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Delibera 10 agosto 2021, n. 682
Legge provinciale n. 9/2015: Modifica dei criteri per la concessione di vantaggi economici per attività e investimenti culturali e artistici per il gruppo linguistico italiano

Allegato A

Criteri per l’attribuzione di vantaggi economici per le attività e gli investimenti culturali e le attività di carattere educativo per il gruppo linguistico italiano

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri, emanati in applicazione dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, definiscono le modalità di concessione e di liquidazione di vantaggi economici per la promozione di attività culturali, educative e artistiche per il gruppo linguistico italiano, ai sensi della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9 per le attività culturali.

2. I vantaggi economici sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3. I presenti criteri tengono altresì conto delle seguenti norme:

a) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore”;

b) decreto ministeriale 5 marzo 2020, recante “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore”;

c) decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.

Art. 2
Beneficiari

1. I vantaggi economici di cui all'articolo 5 possono essere concessi a:

a) enti, fondazioni, associazioni, incluse le associazioni temporanee di scopo (ATS) di cui all’articolo 45, cooperative e comitati, anche temporanei di scopo, che svolgono un’attività continuativa da almeno due anni sul territorio provinciale e che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche;

b) singole persone che operano in provincia di Bolzano da almeno due anni.

2. I finanziamenti a soggetti con scopi di lucro sono del tutto eccezionali e possono essere erogati solo per iniziative con autonoma, trasparente gestione in ambiti non coperti o per eventi non efficacemente realizzabili da soggetti senza scopo di lucro.

3. Le iniziative per le quali si presenta domanda di vantaggio economico devono rispondere a un criterio di interesse generale, ossia essere destinate a tutta la collettività e non solo ai propri soci e socie, ed escludere qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, di disabilità, dell’età o dell’orientamento sessuale.

4. L’atto costitutivo e lo statuto dei soggetti finanziati devono essere redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

5. Per ottenere i predetti vantaggi economici le associazioni dovranno avere almeno nove soci/socie. Se svolgono attività prevalente in comuni della provincia di Bolzano con meno di 20.000 abitanti, i soci/le socie dovranno essere almeno cinque.

6. Le persone singole di cui al comma 1, lettera b), possono beneficiare di vantaggi economici per singole attività culturali, artistiche o di carattere educativo, di iniziativa privata, che meritano un sostegno pubblico in quanto:

a) coprono ambiti non coperti da altre programmazioni sul territorio provinciale;

b) sono innovative;

c) rispondono alle particolari esigenze di piccole comunità periferiche.

7. Anche le iniziative proposte da singole persone devono essere destinate alla collettività e non possono, di norma, perseguire scopi di lucro.

8. In caso di vantaggi economici a singole persone non sono ammessi al beneficio i compensi diretti alla singola persona a titolo di compenso o indennità per la prestazione professionale.

Art. 3
Organizzazione e trasparenza

1. I vantaggi economici sono concessi solo a richiedenti che operano con correttezza, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nella propria gestione contabile e che hanno una governance adeguata agli scopi sociali e al livello dell’offerta culturale proposta.

2. La governance deve inoltre valorizzare le giovani professionalità e prevedere che i membri dei direttivi che hanno superato i 75 anni di età vengano, di norma, destinati solo a cariche onorifiche.

3. Per i soggetti beneficiari di assegnazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), la gestione dovrà essere in linea con le norme sulla trasparenza previste per l’Amministrazione pubblica, in particolare con gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di dati e documenti relativi a:

a) l'organizzazione (ad es. attraverso la pubblicazione sul proprio sito della composizione degli organi sociali, dei loro compensi, del curriculum degli organi direttivi),

b) l'attività amministrativa e i servizi erogati (ad es. pubblicazione sul proprio sito degli incarichi conferiti e dei contratti stipulati, del bilancio e delle relazioni programmatiche, delle relazioni consuntive, del bilancio sociale).

4. I dati suddetti dovranno in ogni caso essere sempre accessibili all’ufficio provinciale competente.

Art. 4
Codice etico

1. Il codice etico è un complesso di norme etiche, giuridicamente non vincolanti, che indicano ai soggetti beneficiari alcuni obiettivi sociali e valori comuni da condividere. Per i soggetti beneficiari dei vantaggi economici valgono, per quanto attinenti, le seguenti indicazioni etiche:

a) contenere nel limite del possibile le spese per la pubblicità nei media, le spese di rappresentanza e di missione;

b) evitare conflitti tra l’interesse individuale e il bene comune;

c) evitare, salvo necessità temporanee, assunzioni o affidamento di incarichi retribuiti a parenti e affini entro il quarto grado, a coniugi o conviventi di fatto di coloro che fanno parte della dirigenza o degli organi direttivi;

d) sostenere l'impegno sociale per l'occupazione giovanile ed evitare di attribuire incarichi retribuiti di qualsiasi natura a soggetti già in pensione;

e) evitare, con le risorse pubbliche e/o negli spazi finanziati con tali risorse, eccessi di pubblicità commerciale, stampa o uso di strumenti di telecomunicazione per propaganda elettorale;

f) evitare atti contrari alla legge del 25 giugno 1993, n. 205, sulla discriminazione razziale, etnica e religiosa;

g) in qualità di membri degli organi direttivi, astenersi dall’accettare incarichi retribuiti non occasionali dall’organizzazione per cui si opera, salvo necessità temporanee.

Art. 5
Tipologia e ammontare dei vantaggi economici

1. Possono essere concessi i seguenti vantaggi economici:

a) contributi:

1) contributi ordinari per attività, di seguito denominati contributi ordinari,

2) contributi straordinari,

3) contributi per investimenti,

4) contributi integrativi;

b) sussidi;

c) assegnazioni.

2. Possono essere concessi vantaggi economici fino alla misura massima dell’80% della spesa preventivata e ammessa a finanziamento. In ogni caso non saranno concessi vantaggi economici di importo superiore a 1 milione di euro.

3. Per le assegnazioni l’importo da concedere è inoltre calcolato tenendo conto del vantaggio economico pregresso.

4. I sussidi non possono in ogni caso superare l’importo massimo di cui all’articolo 10.

5. La quantificazione dei vantaggi economici può essere determinata sia in soli termini economici sia anche, previa domanda ai sensi dell’articolo 22, attraverso l’erogazione di servizi, quali ad esempio la messa a disposizione gratuita degli spazi del centro culturale Trevi e delle sue attrezzature tecniche.

Art. 6
Contributi ordinari

1. I contributi ordinari si riferiscono alla programmazione prevista dall’organizzazione richiedente per l'anno solare di riferimento.

2. I contributi ordinari sono concessi in via prioritaria rispetto ai contributi straordinari e integrativi.

3. I soggetti beneficiari di un contributo ordinario non possono ottenere nello stesso anno, dallo stesso ufficio, anche sussidi o assegnazioni.

Art. 7
Contributi straordinari

1. I contributi straordinari si riferiscono a progetti specifici che per loro natura non rientrano nella programmazione ordinaria o non erano prevedibili prima del termine stabilito per la presentazione della domanda di contributo ordinario.

2. La concessione dei contributi straordinari dipende, oltre che dalla valutazione del progetto secondo i criteri qualitativi, anche dalle disponibilità residue sui capitoli di spesa pubblica dell’unità organizzativa responsabile del procedimento.

Art. 8
Contributi per investimenti

1. I contributi per investimenti possono essere concessi per le spese di cui all’articolo 26, comma 3, lettera d).

Art. 9
Contributi integrativi

1. I contributi integrativi possono essere concessi qualora, per giustificati motivi, le altre entrate illustrate nella domanda di contributo ordinario, straordinario o per investimenti siano risultate inferiori alle previsioni oppure i costi siano risultati superiori a quelli previsti nella domanda.

2. Possono inoltre essere concessi contributi integrativi qualora si ritenga opportuno e possibile, per giustificati motivi o per disponibilità sopravvenute nel bilancio provinciale, aumentare la percentuale di finanziamento o l’importo della spesa ammessa.

3. I contributi integrativi possono essere concessi solo per programmi già indicati nella domanda di contributo ordinario o straordinario.

Art. 10
Sussidi

1. Per la programmazione annuale possono essere concessi sussidi, per un importo massimo di 4.000,00 euro, a quelle organizzazioni che abbiano ricevuto finanziamenti per almeno due anni consecutivi e che coprano con le loro proposte aspetti culturali specialistici oppure offrano un apprezzato servizio culturale nella periferia provinciale e urbana.

2. I sussidi sono concessi sulla base di un programma annuale che descrive anche i costi necessari e le eventuali altre fonti di finanziamento.

3. I sussidi sono liquidati sulla base di un’esaustiva relazione finale sui risultati ottenuti con il loro utilizzo.

4. In caso di controllo i soggetti beneficiari dovranno presentare i documenti di spesa almeno fino all’ammontare della spesa ammessa.

5. I soggetti beneficiari di un sussidio non possono ottenere nello stesso anno, dallo stesso ufficio, altri vantaggi economici per attività ordinarie e straordinarie.

Art. 11
Assegnazioni

1. Le assegnazioni sono vantaggi economici destinati a organizzazioni determinanti per la vita culturale locale e alla cui gestione si riconosce ampia fiducia.

2. Le assegnazioni possono essere concesse solo alle organizzazioni che hanno un collegio dei revisori dei conti con almeno un membro iscritto all’albo dei revisori, e che

a) garantiscono:

1) una programmazione pluriennale,

2) stabilità organizzativa e di programmazione,

3) una gestione in linea con le norme sulla trasparenza previste per l’amministrazione pubblica, di cui all’articolo 3;

b) offrono garanzie di correttezza e trasparenza sulla base dell’esperienza pregressa;

c) hanno ottenuto nell’anno precedente vantaggi economici provinciali pari o superiori a 25.000,00 euro.

3. Le assegnazioni possono essere annuali o pluriennali, per un massimo di tre esercizi finanziari consecutivi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9 per le attività culturali.

4. Le assegnazioni sono concesse dietro presentazione dell’ultimo conto consuntivo (bilancio di esercizio) approvato, corredato di una relazione sull’attività svolta, nonché dell’ulteriore documentazione di cui all’articolo 21.

5. L’intero importo dell’assegnazione viene liquidato dopo che è stato emesso il provvedimento di concessione.

6. Le assegnazioni possono essere revocate qualora subentrino variazioni nella governance e deficit rilevanti e ricorrenti nel bilancio dell’organizzazione richiedente.

7. I soggetti beneficiari di un’assegnazione non possono ottenere nello stesso anno, dallo stesso ufficio, anche contributi ordinari.

Art. 12
Vantaggi economici pluriennali

1. Al fine di garantire la continuità di programmazioni consolidate e di grandi eventi culturali periodici, le organizzazioni possono richiedere un finanziamento pluriennale per un massimo di tre esercizi finanziari consecutivi. I requisiti sono:

a) che l’organizzazione abbia una programmazione pluriennale e continuativa;

b) che l’attività svolta sia frutto di una progettazione culturale scrupolosa presentata con ampio anticipo;

c) che tale progettazione preveda un considerevole investimento di risorse economiche;

d) che l’organizzazione disponga di una sede amministrativa nel territorio provinciale.

Art. 13
Esclusione dai vantaggi economici

1. Sono esclusi dai finanziamenti previsti dai presenti criteri i soggetti con evidenti squilibri di carattere economico, patrimoniale e finanziario, che denotino uno stato di difficoltà economico-finanziaria e non offrano prospettive di continuità in caso di diminuzione del sostegno pubblico. Non possono pertanto essere finanziati ai sensi dei presenti criteri coloro che, in relazione a precedenti obbligazioni, hanno dimostrato di non essere in grado di rispettare il vincolo di destinazione del finanziamento.

