(1) L'aspirante a un incarico di direzione di struttura complessa in una delle discipline di cui all'articolo 3 deve aver svolto una specifica attività professionale nella disciplina stessa, dimostrando di possedere:
- per le discipline ricomprese nell'area chirurgica e delle specialità chirurgiche, una casistica chirurgica e di procedure chirurgiche invasive non inferiore a quella stabilita per ogni disciplina con decreto del Ministro della Salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, con riferimento anche agli standard complessivi di addestramento professionalizzante delle relative scuole di specializzazione;
- per le altre discipline, una casistica di specifiche esperienze e attività professionali come stabilito, per ogni disciplina e profilo professionale, con decreto del Ministro della Salute, sentito il Consiglio superiore di sanità.
(2) Le casistiche devono riferirsi al decennio precedente alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'avviso di conferimento dell'incarico. Tali casistiche devono essere certificate dalla Direttrice sanitaria/dal Direttore sanitario sulla base della attestazione rilasciata dalla/dal dirigente responsabile della struttura complessa del competente dipartimento, della struttura ospedaliera o dell'Azienda Sanitaria.
(3) Il personale dirigente del ruolo sanitario dell’Azienda Sanitaria, delle strutture ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui al comma 4 e degli istituti zooprofilattici sperimentali, collocato fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni o per motivi sindacali, può essere ammesso a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione. Ciò al fine di acquisire esperienza o continuare a esercitare la specifica attività professionale indicata al comma 1. Deve comunque trattarsi esclusivamente di prestazioni occasionali, da svolgere previa domanda e fatti salvi i diritti e le prerogative del personale in servizio.
(4) Ai fini del presente regolamento, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e successive modifiche, per enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione, si intendono:
- le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, i policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'ospedale “Galliera” di Genova, l'ospedale dell'Ordine Mauriziano, l'ospedale “Bambino Gesù” appartenente alla Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta, i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici che svolgono attività d'interesse sanitario del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, le strutture sanitarie complesse dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria;
- le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a 250; le strutture e i servizi sanitari di istituzioni e aziende private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a 300.