi di direzione di struttura complessa per i profili professionali di medico, odontoiatra, veterinario/veterinaria, farmacista, biologo/ biologa, chimico/chimica, fisico/fisica e psicologo/psicologa è riservato a coloro che possiedono i seguenti requisiti:

  1. iscrizione all’albo professionale, ove esistente;
  2. possesso dei requisiti prescritti per l’accesso al pubblico impiego;
  3. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina richiesta o in una disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina richiesta o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina richiesta; ai fini dell’anzianità di servizio si considerano i servizi di cui all’articolo 5 del presente regolamento.
    Ai fini dell’anzianità di servizio sono considerati anche i periodi lavorativi antecedenti al conseguimento della specializzazione, sia quelli svolti con contratto di formazione presso le università italiane, sia quelli svolti negli altri Stati membri dell’Unione europea.
  4. possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, (livello C1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue) riferito al diploma di laurea oppure di un attestato equipollente;
  5. possesso dell’attestato di formazione manageriale in ambito sanitario ai sensi della normativa vigente o di un attestato di frequenza di corsi di formazione manageriale all’estero, valutati ai fini dell’accesso alla posizione dirigenziale dalla Commissione tecnico-scientifica provinciale di cui all’articolo 46/ter della legge;
  6. possesso della certificazione relativa alla dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco o ladino di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;
  7. assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
  8. assenza delle cause di esclusione dall’assunzione all’impiego presso la Provincia di Bolzano di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22.

(2) La candidata/Il candidato che non è in possesso dell’attestato di cui al comma 1, lettera e), deve conseguire, entro 18 mesi dall’assunzione dell’incarico, la formazione manageriale di cui all'articolo 46, comma 8, della legge. Il mancato superamento con profitto del primo corso di formazione organizzato dall'Amministrazione provinciale dopo l'assunzione dell’incarico comporta la decadenza dallo stesso.

(3) La specializzazione è comunque richiesta per le seguenti discipline: anestesia e rianimazione, medicina nucleare, radio¬diagnostica, radioterapia, neuroradiologia. In luogo della specializzazione in neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in radiologia diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e radiologia medica.

(4) L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

(5) Al colloquio di selezione le candidate e i candidati devono consegnare alla Commissione, in busta chiusa, la certificazione relativa alla dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici.

Art. 3 (Discipline)

(1) Gli incarichi di direzione di struttura complessa per i profili professionali di cui all’articolo 2, comma 1, del presente regolamento possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto ministeriale 30 gennaio 1998, e successive modifiche, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Art. 4 (Attività professionale specifica)

(1) L'aspirante a un incarico di direzione di struttura complessa in una delle discipline di cui all'articolo 3 deve aver svolto una specifica attività professionale nella disciplina stessa, dimostrando di possedere:

  1. per le discipline ricomprese nell'area chirurgica e delle specialità chirurgiche, una casistica chirurgica e di procedure chirurgiche invasive non inferiore a quella stabilita per ogni disciplina con decreto del Ministro della Salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, con riferimento anche agli standard complessivi di addestramento professionalizzante delle relative scuole di specializzazione;
  2. per le altre discipline, una casistica di specifiche esperienze e attività professionali come stabilito, per ogni disciplina e profilo professionale, con decreto del Ministro della Salute, sentito il Consiglio superiore di sanità.

(2) Le casistiche devono riferirsi al decennio precedente alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'avviso di conferimento dell'incarico. Tali casistiche devono essere certificate dalla Direttrice sanitaria/dal Direttore sanitario sulla base della attestazione rilasciata dalla/dal dirigente responsabile della struttura complessa del competente dipartimento, della struttura ospedaliera o dell'Azienda Sanitaria.

(3) Il personale dirigente del ruolo sanitario dell’Azienda Sanitaria, delle strutture ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui al comma 4 e degli istituti zooprofilattici sperimentali, collocato fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni o per motivi sindacali, può essere ammesso a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione. Ciò al fine di acquisire esperienza o continuare a esercitare la specifica attività professionale indicata al comma 1. Deve comunque trattarsi esclusivamente di prestazioni occasionali, da svolgere previa domanda e fatti salvi i diritti e le prerogative del personale in servizio.

(4) Ai fini del presente regolamento, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e successive modifiche, per enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione, si intendono:

  1. le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, i policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'ospedale “Galliera” di Genova, l'ospedale dell'Ordine Mauriziano, l'ospedale “Bambino Gesù” appartenente alla Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta, i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici che svolgono attività d'interesse sanitario del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, le strutture sanitarie complesse dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria;
  2. le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a 250; le strutture e i servizi sanitari di istituzioni e aziende private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a 300.