2. Sono altresì esclusi dai finanziamenti ai sensi dei presenti criteri:

a) i soggetti che versano in una grave condizione di insolvenza, segnalata da pregressi pignoramenti o altre procedure esecutive;

b) i soggetti che si trovano in una situazione di grave squilibrio patrimoniale, segnalata da un patrimonio netto negativo risultante dall’ultimo stato patrimoniale.

Art. 14
Risorse economiche

1. I soggetti richiedenti devono concorrere alle spese preventivate anche con entrate diverse dal finanziamento provinciale, quali:

a) quote sociali;

b) entrate da iniziative,

c) entrate da altre attività commerciali;

d) vantaggi economici da parte di altri enti pubblici;

e) sponsorizzazioni private;

f) atti di liberalità o offerte;

g) mezzi propri;

h) altre entrate.

Art. 15
Modalità di presentazione e istruttoria delle domande

1. Le domande di concessione e liquidazione dei vantaggi economici, da presentarsi (anche tramite PEC) entro i termini previsti dai presenti criteri, devono essere compilate sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio provinciale competente e sottoscritte dal/dalla legale rappresentante dell’organizzazione o dalla singola persona richiedente.

2. In caso di spedizione delle domande a mezzo posta, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.

3. L’ufficio provinciale competente potrà rendere obbligatorio l’invio tramite PEC o la compilazione online delle domande, in armonia con il Codice dell’amministrazione digitale.

4. L’Amministrazione può convocare il soggetto richiedente per un colloquio, qualora alcuni punti del programma non risultino chiari.

5. L’istruttoria della domanda può prevedere anche incontri con i soggetti interessati e i/le rappresentanti degli enti territoriali coinvolti.

6. Le domande di concessione di vantaggi economici sono valutate secondo i criteri qualitativi di cui agli articoli da 29 a 31.

Art. 16
Domande di contributo ordinario

1. Le domande di contributo ordinario devono essere presentate prima che siano effettuate le relative spese, entro il 10 novembre dell’anno precedente a quello cui il contributo si riferisce oppure entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. I termini sono perentori.

2. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 23 per le domande di contributo pluriennale.

3. Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) presentazione del soggetto richiedente, con indicazione del numero di soci/socie in regola con le eventuali quote sociali di iscrizione e indicazione della composizione nominativa degli organi sociali previsti dal rispettivo statuto;

b) relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente, con dati oggettivi sul pubblico frequentante e una valutazione complessiva dei risultati conseguiti;

c) relazione sull’attività preventivata, contenente informazioni circostanziate su: gli obiettivi da raggiungere, il pubblico che si intende coinvolgere, la qualifica di eventuali relatrici/relatori o artiste/artisti, il periodo e il luogo di svolgimento, le collaborazioni con altre organizzazioni. In caso di domande di contributo pluriennale, anche il programma culturale dovrà avere un’articolazione pluriennale;

d) elenco dettagliato delle spese preventivate e piano di finanziamento relativi all’anno o agli anni di riferimento, con indicazione delle diverse entrate e della quota sostenuta in proprio;

e) bilancio di esercizio o rendiconto per cassa, completi dell’estratto della delibera o del verbale di approvazione da parte dell’assemblea dei soci o dell’organo competente. In particolare:

1) per le organizzazioni che beneficiano di contributi pubblici superiori a 50.000,00 euro: l’ultimo bilancio di esercizio approvato,

2) per le organizzazioni che beneficiano di contributi pubblici pari o inferiori a 50.000,00 euro: l’ultimo rendiconto per cassa approvato.

Nel caso i documenti contabili di cui sopra evidenziassero negli ultimi due esercizi finanziari posizioni debitorie, il soggetto richiedente dovrà prevedere un piano di rientro e trasmetterlo all’ufficio provinciale competente.

I documenti di cui alla presente lettera sono richiesti anche al fine di valutare il livello di economicità e trasparenza del soggetto finanziato e la ricaduta sociale del finanziamento erogato;

f) atto costitutivo e statuto dell’organizzazione in caso di presentazione della domanda per la prima volta o di modifiche;

g) dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante del beneficiario, attestante:

1) la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere,

2) gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre domande di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi;

h) cronoprogramma delle attività ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n. 1/2002, e successive modifiche.

Art. 17
Domande di contributo straordinario

1. Le domande di contributo straordinario devono essere presentate prima che siano effettuate le relative spese e preferibilmente entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) relazione sul progetto straordinario oggetto della richiesta di finanziamento. La relazione dovrà illustrare: gli obiettivi da raggiungere, il pubblico che si intende coinvolgere, la qualifica di eventuali relatrici/relatori o artiste/artisti, il periodo e il luogo di svolgimento, le collaborazioni con altre organizzazioni;

b) elenco dettagliato delle spese preventivate e piano di finanziamento relativi al progetto, con indicazione delle diverse entrate e della quota sostenuta in proprio;

c) atto costitutivo, statuto dell’organizzazione e bilancio di esercizio o rendiconto per cassa della stessa in caso di prima domanda o di modifiche;

d) dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante del soggetto beneficiario, attestante:

1) la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere,

2) gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre domande di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi;

e) cronoprogramma delle attività ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n. 1/2002, e successive modifiche.

Art. 18
Domande di contributo per investimenti

1. Le domande di contributo per investimenti devono essere presentate prima che siano effettuate le relative spese e preferibilmente entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) relazione sugli investimenti programmati;

b) elenco dettagliato delle spese preventivate e piano di finanziamento relativi agli investimenti, con indicazione delle diverse entrate e della quota sostenuta in proprio;

c) preventivi dettagliati delle ditte fornitrici. I costi preventivati per acquisti e lavori di importo inferiore o pari a 10.000,00 euro devono essere documentati con almeno un preventivo di spesa; i costi preventivati per acquisti e lavori di importo superiore a 10.000,00 euro devono essere documentati con almeno tre preventivi;

d) atto costitutivo, statuto dell’organizzazione e bilancio di esercizio o rendiconto per cassa della stessa in caso di prima domanda o di modifiche;

e) dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante del soggetto beneficiario, attestante:

1) la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere,

2) gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre domande di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi;

f) cronoprogramma degli investimenti ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n. 1/2002, e successive modifiche.

