A) L’articolo 3 del D.P.R. n. 395 del 23 agosto 1988 prevede che il personale della scuola ha titolo a beneficiare, nel corso dell’anno solare, di permessi straordinari retribuiti per motivi di studio nella misura massima di 150 ore.
B) Il Ministro della Funzione Pubblica, con C.M. del 05/04/1989, ha demandato alle singole Amministrazioni la definizione delle modalità procedurali da seguire per la concessione dei permessi.
C) Il Ministro della P.I., con C.M. n. 319 del 24/10/91, ha definito le modalità di concessione dei permessi al personale direttivo, docente ed educativo della scuola.
D) Secondo l’articolo 5 dell’allegato 4 del testo unico dei Contratti Collettivi Provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003 i permessi per motivi di studio vengono utilizzati secondo le modalità e i limiti da stabilirsi nella contrattazione decentrata con le Intendenze scolastiche, tenendo conto dei principi desumibili dalla disciplina generale del diritto allo studio nell’ambito del pubblico impiego.
Il presente accordo regola i permessi per motivi di studio in modo unitario per l’intero personale della scuola a carattere statale della Provincia di Bolzano nel rispetto della normativa di cui sopra.