(1) Gli incarichi di direzione di struttura complessa per i profili professionali di cui all’articolo 2, comma 1, del presente regolamento possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto ministeriale 30 gennaio 1998, e successive modifiche, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.