3. Le domande relative all’acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione di locali destinati allo svolgimento di attività culturali o artistiche devono inoltre essere corredate della seguente documentazione:

a) un progetto di destinazione d’uso della struttura;

b) il progetto di massima o esecutivo redatto da una libera/un libero professionista, con indicazione della data di inizio e fine lavori;

c) una stima delle conseguenti nuove spese gestionali, con una dichiarazione sulle modalità con cui si prevede di farvi fronte negli esercizi finanziari successivi.

Art. 19
Domande di contributo integrativo

1. Le domande di contributo integrativo devono essere presentate preferibilmente entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) relazione che giustifichi in modo esauriente la necessità di un ulteriore finanziamento o di una rideterminazione della spesa ammessa o della percentuale di finanziamento;

b) nuovo elenco delle spese preventivate comprensivo del relativo piano di finanziamento, con indicazione delle diverse entrate e della quota sostenuta in proprio;

c) cronoprogramma delle attività ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n. 1/2002, e successive modifiche.

Art. 20
Domande di sussidio

1. Le domande di sussidio devono essere presentate prima che siano effettuate le relative spese, entro il 31 gennaio di ogni anno. Il termine è perentorio.

2. Le domande di sussidio devono essere corredate degli stessi allegati previsti all’articolo 16, comma 3, per le domande di contributo ordinario.

Art. 21
Domande di assegnazione

1. Le domande di assegnazione devono essere presentate prima che siano effettuate le relative spese, entro il 10 novembre dell’anno precedente a quello cui l’assegnazione si riferisce o entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. I termini sono perentori.

2. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 23 per le domande di vantaggi economici pluriennali.

3. Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) presentazione del soggetto richiedente, con indicazione del numero di soci/socie in regola con le eventuali quote sociali di iscrizione e indicazione della composizione nominativa degli organi sociali previsti dal rispettivo statuto;

b) relazione esaustiva sull’attività svolta nell’anno precedente, con dati oggettivi sul pubblico frequentante e una valutazione complessiva dei risultati conseguiti;

c) relazione esaustiva sull’attività preventivata, contenente informazioni circostanziate su: gli obiettivi da raggiungere, il pubblico che si intende coinvolgere, la qualifica di eventuali relatrici/relatori o artiste/artisti, il periodo e il luogo di svolgimento, le collaborazioni con altre organizzazioni. In caso di domande di assegnazione pluriennale, anche il programma culturale dovrà avere un’articolazione pluriennale;

d) elenco dettagliato delle spese preventivate e piano di finanziamento relativi all’anno o agli anni per cui si intende richiedere l’assegnazione, con indicazione delle diverse entrate e la quota sostenuta in proprio;

e) ultimo bilancio di esercizio approvato, completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, con una suddivisione per centri di costo relativi alle varie tipologie di attività. Nel caso il documento evidenziasse posizioni debitorie, il soggetto richiedente dovrà prevedere un piano di rientro pluriennale e trasmetterlo all’ufficio provinciale competente;

f) indicazione di chi gestisce la contabilità dell’organizzazione;

g) verbale del collegio dei revisori con dichiarazione di regolarità contabile dell’organizzazione;

h) bilancio di previsione con sviluppo pluriennale in caso di richiesta di assegnazioni pluriennali;

i) estratti delle delibere o dei verbali delle sedute in cui l’assemblea dei soci o l’organo competente approvano i conti consuntivi (bilanci di esercizio), i bilanci preventivi e le relative programmazioni culturali;

j) dichiarazione del revisore iscritto all’albo che attesti la correttezza e la riconducibilità della spesa sostenuta all’assegnazione concessa e al programma di attività approvato (a partire dal secondo anno di concessione);

k) atto costitutivo e statuto dell’organizzazione in caso di presentazione della domanda per la prima volta o di modifiche;

l) dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante del soggetto beneficiario, attestante:

1) la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere,

2) gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre domande di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi;

m) cronoprogramma delle attività ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n. 1/2002, e successive modifiche, che, in caso di domande di assegnazione pluriennale, va circostanziato sia negli obiettivi da raggiungere che nei contenuti culturali da proporre nel lungo periodo.

Art. 22
Domande per l’erogazione di servizi

1. L’erogazione di servizi può essere richiesta contestualmente alla domanda di vantaggio economico oppure con separata istanza.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno, ma deve, in ogni caso, essere presentata prima dello svolgimento dell’iniziativa programmata.

Art. 23
Domande di vantaggi economici pluriennali

1. Le domande di concessione di vantaggi economici pluriennali di cui all’articolo 12 devono essere presentate in ogni caso entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello di inizio dell’attività. Il termine è perentorio.

Art. 24
Obblighi dei richiedenti

1. I funzionari della Provincia responsabili del procedimento e/o i membri delle consulte o delle sottocommissioni devono poter avere accesso gratuito alle attività dei soggetti richiedenti.

2. L’ufficio provinciale competente deve essere preventivamente informato delle modifiche delle date e dei luoghi di svolgimento delle attività aperte al pubblico.

Art. 25
Destinazione dei vantaggi economici

1. I soggetti beneficiari possono utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per le iniziative per le quali gli stessi sono stati richiesti e concessi.

2. Il soggetto beneficiario che riscontri la necessità di destinare il vantaggio economico a scopi diversi da quelli previsti nella domanda iniziale o ad altre spese dovrà presentare all'ufficio provinciale competente apposita e motivata domanda di cambio di destinazione.

3. Per i contributi ordinari, i sussidi e le assegnazioni, l’eventuale domanda di cambio di destinazione deve essere presentata entro l’anno solare di riferimento del vantaggio economico, a pena di decadenza. La domanda va comunque presentate prima che siano effettuate le relative spese.

4. Il cambio di destinazione è approvato secondo le stesse procedure previste per la concessione del vantaggio economico.

5. Le modifiche minori che non comportano variazioni del tetto di spesa sono ammesse anche senza un provvedimento dell'ufficio competente.

Art. 26
Spese ammesse

1. L’ufficio provinciale competente esamina le domande di vantaggi economici e stabilisce i programmi di attività, degli acquisti e dei lavori nonché le corrispondenti spese da ammettere a finanziamento, tenuto conto delle indicazioni di priorità eventualmente contenute nei programmi presentati, degli obiettivi perseguiti e delle aspettative della collettività, nonché degli indirizzi di politica culturale individuati con il supporto della Consulta culturale. Il competente ufficio provinciale tiene conto dei risultati pregressi e delle disponibilità nel bilancio provinciale.

2. I programmi di spesa per attività e investimenti devono essere riconducibili alle finalità statutarie dell’organizzazione richiedente e tendere al soddisfacimento delle richieste culturali emerse sul territorio.

3. Possono essere ammesse a finanziamento le seguenti spese:

a) spese per il personale:

1) personale dipendente (stipendi e oneri riflessi, TFR maturato nell’anno),

2) lavoratrici e lavoratori autonomi (compensi e oneri riflessi),

3) missioni e rimborsi per il personale dipendente e le collaboratrici e i collaboratori volontari,

4) formazione e aggiornamento del personale dipendente e delle collaboratrici e dei collaboratori volontari (seminari, corsi, aggiornamenti, congressi). Le spese per la formazione e l’aggiornamento del personale possono essere ammesse solo se relative a tematiche connesse con il programma di attività svolto dall’organizzazione. Non sono ammessi a finanziamento corsi ordinari di studio universitari e accademici o di formazione professionale;

b) spese correnti di gestione dell’organizzazione e delle strutture culturali (affitti, energia elettrica, pulizia, telefono, materiali d’ufficio, consulenze contabili e fiscali, imposte ammesse ai sensi delle vigenti disposizioni, assicurazioni, manutenzione ordinaria e altre spese funzionali allo svolgimento delle attività);

c) spese per lo svolgimento del programma d’attività;

d) spese per investimenti:

1) acquisto di attrezzature funzionali allo svolgimento dell’attività culturale,

2) acquisto, costruzione e ristrutturazione di locali destinati allo svolgimento di attività culturali o artistiche,

3) spese relative all’acquisto di strumenti musicali e di divise per le associazioni che storicamente promuovano la divulgazione dell’attività musicale e coreutica.

4. Gli stipendi e i rimborsi per il personale impiegato dal soggetto richiedente non possono essere superiori a quelli previsti per il personale dell’Amministrazione provinciale.

5. I compensi e i rimborsi per vitto, alloggio e viaggio a relatrici e relatori sono ammessi fino all’ammontare massimo vigente per l'Amministrazione provinciale, salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 10, della legge provinciale n. 9/2015, per personalità di chiara fama.

Art. 27
Spese ammesse con riserva

1. Le spese di rappresentanza e di ospitalità sono ammesse a finanziamento esclusivamente se improntate al criterio della parsimonia. Possono essere assunte spese di rappresentanza per i seguenti motivi:

a) offrire ospitalità in occasione di cerimonie, conferenze, riunioni e incontri, per rispondere all’esigenza concreta e obiettiva del soggetto beneficiario di farsi conoscere e di intrattenere pubbliche relazioni con personalità esterne e/o autorità, quali autorità pubbliche, personalità ed esponenti del mondo culturale e dei mass-media, delle categorie economiche e delle forze sociali;

b) per doni e altre spese di rappresentanza da sostenere per personalità nazionali o internazionali o membri di delegazioni straniere in occasione di visite ufficiali, ricorrenze, onoranze alla memoria, festività e altre manifestazioni.

2. I premi in denaro sono ammessi a finanziamento solo se previsti in bandi per concorsi artistici finanziati dall’Amministrazione provinciale.

3. Per le trasferte di cori, bande e compagnie teatrali della provincia di Bolzano vengono di norma riconosciute le sole spese di viaggio, a condizione che le trasferte stesse rappresentino un’occasione di presentazione della produzione artistica in un circuito locale, nazionale o internazionale di riconosciuto prestigio.

Art. 28
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a finanziamento le spese per:

a) premi in denaro, salvo quanto previsto all’articolo 27, comma 2;

b) viaggi, gite e altre attività che rivestano prevalente carattere ricreativo;

c) rappresentanza “interna” a favore di soci/socie o dipendenti del soggetto richiedente;

d) compensi a componenti degli organi direttivi di partiti politici o sindacati o a membri di organi elettivi (Parlamento, Consiglio regionale, provinciale o comunale) e a persone ufficialmente candidate agli stessi;

e) manifestazioni di carattere liturgico;

f) eventi con espresse finalità di beneficenza o con prevalente finalità di promozione turistica;

g) manifestazioni sportive;

h) attività corsistiche e cicli di conferenze su tematiche palesemente riconducibili a finalità commerciali o alle finalità di altre normative provinciali di settore;

i) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie;

j) interessi di mora o contravvenzioni;

k) deficit d’esercizio degli anni precedenti;

l) ogni altra spesa non sufficientemente giustificata.

Art. 29
Criteri qualitativi per la concessione di vantaggi economici per iniziative culturali

1. La sostenibilità dei progetti culturali viene valutata secondo le seguenti priorità di politica culturale:

a) promuovere la storia, la cultura e le tradizioni del gruppo linguistico italiano in Alto Adige;

b) promuovere la conoscenza, l'analisi e la diffusione degli aspetti più significativi del patrimonio culturale italiano;

c) favorire la partecipazione a iniziative locali di artiste, artisti e personalità del mondo della cultura di chiara fama nazionale o internazionale o la cui attività contribuisca a una migliore conoscenza del patrimonio culturale locale;

d) coprire spazi di intervento nei quali si sono registrate particolari carenze o che si svolgono in località periferiche della provincia, dove si registrano particolari esigenze della comunità italiana;

e) promuovere quelle attività di interesse provinciale che tengono conto dei bisogni espressi dalla collettività o risultanti da specifiche indagini socio-demoscopiche e che sono organizzate in modo corrispondente. Organizzatrici e organizzatori devono evitare, nei limiti del possibile, sovrapposizioni con altre manifestazioni culturali analoghe e devono evidenziare gli obiettivi da raggiungere, il pubblico che si intende coinvolgere, la qualifica di eventuali relatrici/relatori o artiste/artisti e il periodo di svolgimento;

f) favorire le attività culturali innovative che permettono la partecipazione attiva e diretta della cittadinanza;

g) promuovere programmi che comprendono proposte culturali sviluppate in provincia di Bolzano e suscettibili di circuitazione;

h) sviluppare la creatività, con particolare attenzione alle giovani generazioni;

i) sostenere attività di carattere educativo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9.

2. Saranno inoltre valutati positivamente:

a) il cofinanziamento dell’iniziativa da parte di altri enti pubblici, fondazioni, aziende o privati;

b) la ricerca di nuovo pubblico attraverso azioni mirate o strategie di medio-lungo periodo;

c) l’incentivazione dell’occupazione giovanile e/o qualificata;

d) la collaborazione con istituzioni culturali qualificate o con altri enti e associazioni del territorio, nonché le sinergie fra reti di associazioni di Bolzano e periferia;

e) la capacità di esportazione delle proposte culturali e la loro circuitazione fra più località della provincia;

f) il curriculum dei membri del direttivo o delle persone indicate come responsabili dei progetti artistici o culturali proposti;

g) l’acquisizione del marchio provinciale "Green Event";

h) l’adozione di misure a favore della parità di genere.

3. Particolare rilevanza è attribuita alle attività proposte in cogestione da più organizzazioni, nell’ambito di un progetto culturale comune. Sono invece valutate con riserva le richieste di finanziamento da parte di organizzazioni nate per scissione da altre organizzazioni, almeno per il primo periodo della loro attività.

4. Le organizzazioni che da oltre venti anni approfondiscono determinate tematiche artistiche o culturali e hanno raggiunto una particolare specializzazione dovranno essere consultate dai soggetti richiedenti e preferibilmente coinvolte nella realizzazione di progetti incentrati su tali tematiche.

5. Coloro che organizzano iniziative culturali promuovono la partecipazione delle persone con disabilità mediante l’adozione di misure specifiche e garantiscono il loro accesso ai luoghi in cui tali iniziative si svolgono, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche.

6. Dovrà essere inoltre favorito l’accesso di tutte le fasce della popolazione alle iniziative e strutture di eccellenza in ambito culturale, da un punto di vista sia fisico che cognitivo, per esempio adottando parole e frasi semplici in Lingua Facile.

Art. 30
Criteri qualitativi per la concessione di contributi per investimenti

1. I contributi per investimenti vengono concessi con il seguente ordine di priorità:

a) ultimazione di interventi già avviati o urgenti;

b) lavori di risanamento e ristrutturazione;

c) nuovi interventi in territori carenti di analoghe strutture e in presenza di evidenti esigenze del gruppo linguistico italiano.

2. I provvedimenti di concessione di contributi relativi all’acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione di strutture culturali riportano, ai fini della pianificazione finanziaria, la stima delle conseguenti nuove spese di gestione e le modalità con cui farvi fronte nei successivi esercizi finanziari, indicate dal soggetto richiedente.

3. Particolare importanza è attribuita a progetti polifunzionali che rispondono alle esigenze di più realtà associative in un’unica struttura, nonché a progetti che coinvolgono gli enti locali.

4. Per quanto riguarda la dotazione di apparecchiature audiovisive o informatiche, sono privilegiate le proposte di acquisto di cui si ravvisi una chiara necessità in relazione alla tipologia dell’attività svolta e alla possibilità di noleggio gratuito offerta dal Centro Trevi della Provincia o da altri enti o associazioni.

Art. 31
Spettacoli professionali dal vivo

1. In sintonia con quanto praticato dalle altre Regioni italiane, per quanto concerne l’offerta di spettacoli dal vivo sarà data precedenza a progetti che perseguono i seguenti obiettivi:

a) innovare la creazione di spettacoli con nuove produzioni o tramite linguaggi espressivi originali;

b) favorire le coproduzioni e le forme di integrazione e coordinamento, anche a livello sovraprovinciale;

c) consolidare e ampliare il pubblico esistente attraverso lo sviluppo di nuove strategie comunicative e di servizi destinati ad attrarre nuove fasce di pubblico, anche ricorrendo a sinergie di carattere organizzativo, finanziario e promozionale con altri settori (turismo, beni culturali, istruzione, ecc.);

d) favorire la diffusione dello spettacolo fra le generazioni più giovani, le fasce di pubblico non abituali e nelle aree urbane e periferiche con minori opportunità di formazione e fruizione;

e) sostenere la domanda in una logica di riequilibrio territoriale, sia tramite la circuitazione degli spettacoli, sia tramite interventi coordinati di soggetti pubblici e privati;

f) realizzare iniziative mirate di formazione del pubblico;

g) sostenere la domanda mediante l’avvio di sperimentazioni che prevedano modalità, sedi e orari non tradizionali per lo svolgimento degli spettacoli e l’erogazione di servizi a favore del pubblico;

h) sostenere attività finalizzate a favorire la crescita di nuovi artisti e artiste;

i) promuovere la circuitazione degli spettacoli nel territorio provinciale e delle produzioni in Italia e all’estero;

j) promuovere la qualificazione del personale artistico, tecnico e amministrativo degli organismi operanti nel settore;

k) favorire la durata delle produzioni, promuovendone le riprese e gli sbocchi nell’industria culturale, anche nel settore video.

