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Delibera 10 agosto 2021, n. 680
Disposizioni di sicurezza per impianti di utilizzazione delle acque pubbliche soggetti a concessione (a eccezione degli impianti per la produzione di energia idroelettrica). Sostituzione della delibera della Giunta provinciale n. 204 del 24.02.2015

Allegato A

Disposizioni di sicurezza per impianti di utilizzazione delle acque pubbliche soggetti a concessione (a eccezione degli impianti per la produzione di energia idroelettrica).

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano, ai sensi degli articoli 4 e 4/bis della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, a tutti gli impianti di utilizzazione delle acque pubbliche soggetti all’obbligo di concessione ‒ inclusi antichi diritti di derivazione d’acqua ‒ la cui portata complessiva concessa risulti superiore a 5,00 l/s medi.

2. Per gli impianti irrigui le presenti disposizioni si limitano esclusivamente alle condotte di adduzione, vale a dire alle tubazioni che trasportano l’acqua dalla fonte idrica al serbatoio di raccolta o al distretto irriguo, che siano destinate all’utilizzo in comune.

3. Dalle presenti disposizioni sono esclusi:

a) gli impianti volti esclusivamente alla produzione di energia elettrica;

b) gli impianti che estraggono acqua esclusivamente da pozzi;

c) gli impianti alimentati da derivazioni d’acqua tramite sistemi di canali di irrigazione (Waale) e tramite fosse e canali di bonifica.

4. Gli impianti di utilizzazione delle acque soggetti alle presenti disposizioni sono di seguito denominati impianti.

5. In deroga a quanto indicato nei commi precedenti, l’articolo 9 delle presenti disposizioni è, invece, applicato a tutti gli impianti di utilizzazione delle acque pubbliche soggetti a concessione a eccezione di quelli volti esclusivamente alla produzione di energia elettrica.

Art. 2
Obblighi

1. Il concessionario deve osservare le norme tecniche e le disposizioni vigenti per la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto.

2. Il concessionario è obbligato ad attuare di propria iniziativa e a proprie spese le prescrizioni di cui alle presenti disposizioni.

Art. 3
Responsabilità

1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il concessionario è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza della concessione possa essere arrecata ai diritti di terzi.

Art. 4
Piano di esercizio e manutenzione

1. Ogni impianto dispone di uno specifico piano di esercizio e manutenzione, che può essere gestito anche in forma elettronica.

2. Il piano di esercizio e manutenzione è redatto da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata in occasione della verifica ordinaria e ha validità per i quindici anni successivi; a ogni verifica ordinaria e straordinaria è adeguato alle esigenze di efficienza, sicurezza e affidabilità.

3. Il piano di esercizio e manutenzione:

a) contiene una planimetria dettagliata dell’impianto;

b) riporta in calendario tutti i controlli, le misure e gli interventi necessari e periodici da eseguire entro la verifica successiva.

4. La regolare esecuzione di questi controlli, misure e interventi deve essere prontamente registrata nel piano di esercizio e manutenzione e confermata nella verifica successiva. Nel piano devono essere registrati prontamente anche tutti gli interventi e accadimenti straordinari.

5. Al piano devono essere allegate le indicazioni tecniche, le certificazioni di garanzia e le ricevute relative a tutte le attività svolte e a eventuali acquisti.

Art. 5
Messa in esercizio di nuovi impianti

1. La messa in esercizio di un nuovo impianto o di parti di esso può avvenire solo dopo che un tecnico abilitato/una tecnica abilitata ha certificato la regolare esecuzione dei lavori e redatto lo specifico piano di esercizio e manutenzione.

Art. 6
Esercizio degli impianti

1. Il concessionario è obbligato a eseguire la manutenzione dell’impianto secondo le regole di buona tecnica e le indicazioni del costruttore, in modo da garantirne sempre l’efficienza, la durabilità e la sicurezza.

2. I controlli, le verifiche e le manutenzioni necessari a tal fine devono essere effettuati secondo le prescrizioni contenute nel piano di esercizio e manutenzione; l’esito e le osservazioni in merito alle suddette operazioni vanno prontamente annotati nel piano.

Art. 7
Verifica ordinaria

1. La verifica ordinaria degli impianti già esistenti viene eseguita da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata trascorsi 20 anni dalla messa in esercizio e di seguito ogni 15 anni.

2. In caso non fosse nota la data della messa in esercizio dell’impianto di approvvigionamento idrico oppure se l’impianto non avesse un’unica data di realizzazione, la verifica si svolge in concomitanza con il rinnovo ovvero con la nuova assegnazione della concessione.

Art. 8
Verifica straordinaria

1. L’impianto è sottoposto a verifica straordinaria, eseguita da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata e adeguatamente documentata, in caso di:

a) eventi straordinari;

b) incidenti;

c) modifiche sostanziali dell’impianto;

d) usura imprevista dell’impianto.

Art. 9
Obbligo di contrassegno

1. Il concessionario contrassegna la captazione d’acqua con targhette fornite dall’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche.

2. Le targhette sono da apporre in un punto ben visibile e facilmente accessibile, direttamente sulle opere dell’impianto oppure, se il punto non fosse facilmente accessibile o in assenza di manufatti visibili, nelle immediate vicinanze della captazione dell’acqua.

3. L’obbligo di contrassegno riguarda le captazioni d’acqua di tutti gli impianti di utilizzazione di acque pubbliche soggetti a concessione, a esclusione di quelli volti alla produzione di energia elettrica. Sono soggetti all’obbligo di contrassegno anche gli impianti con portate complessive concesse inferiori o uguali a 5,00 l/s medi.

Art. 10
Controlli e sanzioni

1. Il personale dell’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche vigila sull’osservanza delle presenti disposizioni.

2. Le persone incaricate dei controlli hanno libero accesso a tutti i luoghi soggetti alla vigilanza.

3. In caso di violazioni si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 57/bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.

Art. 11
Ulteriori provvedimenti

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di sicurezza e di mancata apposizione dei contrassegni l’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche adotta, secondo la gravità della violazione e tenuto conto degli aspetti della sicurezza, i seguenti provvedimenti, da annotarsi nel piano di esercizio e manutenzione:

a) diffida a adempiere;

b) sospensione della concessione;

c) revoca della concessione.

2. La diffida consiste nell’invito a eliminare, entro un termine perentorio e ragionevole, le irregolarità riscontrate.

Art. 12
Informazione

1. L’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche provvede alla necessaria sensibilizzazione e informazione dei concessionari.

 

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