Art. 5 (Anzianità di servizio e servizi)

(1) L'anzianità di servizio utile per l'accesso a incarichi di direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali, salvo quanto previsto dai successivi articoli. È valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontaria/volontario, di precario/precaria, di borsista o similari; sono valutati inoltre il servizio di assistenza e cura prestato dai contrattisti e assegnisti presso gli istituti e le cliniche universitarie delle facoltà di medicina e chirurgia nonché quello dei medici interni universitari assunti in servizio continuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari e che abbiano percepito il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti. Il triennio di formazione di cui all'articolo 43 della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine, nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo di servizio prestato in ogni singola disciplina.

(2) Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della Salute.

(3) Ai fini del presente regolamento le specializzazioni in medicina e chirurgia non ricomprese negli elenchi formati e aggiornati ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche, sono prese in considerazione solo se il relativo corso di formazione è iniziato prima dell'anno accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni inserite nei predetti elenchi dopo l’anno accademico suindicato. A partire dall'anno accademico 1991/1992 la tipologia delle specializzazioni è quella indicata nei predetti elenchi. Ferma restando la rilevanza degli indirizzi e orientamenti relativi alle specializzazioni il cui corso è iniziato prima dell'anno accademico 1991/1992, gli indirizzi e orientamenti, eventualmente indicati sui diplomi, relativi a corsi di specializzazione iniziati dopo l'anno accademico 1991/1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento.

(4) Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività.

(5) Sono considerati i seguenti servizi e idoneità, come specificati nell’allegato A al presente regolamento:

  1. servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche;
  2. servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari;
  3. servizio prestato all’estero;
  4. idoneità nazionali e provinciali.

Art. 6 (Commissione di selezione)

(1) La Commissione di selezione è composta dalla Direttrice sanitaria/dal Direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e da tre direttrici/direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, dei quali almeno uno/una responsabile di struttura complessa in territorio diverso dalla regione. 2)

(1-bis) Al termine dei sorteggi di cui ai commi 3, 3-bis e 4, la Commissione è nominata dalla Direttrice generale/dal Direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. 3)

(2) In conformità alla legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40, e successive modifiche, la composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici sul territorio provinciale, come risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. Uno/Una dei componenti può appartenere anche al gruppo linguistico ladino.

(3) I componenti della Commissione appartenenti al gruppo linguistico italiano sono sorteggiati dall’elenco nazionale di cui all’articolo 15, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. I componenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco o ladino sono sorteggiati dall’elenco-sezione speciale di cui al comma 4.

(3-bis) Fermo restando quanto stabilito dal comma 3, qualora tutte le persone sorteggiate fossero direttrici/direttori di struttura complessa della regione, sono nominate componenti della Commissione di selezione le prime due persone sorteggiate e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno una/un componente della Commissione che sia direttrice/direttore di struttura complessa in territorio diverso dalla regione. 4)

(4) All’elenco provinciale facente parte dell’elenco nazionale di cui al comma 3 è affiancata, al solo fine della formazione delle commissioni di selezione in provincia di Bolzano, una sezione speciale, in cui sono iscritti le direttrici e i direttori di strutture complesse dei ruoli sanitari del Servizio sanitario provinciale appartenenti al gruppo linguistico tedesco e ladino, nonché le direttrici e i direttori di strutture complesse provenienti da Paesi di lingua tedesca, individuati sulla base della loro comprovata esperienza nella medesima disciplina oggetto dell’incarico. Questi ultimi sono comunque selezionati all’interno di strutture sanitarie pubbliche con le quali l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha stipulato una convenzione per l’erogazione di prestazioni sanitarie. L’elenco è aggiornato annualmente in base alle nuove convenzioni eventualmente stipulate nel corso dell’anno trascorso ovvero alle convenzioni cessate.

(4-bis) Se al termine dei sorteggi di cui ai commi 3, 3-bis e 4, la metà dei componenti destinati a formare la Commissione di selezione non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare, ove possibile, l’effettiva parità di genere nella composizione della Commissione, fermo restando il rispetto di quanto stabilito nei commi 3, 3-bis e 4. 5)

(5) L’individuazione dei componenti della Commissione di selezione avviene sempre tramite sorteggio.

