(1) L’accesso alle procedure di selezione per incarichi di direzione di struttura complessa per i profili professionali di medico, odontoiatra, veterinario/veterinaria, farmacista, biologo/ biologa, chimico/chimica, fisico/fisica e psicologo/psicologa è riservato a coloro che possiedono i seguenti requisiti:
- iscrizione all’albo professionale, ove esistente;
- possesso dei requisiti prescritti per l’accesso al pubblico impiego;
- anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina richiesta o in una disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina richiesta o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina richiesta; ai fini dell’anzianità di servizio si considerano i servizi di cui all’articolo 5 del presente regolamento.
Ai fini dell’anzianità di servizio sono considerati anche i periodi lavorativi antecedenti al conseguimento della specializzazione, sia quelli svolti con contratto di formazione presso le università italiane, sia quelli svolti negli altri Stati membri dell’Unione europea.
- possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, (livello C1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue) riferito al diploma di laurea oppure di un attestato equipollente;
- possesso dell’attestato di formazione manageriale in ambito sanitario ai sensi della normativa vigente o di un attestato di frequenza di corsi di formazione manageriale all’estero, valutati ai fini dell’accesso alla posizione dirigenziale dalla Commissione tecnico-scientifica provinciale di cui all’articolo 46/ter della legge;
- possesso della certificazione relativa alla dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco o ladino di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;
- assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- assenza delle cause di esclusione dall’assunzione all’impiego presso la Provincia di Bolzano di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22.
(2) La candidata/Il candidato che non è in possesso dell’attestato di cui al comma 1, lettera e), deve conseguire, entro 18 mesi dall’assunzione dell’incarico, la formazione manageriale di cui all'articolo 46, comma 8, della legge. Il mancato superamento con profitto del primo corso di formazione organizzato dall'Amministrazione provinciale dopo l'assunzione dell’incarico comporta la decadenza dallo stesso.
(3) La specializzazione è comunque richiesta per le seguenti discipline: anestesia e rianimazione, medicina nucleare, radio¬diagnostica, radioterapia, neuroradiologia. In luogo della specializzazione in neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in radiologia diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e radiologia medica.
(4) L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
(5) Al colloquio di selezione le candidate e i candidati devono consegnare alla Commissione, in busta chiusa, la certificazione relativa alla dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici.