(1) L’incarico dirigenziale è assegnato ai sensi dell’articolo 48 della legge.
(2) La Direttrice generale/Il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige procede alla nomina della candidata/del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale la candidata/il candidato più giovane di età. 18)
(3) Qualora, entro due anni dal conferimento dell’incarico, la direttrice o il direttore di struttura complessa si dimetta o decada, la Direttrice generale/il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige procede alla sua sostituzione conferendo l’incarico mediante scorrimento della graduatoria delle persone idonee, se questo è previsto preventivamente nell’avviso pubblico di selezione. 19)
(4) Il trattamento economico è fissato in base alla contrattazione collettiva e varia a seconda della dimensione e complessità della rispettiva struttura organizzativa.