(6) Funge da segretaria/segretario una impiegata/un impiegato dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(6-bis) Assume le funzioni di presidente della Commissione la/il componente con maggiore anzianità di servizio tra le tre direttrici sorteggiate/i tre direttori sorteggiati. In caso di parità nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto della/del presidente. 6)

(7) I componenti della Commissione non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con le candidate e i candidati.

(8)7)

2)
L’art. 6, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 32.
3)
L’art. 6, comma 1-bis, è stato inserito dall’art. 1, comma 2, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 32.
4)
L’art. 6, comma 3-bis, è stato inserito dall’art. 1, comma 3, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 32.
5)
L’art. 6, comma 4-bis, è stato inserito dall’art. 1, comma 4, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 32.
6)
L’art. 6, comma 6-bis, è stato inserito dall’art. 1, comma 5, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 32.
7)
L’art. 6, comma 8, è stato abrogato dall’art. 1, comma 6, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 32.

Art. 7 (Criteri di valutazione)

(1) L’avviso pubblico della procedura di selezione fissa, in osservanza delle linee guida stabilite dalla Giunta provinciale, i criteri di massima per l’analisi comparativa delle candidature tenendo conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, delle specificità del posto da ricoprire e delle caratteristiche e dell’ubicazione territoriale della struttura presso la quale verrà svolto l’incarico oggetto della procedura. La Commissione di selezione riceve dall'Azienda Sanitaria dell’Alto Adige il profilo professionale della/del dirigente da incaricare, come indicato nel suddetto avviso, ed effettua l’analisi comparativa dei curricula e dei titoli professionali delle candidate/dei candidati, tenuto anche conto delle necessarie competenze organizzative e gestionali, del volume delle attività svolte, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio di selezione. 8)

(1-bis) Dopo la sua nomina e prima di conoscere i nominativi delle candidate/dei candidati che hanno presentato domanda, la Commissione, coerentemente con quanto stabilito dal presente regolamento, dalle linee guida di cui al comma 1, e dall’avviso pubblico, specifica i criteri di dettaglio per la valutazione delle candidature e per l’attribuzione dei relativi punteggi. Tali criteri sono pubblicati sulla pagina Internet dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, a integrazione dei criteri di massima, con un congruo anticipo rispetto alla data della riunione in cui la Commissione inizia i lavori di valutazione delle candidature. 9)

(1-ter) Tutte le domande presentate entro il termine fissato nell’avviso pubblico sono valutate dalla Commissione sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

  1. curriculum;
  2. titoli professionali, anche in relazione alle necessarie competenze organizzative e gestionali;
  3. volume delle attività svolte;
  4. aderenza al profilo ricercato;
  5. colloquio avente le caratteristiche e i contenuti di cui ai commi 2 e 3. 10)

(1-quater) Ai fini della valutazione di ogni candidata/candidato la Commissione ha a disposizione un punteggio massimo complessivo di 100 punti. L’avviso pubblico di selezione stabilisce anche il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli elementi di valutazione di cui al comma 1-ter, lettere da a) a d). Il punteggio massimo attribuibile al colloquio di cui al comma 1-ter, lettera e), è di 50 punti. 11)

(1-quinquies) La Commissione esprime un giudizio motivato su ciascuno degli elementi di valutazione di cui al comma 1-ter e attribuisce il corrispondente punteggio. La Commissione formula, infine, un giudizio finale complessivo di ogni candidata/candidato e attribuisce il punteggio corrispondente, risultante dalla somma dei punteggi riportati per ciascuno dei suddetti elementi. 12)

(2) Il colloquio di selezione è diretto alla valutazione delle capacità professionali della candidata/del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle sue capacità di management, direzione e organizzazione con riferimento all'incarico da svolgere. Nel corso del colloquio vengono simulate situazioni di gestione e svolte esercitazioni pratiche.

(3) Nel colloquio di selezione, nella simulazione e nelle esercitazioni pratiche la Commissione accerta la conoscenza della normativa statale e provinciale nel settore sanitario e verifica le competenze personali, sociali e dirigenziali, le competenze metodologiche e di networking, con particolare riguardo alla capacità di ragionamento economico e alla resilienza, nonché le competenze relative al reclutamento e allo sviluppo del personale, alla gestione e condivisione delle conoscenze, al tutoring e alla gestione delle crisi. La Commissione tiene anche conto della partecipazione attiva della candidata/del candidato a progetti in gruppi di ricerca o società scientifiche e valuta in particolare la sua motivazione e le sue idee su come sviluppare e innovare la struttura complessa.