2. Saranno inoltre prese in considerazione, qualora siano disponibili dati chiari e comparabili, le seguenti caratteristiche:

a) proporzione del repertorio poco rappresentato e del repertorio contemporaneo;

b) proporzione delle coproduzioni, per introdurre elementi di virtù finanziaria e gestionale (condivisione della responsabilità strategica e operativa), ma anche per consentire produzioni di dimensioni più ampie di quelle realizzabili da molte piccole, singole produzioni. Viene inoltre valutato positivamente l’impegno dei soggetti richiedenti diretto a sostenere realtà artistiche in crescita o prive di spazi produttivi;

c) proporzione delle risorse umane con formazione interna e periodica certificata;

d) proporzione delle rappresentazioni fuori sede, nel territorio provinciale o regionale;

e) proporzione delle piazze toccate nella circuitazione fuori dal capoluogo di provincia;

f) riprese di allestimenti precedenti;

g) proporzione delle iniziative legate a settori contigui (mostre, pubblicazioni, audiovisivi, registrazioni radio e tv, ecc.);

h) rilevanza degli strumenti di vendita a distanza;

i) variazione annua e diversificazione degli abbonamenti venduti. L’obiettivo è incoraggiare il consolidamento e l’espansione delle fasce di pubblico più abituali, in modo da fornire alla produzione maggiori garanzie sul piano finanziario, anche differenziando le formule di abbonamento che garantiscono al pubblico maggiori opportunità di accesso;

j) riduzione del divario tra biglietti venduti e abbonamenti. L’obiettivo è incoraggiare l’accesso agli spettacoli di spettatrici e spettatori occasionali per acquisirli con il tempo come spettatrici/spettatori abituali;

k) rilevanza della bigliettazione “last minute”, per incoraggiare l’accesso di pubblico inconsueto attraverso forme di bigliettazione che permettono l’ingresso all’ultimo momento. È uno dei metodi di attrazione più efficace per il pubblico occasionale, le giovani generazioni e le persone non residenti;

l) realizzazione di iniziative formative e promozionali per il pubblico al fine di fornire a spettatrici e spettatori, da una parte, occasioni e strumenti di crescita delle proprie capacità critiche, agevolando la fruizione dei diversi linguaggi della scena, dall’altra, servizi e agevolazioni tesi a favorire la fruizione delle iniziative proposte (trasporto gratuito, servizi di custodia temporanea per l’infanzia, convenzioni di parcheggio, ecc.).

3. Le priorità di intervento del Fondo Unico dello Spettacolo (F.U.S.) saranno tenute in considerazione per quanto compatibili.

4. L’ufficio provinciale competente, in sinergia con gli osservatori internazionali e nazionali, provvede ad acquisire dati e informazioni sistematici sull’intero sistema dello spettacolo, e in particolare sulle tendenze relative alla domanda, all’offerta, al consumo, alle strutture, all’occupazione, all’impatto economico, ecc. all’interno del settore, per una valutazione costante degli andamenti del settore stesso e dell’efficacia dell’intervento provinciale.

Art. 32
Parere della Consulta culturale

1. La Consulta culturale per il gruppo linguistico italiano, di seguito denominata Consulta culturale, è un organo consultivo dell’Assessore/Assessora competente, con funzioni di supporto per l’individuazione degli indirizzi di politica culturale, con particolare riguardo all’equilibrio tra i vari settori della cultura (arte, musica, teatro, altre attività).

2. Per esaminare nuovi progetti culturali e programmazioni pluriennali le consulte culturali possono organizzarsi in commissioni o sottocommissioni, coinvolgendo, se necessario, anche organizzazioni o esperte ed esperti esterni, nominati dalla Giunta provinciale. La verifica della sussistenza dei requisiti di accesso ai contributi pubblici è effettuata dai competenti uffici provinciali.

3. Le domande che non si riferiscono esclusivamente al gruppo linguistico italiano possono essere esaminate da un’apposita sottocommissione di esperte ed esperti e/o funzionarie e funzionari competenti in materia, nominata dalla Giunta provinciale su proposta delle/dei competenti componenti della Giunta stessa. Se necessario la sottocommissione può avvalersi di esperte ed esperti esterni.

4. La partecipazione alle riunioni della Consulta culturale e delle sottocommissioni può avvenire tramite mezzi di comunicazione multimediali.

Art. 33
Anticipazioni

In caso di contributi e sussidi, contestualmente alla domanda di vantaggio economico, è possibile richiedere anche l’erogazione di un’anticipazione nella misura massima dell’80% del vantaggio economico concesso.

Art. 34
Rendicontazione delle anticipazioni

1. Chi ha ottenuto un’anticipazione deve rendicontare le spese sostenute, per un importo pari all’anticipazione stessa, secondo le modalità previste per la rendicontazione del relativo vantaggio economico, entro i seguenti termini: preferibilmente entro il 31 marzo e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di liquidazione.

2. In presenza di gravi e motivate ragioni, su istanza del soggetto beneficiario, da presentarsi entro il termine massimo di cui al comma 1, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno.

3. Solo dopo che sono state adeguatamente rendicontate tutte le anticipazioni possono essere liquidati ulteriori importi.

4. L’importo dell’anticipazione eventualmente non utilizzato per la realizzazione delle attività o degli investimenti agevolati o non adeguatamente rendicontato deve essere restituito alla Provincia, maggiorato degli interessi legali.

Art. 35
Termini per la rendicontazione di sussidi e contributi

1. Le spese relative ai contributi e ai sussidi concessi devono essere rendicontate dal soggetto beneficiario entro la fine dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso.

2. Nel caso di vantaggi economici relativi ad attività o investimenti che si realizzano in un arco di tempo pluriennale, il soggetto beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo a quello di conclusione delle singole attività previste nel cronoprogramma.

