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d''') Contratto collettivo 5 agosto 2021 1)
Contratto collettivo provinciale decentrato per il personale docente delle scuole primarie e secondarie concernente i permessi per motivi di studio

1)
Pubblicato nel numero straordinario 1 del B.U. 10 agosto 2021, n. 31.

P R E M E S S A

A) L’articolo 3 del D.P.R. n. 395 del 23 agosto 1988 prevede che il personale della scuola ha titolo a beneficiare, nel corso dell’anno solare, di permessi straordinari retribuiti per motivi di studio nella misura massima di 150 ore.

B) Il Ministro della Funzione Pubblica, con C.M. del 05/04/1989, ha demandato alle singole Amministrazioni la definizione delle modalità procedurali da seguire per la concessione dei permessi.

C) Il Ministro della P.I., con C.M. n. 319 del 24/10/91, ha definito le modalità di concessione dei permessi al personale direttivo, docente ed educativo della scuola.

D) Secondo l’articolo 5 dell’allegato 4 del testo unico dei Contratti Collettivi Provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003 i permessi per motivi di studio vengono utilizzati secondo le modalità e i limiti da stabilirsi nella contrattazione decentrata con le Intendenze scolastiche, tenendo conto dei principi desumibili dalla disciplina generale del diritto allo studio nell’ambito del pubblico impiego.

Il presente accordo regola i permessi per motivi di studio in modo unitario per l’intero personale della scuola a carattere statale della Provincia di Bolzano nel rispetto della normativa di cui sopra.

Art. 1 (Personale avente diritto)

(1) Ha titolo a beneficiare dei permessi per motivi di studio il personale docente e educativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato con decorrenza al più tardi dal settimo giorno dall’inizio delle lezioni fino ad almeno il 30.04. del relativo anno scolastico, con trattamento economico di almeno 9/18 o 11/22. Tali condizioni devono sussistere al momento del termine di scadenza per la presentazione delle domande.

(2) In caso di più contratti a tempo determinato il numero di ore va sommato.

(3) Non ha diritto ai permessi per conseguire una seconda laurea il personale già in possesso di laurea o di un titolo equivalente valido per l’insegnamento nelle scuole primarie o secondarie di primo o secondo grado.

Art. 2 (Contingente provinciale e riparto tra i diversi gradi d’istruzione)

(1) Per i permessi per motivi di studio è a disposizione un contingente orario determinato nel modo seguente:

• 3% dell’organico di fatto delle scuole primarie moltiplicato per 87 ore;

• 3% dell’organico di fatto delle scuole secondarie di primo grado moltiplicato per 79 ore;

• 3% dell’organico di fatto delle scuole secondarie di secondo grado moltiplicato per 79 ore.

(2) In ciascun grado d’istruzione, l’80% del contingente è riservato al personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato che richiede i permessi per motivi di studio retribuiti per la frequenza dei corsi previsti dall’art. 4 comma 1 lettera a) o comma 2 lettera a). In tutti gli altri casi ha precedenza il personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3 (Tempi e modalità di presentazione delle domande)

(1) Le domande vanno inoltrate direttamente dal personale interessato in via digitale all’Intendenza scolastica competente risp. alla Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione e per conoscenza al dirigente scolastico o alla dirigente scolastica. Il termine per la presentazione delle domande e i dati da inserire nelle domande vengono fissati dagli Intendenti scolastici competenti o dalla Direttrice della Direzione provinciale Scuole.

Art. 4 (Formazione delle graduatorie)

(1) Le graduatorie del personale docente delle scuole primarie che ha presentato domanda sono formate sulla base dei seguenti parametri, indicati in ordine di priorità:

a) Frequenza dei seguenti corsi di studio:

• Corso di laurea magistrale in scienze della formazione primaria;

• Laurea magistrale in scienze religiose ad indirizzo pedagogico-didattico (quinquennale);

• corsi di formazione per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria;

• corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno nella scuola primaria,

• corsi finalizzati al conseguimento della specializzazione per il tedesco risp. italiano come seconda lingua e lingua straniera per le alunne e alunni con background migratorio (classi di concorso 23/bis e 23/ter).

b) frequenza di corsi di studio finalizzati al conseguimento di un grado accademico di almeno 180 CFU nell’ambito pedagogico che non rientra nelle fattispecie di cui alla lettera a);

c) frequenza di:

• corsi post-universitari;

• corsi per l’insegnamento ad indirizzo didattico differenziato Montessori riconosciuti dall’Amministrazione scolastica oppure per l’insegnamento in ospedale (“Heilstättenpädagogik”).

d) frequenza di corsi di studio finalizzati al conseguimento di un grado accademico di almeno 180 CFU che non rientra nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b).

e) Tirocinio che i docenti devono sostenere nell’ambito del concorso per la formazione e l’assunzione di dirigenti scolastici.

(2) Le graduatorie del personale docente delle scuole secondarie che ha presentato domanda sono formate sulla base dei seguenti parametri, indicati in ordine di priorità:

a) frequenza dei seguenti corsi di studio:

• corso di tirocinio formativo attivo (TFA) oppure corso di studio per il conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie;

• corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

b) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento

• della laurea (L) o del diploma accademico di primo livello nonché della laurea magistrale (LM) o del diploma accademico di secondo livello di cui al DM 249/2010;

• della Laurea magistrale in scienze religiose ad indirizzo pedagogico-didattico;

• del corso di studio “Lehramt”;

• della specializzazione per il tedesco risp. italiano come seconda lingua e lingua straniera per le alunne e alunni con background migratorio (classi di concorso 23/bis e 23/ter) e di titoli utili all’insegnamento di Tedesco come Lingua 2/straniera (“DAF/DAZ”) e di Italiano come Lingua 2/straniera.

c) frequenza dei seguenti corsi:

• Corsi universitari per l’insegnamento della materia nella seconda lingua o nella lingua straniera (CLIL);

• corsi per l’insegnamento ad indirizzo didattico differenziato Montessori riconosciuti dall’Amministrazione scolastica oppure per l’insegnamento in ospedale (“Heilstättenpädagogik”).

d) conseguimento di una seconda abilitazione all’insegnamento;

e) frequenza di corsi:

• post-universitari;

• finalizzati al conseguimento di titoli richiesti per l’insegnamento della disciplina in cui si sta prestando servizio;

• finalizzati al conseguimento di 24 CFU in ambito antropo-psico-pedagogico e metodologie e tecnologie didattiche (massimo 40 ore di permessi studio).

f) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea magistrale che non rientra nella fattispecie delle lettere b) – e).

g) Tirocinio che i docenti devono sostenere nell’ambito del concorso per la formazione e l’assunzione di dirigenti scolastici.

(3) I titoli di studio elencati alle singole lettere dei commi 1 e 2 hanno la stessa valenza.

(4) Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale o con orario ridotto ha diritto ai permessi per motivi di studio nel caso in cui il contingente non sia esaurito da parte del personale docente con contratto di lavoro a tempo pieno.

(5) A parità di posizione nell’ordine previsto dai commi 1 e 2, nell’ambito della stessa lettera, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità di servizio. In caso di parità di ordine e di anzianità di servizio la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica. La precedenza tra il personale docente con contratto di lavoro a tempo parziale o con orario ridotto è determinata dal maggiore numero di ore.

(6) Il rinnovo annuale dei permessi per motivi di studio finalizzati alla prosecuzione dei corsi di studio autorizzati avviene con priorità rispetto a nuove domande.

(7) I permessi per motivi di studio non utilizzati all’interno di un grado di scuola sono distribuiti, a necessità, fra gli altri gradi di scuola.

(8) Nel rispetto del contingente orario complessivo determinato ai sensi dell’art. 2, in caso di necessità, le ore a disposizione di una Intendenza, rispettivamente di una Direzione provinciale Scuole, possono essere concesse in fruizione ad altra Direzione provinciale Scuole o, rispettivamente, ad altra Intendenza scolastica.

(9) Le graduatorie provvisorie sono approvate e pubblicate entro il termine stabilito con circolare dall’Intendente scolastico competente risp. dalla Direttrice della Direzione provinciale Scuole.

(10) Entro cinque giorni di calendario dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte del personale all’Intendente scolastico competente risp. alla Direttrice della Direzione provinciale Scuole. L’amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.

(11) Ultimate le operazioni di propria competenza, le graduatorie vengono approvate definitivamente e pubblicate.

Art. 5 (Durata e modalità di fruizione dei permessi per motivi di studio)

(1) I permessi per motivi di studio possono essere fruiti al massimo per 6 anni scolastici.

