(1) L’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2020, n. 24, è integrato con i seguenti commi:
“2. Fino all’entrata in vigore del Piano comunale per il territorio e il paesaggio all’interno delle fasce di rispetto delle strade individuate nei vigenti piani urbanistici comunali trova applicazione la disciplina di cui ai seguenti commi. Fino a tale momento per le fasce di rispetto lunghe le autostrade rimane in vigore la disciplina prevista dai Piani urbanistici vigenti.
3. Nelle fasce di rispetto sono consentite costruzioni per il ricovero di attrezzature e materiali utilizzati per la manutenzione della strada. Con il nulla osta dell’autorità preposta alla tutela della strada è anche consentita la realizzazione di fabbricati necessari per le opere di urbanizzazione primaria. È consentita inoltre la costruzione di distributori di carburante. Questi consistono in un fabbricato di servizio dell’estensione massima di 50 m² di area utile, pompe di benzina, auto-lavaggio e attrezzature per il soccorso stradale.
4. Nelle fasce di rispetto è consentito l’ampliamento di edifici esistenti purché la distanza tra l’edificio esistente ed il confine stradale non venga ridotta. Nelle fasce di rispetto lunghe le strade statali di tipo B (Strade extraurbane principali) e C (Strade extraurbane secondarie) ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in caso di demolizione e ricostruzione, con o senza ampliamento, al di fuori dei centri abitati delimitati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 deve essere rispettata la distanza minima di 10 m dal confine stradale. La
stessa distanza deve essere rispettata in caso di demolizione e ricostruzione, con o senza ampliamento, lungo le strade provinciali di tipo D (Strade urbane di scorrimento), nonché le strade comunali di tipo E (Strade urbane di quartiere) e F (Strade locali), al di fuori dei centri abitati delimitati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e al di fuori delle zone già individuate come edificabili. Gli interventi edilizi previsti al presente comma sono soggetti al nulla osta dell’autorità preposta alla tutela della strada. La disciplina di cui al presente comma vale in ogni caso anche qualora l’edificio interessato dall’ampliamento o dalla demolizione e ricostruzione si trovi sulle superfici naturali e agricole di cui all’articolo 13, comma 2, lettere a), b), c) e d), della Legge.
5. Lungo le strade comunali all’interno dei centri abitati delimitati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero nelle zone già individuate come edificabili, per le quali non sia prescritta dalle norme vigenti o dal piano urbanistico comunale la redazione di un piano di attuazione, possono essere eseguiti, con nulla osta dell’autorità preposta alla tutela della strada interventi di nuova costruzione e interventi su edifici esistenti anche nella prescritta fascia di rispetto di 5 metri dal confine stradale, così come definito dall’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (E – Strade urbane di quartiere; F – Strade locali)”. Nelle zone, per le quali sia prescritta dalle norme vigenti o dal piano urbanistico comunale la redazione di un piano di attuazione, gli interventi di nuova costruzione e gli interventi su edifici esistenti nella prescritta fascia di rispetto di 5 metri dal confine stradale sono disciplinate con piano di attuazione.”