(4) Sulla base del curriculum, la Commissione valuta, nel loro complesso, le varie attività professionali, dirigenziali e organizzative ed eventuali attività di studio e ricerca di ogni candidata/candidato, in relazione tra loro e nella misura in cui contribuiscono a far emergere il quadro complessivo della candidata/del candidato, con riferimento: 13)

  1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali la candidata/il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
  2. alla posizione funzionale della candidata/del candidato nelle strutture e alle sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
  3. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dalla candidata/dal candidato;
  4. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;
  5. all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di un diploma universitario, di una laurea o specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamento;
  6. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all' estero, nonché alle pregresse idoneità nazionali e provinciali.

(5) Nella valutazione del curriculum si considerano inoltre la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste specializzate italiane o straniere i cui editori applicano rigorosi criteri di qualitativi nell'accettazione dei contributi, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.

(6) I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 4, lettera c), e le pubblicazioni possono essere autocertificati dalla candidata/dal candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche.

(7) Al termine della valutazione degli elementi di cui al comma 1-ter, la Commissione stila la graduatoria e dichiara altresì quali candidate/candidati risultano idonee/idonei. L’idoneità si ottiene con un punteggio minimo di 60 punti. 14)

(8)15)

(9)16)

(10)17)

8)
L’art. 7, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 32.
9)
L’art. 7, comma 1-bis, è stato inserito dall’art. 2, comma 2, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 32.
10)
L’art. 7, comma 1-ter, è stato inserito dall’art. 2, comma 2, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 32.
11)
L’art. 7, comma 1-quater, è stato inserito dall’art. 2, comma 2, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 32.
12)
L’art. 7, comma 1-quinquies, è stato inserito dall’art. 2, comma 2, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 32.
13)
L’alinea dell’art. 7, comma 4, è stata così sostituita dall’art. 2, comma 3, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 32.
14)
L’art. 7, comma 7, è stato così sostiuito dall’art. 2, comma 4, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 32.
15)
L’art. 7, comma 8, è stato abrogato dall’art. 2, comma 5, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 32.
16)
L’art. 7, comma 9, è stato abrogato dall’art. 2, comma 5, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 32.
17)
L’art. 7, comma 10, è stato abrogato dall’art. 2, comma 5, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 32.

Art. 8 (Nomina)

(1) L’incarico dirigenziale è assegnato ai sensi dell’articolo 48 della legge.

(2) La Direttrice generale/Il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige procede alla nomina della candidata/del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale la candidata/il candidato più giovane di età. 18)

(3) Qualora, entro due anni dal conferimento dell’incarico, la direttrice o il direttore di struttura complessa si dimetta o decada, la Direttrice generale/il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige procede alla sua sostituzione conferendo l’incarico mediante scorrimento della graduatoria delle persone idonee, se questo è previsto preventivamente nell’avviso pubblico di selezione. 19)

(4) Il trattamento economico è fissato in base alla contrattazione collettiva e varia a seconda della dimensione e complessità della rispettiva struttura organizzativa.

18)
L’art. 8, comma 2, è stato così sostituito dall’art. 3, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 32.
19)
L’art. 8, comma 3, è stato così sostituito dall’art. 3, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 32.

Art. 9 (Norma transitoria)

(1) Le commissioni già insediate per le procedure di selezione in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che devono ancora concludere i propri lavori effettuano la loro valutazione attenendosi ai criteri indicati nell’articolo 7 del presente regolamento.

(2) In ogni caso, alle predette procedure continuano ad applicarsi i principi di correttezza e buona fede, secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.

(3) La disposizione di cui all’ultimo periodo dell’articolo 2, comma 1, lettera c), si applica anche alle procedure selettive per gli incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale in corso all’entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10 (Abrogazione)

(1) Le disposizioni del presente regolamento aggiornano e sostituiscono la disciplina di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 aprile 1998, n. 12, e successive modifiche, che è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A

Servizi (articolo 5, comma 5)

Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche

1. I servizi prestati nelle amministrazioni pubbliche, negli enti, settori e presidi di seguito indicati sono equiparati alle discipline e ai servizi come segue:

  1. consorzi provinciali antitubercolari: malattie dell'apparato respiratorio;
  2. ospedali psichiatrici e centri di igiene mentale: psichiatria;
  3. presidi multizonali di prevenzione e laboratori di igiene e profilassi in relazione al settore di attività:
    1) microbiologia e virologia;
    2) igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
    3) biochimica clinica;
    4) chimica analitica;
    5) igiene degli alimenti e della nutrizione;
    6) fisica sanitaria;
  4. istituti provinciali di assistenza all'infanzia: pediatria;
  5. ufficiale sanitario/sanitaria di ruolo in posto specifico o medico igienista: igiene, epidemiologia e sanità pubblica, igiene degli alimenti e della nutrizione: organizzazione dei servizi sanitari di base;
  6. medico condotto: organizzazione dei servizi sanitari di base;
  7. funzionario medico/funzionaria medica del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali:
    1) igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
    2) direzione sanitaria ospedaliera;
    3) organizzazione dei servizi sanitari di base;
  8. medico del lavoro o ispettore medico/ispettrice medica del lavoro: medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;
  9. medico scolastico: organizzazione dei servizi sanitari di base;
  10. funzionario medico/funzionaria medica di un ex ente mutualistico:
    1) organizzazione dei servizi sanitari di base;
    2) medicina legale;
  11. funzionario medico/funzionaria medica dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) medicina legale;
  12. funzionario veterinario/funzionaria veterinaria del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, degli istituti zooprofilattici sperimentali, di strutture già di pertinenza di comuni, province o loro consorzi:
    1) sanità animale;
    2) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
    3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
  13. funzionario chimico/funzionaria chimica del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di strutture già di pertinenza di province, comuni o loro consorzi, di presidi multizonali di prevenzione, degli istituti zooprofilattici sperimentali: igiene degli alimenti e della nutrizione;
  14. funzionario/funzionaria farmacista del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali o di un ente pubblico o farmacista presso farmacie di un ente pubblico:
    1) farmacia ospedaliera;
    2) farmaceutica territoriale;
  15. funzionario fisico/funzionaria fisica del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali: fisica sanitaria;
  16. funzionario biologo/funzionaria biologa del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, degli istituti zooprofilattici sperimentali: igiene degli alimenti e della nutrizione;
  17. biologo/biologa di un centro trasfusionale, limitatamente alle attività di analisi immunoematologiche: patologia clinica;
  18. funzionario psicologo/funzionaria psicologa del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali: psicologia.

Servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari

1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti e istituzioni private di cui all'articolo 4, comma 4, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. I servizi prestati presso gli enti di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, sono valutati con i criteri ivi previsti.

Servizio prestato all’estero

1. Il servizio prestato all'estero da cittadine e cittadini italiani e da cittadine e cittadini degli Stati membri della Unione europea nelle istituzioni e fondazioni pubbliche e private senza scopo di lucro che svolgono attività sanitaria, ivi compreso il servizio prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modifiche, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato come il corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, 735, e successive modifiche.

2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, e successive modifiche, in analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.

Idoneità nazionali e provinciali

1. Le idoneità conseguite in base al pregresso ordinamento in discipline non più ricomprese fra quelle di cui all'articolo 3 sono equipollenti come di seguito indicato:

a) Area medica:

1. dermosifilopatia: dermatologia e venerologia;

2. diabetologia: malattie metaboliche e diabetologia;

3. dietetica: scienza dell'alimentazione e dietetica;

4. gastroenterologia ed endoscopia digestiva: gastroenterologia;

5. pneumologia: malattie dell'apparato respiratorio;

6. recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi: medicina fisica e riabilitazione;

b) Area di chirurgia:

1. chirurgia ed endoscopia digestiva: chirurgia generale;

2. chirurgia plastica: chirurgia plastica e ricostruttiva;

3. oculistica: oftalmologia;

4. urologia pediatrica: urologia;

c) Area di medicina diagnostica e dei servizi:

1. anatomia e istologia patologica: anatomia patologica;

2. medicina legale e delle assicurazioni sociali: medicina legale;

3. microbiologia: microbiologia e virologia;

4. virologia: microbiologia e virologia;

5. radiologia diagnostica: radiodiagnostica;

6. immunoematologia e servizio trasfusionale: medicina trasfusionale;

d) Area di sanità pubblica:

1. medicina del lavoro: medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;

2. igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri: direzione medica di presidio ospedaliero;

e) Area di odontoiatria:

1. odontoiatria e stomatologia: odontoiatria;

f) Aree veterinarie:

1. igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale:

  1. igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
  2. igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

2. sanità animale e igiene dell'allevamento delle produzioni animali:

  1. sanità animale;
  2. igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

g) Area di farmacia:

1. farmacista dirigente:

  1. farmacia ospedaliera,
  2. farmaceutica territoriale.

 

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