(2) I permessi per motivi di studio possono essere fruiti dal 1° settembre al 31 agosto. Eventuali ore d’insegnamento non fruite entro tale data possono essere fruite nell’anno scolastico successivo, fino alla data della pubblicazione delle graduatorie definitive ai sensi dell’art. 4, comma 11.

(3) I docenti di classe della scuola primaria con contratto di lavoro a tempo pieno possono fruire di un massimo di 87 ore di insegnamento annue, i docenti di religione e di seconda lingua della scuola primaria e i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado con contratto di lavoro a tempo pieno possono fruire di un massimo di 79 ore di insegnamento. In caso di lavoro a tempo parziale l’ammontare di ore previsto viene proporzionalmente ridotto. In relazione al numero di richieste di permessi presentate, il competente Intendente scolastico oppure la Direttrice della Direzione provinciale Scuole, in preventivo accordo con le organizzazioni sindacali, può ridurre tale numero di ore così da concedere tali benefici al maggior numero di docenti possibile tra quelli che frequentano i corsi indicati all’articolo 4 comma 1 lettera a) e comma 2 lettera a). Resta ferma la disposizione di cui al comma 7 e al comma 8 nei limiti dell’ammontare individuale massimo delle ore.

(4) Ai docenti che frequentano corsi online che prevedono anche lo svolgimento di attività in presenza effettiva, possono essere concessi i permessi nella misura massima indicata al precedente comma 3. Qualora i corsi online non prevedano attività in presenza, i permessi possono essere concessi con le modalità previste dai commi 7 e 8.

(5) I provvedimenti formali di concessione dei permessi sono predisposti dal dirigente scolastico e dalla dirigente scolastica competente sulla base delle autorizzazioni concesse dall’Intendente scolastico oppure dalla Direttrice della Direzione provinciale Scuole.

(6) Il permesso per motivi di studio può essere utilizzato integralmente per la frequenza dei corsi e dei tirocini. Il personale insegnante informa tempestivamente il dirigente scolastico del calendario di fruizione dei permessi.

(7) Il permesso per motivi di studio può essere fruito per un massimo di 44 ore di insegnamento dal personale docente della scuola primaria con contratto a tempo pieno o 40 ore di insegnamento per il personale docente di seconda lingua e di religione della scuola primaria e della scuola secondaria con contratto a tempo pieno anche per la preparazione degli esami, o - limitatamente a 2 anni scolastici - per la redazione della tesi di laurea o per il lavoro conclusivo del percorso di studi. Le predette ore possono essere fruite al massimo in due soluzioni.

(8) I limiti di cui al comma 7 sono aumentati a 66 o, rispettivamente, a 60 ore di insegnamento qualora la fruizione delle stesse avvenga in un’unica soluzione ovvero con riduzione delle ore di completamento nella scuola secondaria di I o di II grado o delle ore di compresenza nella scuola primaria. È considerata unica soluzione anche la soluzione interrotta da giorni festivi e giorni di non insegnamento, a condizione che ciò non comporti oneri aggiuntivi.

(9) Nei confronti del personale docente con contratto di lavoro a tempo parziale le ore di insegnamento di cui ai commi 7 e 8 sono ridotte in relazione all’orario del contratto di lavoro a tempo parziale.

(10) Dalla quota individuale di ore spettanti per permesso per motivi di studio, vengono detratte solamente le ore di cui agli articoli 5 e 6 del Contratto Collettivo Provinciale del 23.04.2003, anche se il permesso comprende attività funzionali di cui all’art. 8 del CCP 23.4.2003. La richiesta di fruizione di permessi orari per motivi di studio che coincidono esclusivamente con lo svolgimento di attività funzionali all’insegnamento, può essere accolta solo per la partecipazione ad attività di frequenza.

Art. 6 (Controversie interpretative)

(1) Qualora insorgano controversie sull’interpretazione delle norme, le parti che le hanno sottoscritte s’incontrano, entro 5 giorni dalla richiesta, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

Art. 7 (Validità del contratto collettivo decentrato)

(1) Il presente Contratto collettivo provinciale decentrato si rinnova tacitamente di anno scolastico in anno scolastico, qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con e-mail PEC, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo Contratto collettivo provinciale decentrato.

(2) L’esecuzione parziale o totale del presente Contratto collettivo provinciale decentrato può essere sospesa in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

 

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