3. Trascorsi i termini di cui al presente articolo senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario (ad es. inerzia, ritardo o irregolarità), il vantaggio economico è revocato.

4. Per gravi e motivate ragioni, su richiesta del beneficiario può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il vantaggio economico è automaticamente revocato.

Art. 36
Rendicontazione dei sussidi

1. Ai fini della rendicontazione dei sussidi i soggetti beneficiari devono presentare:

a) la domanda di liquidazione;

b) un’esaustiva relazione finale sull’utilizzo del sussidio.

Art. 37
Rendicontazione dei contributi ordinari

1. Ai fini della rendicontazione dei contributi ordinari i soggetti beneficiari devono presentare:

a) la domanda di liquidazione;

b) la documentazione di spesa, ossia:

1) un elenco dei documenti di spesa ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, fino all’ammontare dell’importo totale della spesa ammessa. L’elenco deve contenere tutte le indicazioni di cui all’allegato 1 e può essere redatto sull’apposito modulo predisposto dall’ufficio provinciale competente,

2) in alternativa, i singoli documenti di spesa (come fatture, scontrini, note di compenso o parcelle, ecc.) fino alla concorrenza della spesa ammessa, debitamente quietanzati,

3) i soggetti richiedenti senza scopo di lucro possono limitare la produzione dei documenti di spesa all’importo del contributo concesso. In questo caso dovranno integrare la documentazione con una dichiarazione del legale rappresentante dell’organizzazione beneficiaria con la quale attestano che la spesa ammessa per l’esecuzione delle iniziative agevolate è stata sostenuta per intero e che i relativi documenti di spesa sono in loro possesso;

c) una dichiarazione del/della legale rappresentante del soggetto beneficiario attestante:

1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere,

2) gli uffici o enti presso i quali sono state presentate altre istanze di agevolazione economica o si sono ottenuti vantaggi economici per le medesime iniziative e i relativi importi,

3) lo svolgimento dell’intero o parziale programma di attività ammesso a contributo,

4) l’ammontare della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei programmi ammessi a contributo. Per i costi afferenti le programmazioni culturali, la parte di spesa ammessa che eccede la misura del contributo potrà comprendere le ore di volontariato di cui alla lettera e);

d) l’estratto della delibera o del verbale della seduta nella quale l’assemblea dei soci o l’organo competente ha approvato la relazione sull’attività svolta nell’anno di riferimento del contributo ordinario;

e) i prospetti relativi all’attività di volontariato di cui all'articolo 42, con i nominativi delle operatrici e degli operatori volontari e la tipologia delle prestazioni da loro rese nonché i giorni e le ore in cui le prestazioni hanno avuto luogo.

Art. 38
Rendicontazione dei contributi straordinari

1. Ai fini della rendicontazione dei contributi straordinari si devono presentare:

a) la domanda di liquidazione,

b) la documentazione di spesa, ossia:

1) un elenco dei documenti di spesa ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, fino all’ammontare dell’importo totale della spesa ammessa. L’elenco deve contenere tutte le indicazioni di cui all’allegato 1 e può essere redatto sull’apposito modulo predisposto dall’ufficio provinciale competente,

2) in alternativa, i singoli documenti di spesa (come fatture, scontrini, note di compenso o parcelle, ecc.) fino alla concorrenza della spesa ammessa, debitamente quietanzati,

3) i soggetti richiedenti senza scopo di lucro possono limitare la produzione dei documenti di spesa all’importo del contributo concesso. In questo caso dovranno integrare la documentazione con una dichiarazione del legale rappresentante dell’organizzazione beneficiaria con la quale attestano che la spesa ammessa per l’esecuzione delle iniziative agevolate è stata sostenuta per intero e che i relativi documenti di spesa sono in loro possesso;

c) una dichiarazione del/della legale rappresentante del soggetto beneficiario, attestante:

1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere,

2) gli uffici o enti presso i quali sono state presentate altre istanze di agevolazione economica o si sono ottenuti vantaggi economici per le medesime iniziative e i relativi importi,

3) lo svolgimento dell’intero o parziale programma di attività ammesso a contributo,

4) l’ammontare della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei programmi ammessi a contributo. Per i costi afferenti le programmazioni culturali, la parte di spesa ammessa che eccede la misura del contributo ammessa potrà comprendere le ore di volontariato di cui alla lettera e);

d) l’estratto della delibera o del verbale della seduta nella quale l’assemblea dei soci o il direttivo ha approvato la relazione sull’attività svolta nell’anno di riferimento del contributo straordinario;

e) i prospetti relativi all’attività di volontariato di cui all’articolo 42 con i nominativi delle operatrici e degli operatori volontari e la tipologia delle prestazioni da loro rese nonché i giorni e le ore in cui le prestazioni hanno avuto luogo.

Art. 39
Rendicontazione dei contributi per investimenti

1. Ai fini della rendicontazione dei contributi per investimenti si devono presentare:

a) la domanda di liquidazione;

b) un elenco semplice dei documenti di spesa;

c) i documenti di spesa (come fatture, scontrini, note di compenso o parcelle, ecc.), fino alla concorrenza della spesa ammessa, debitamente quietanzati;

d) l’estratto dell’inventario del soggetto beneficiario da cui risulti la presa in consegna dei beni mobili acquistati con il contributo provinciale, con l’indicazione del luogo in cui sono custoditi e del responsabile della loro custodia;

e) l’estratto della delibera o del verbale della seduta nella quale l’assemblea dei soci o il direttivo ha approvato la relazione sugli investimenti e il relativo rendiconto;

f) la dichiarazione del/della legale rappresentante del soggetto beneficiario, attestante:

1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere,

2) gli uffici o enti presso i quali sono state presentate altre istanze di agevolazione economica o si sono ottenuti vantaggi economici per i medesimi investimenti e i relativi importi,

3) lo svolgimento dell'intero o parziale programma di investimenti ammessi a contributo,

4) l’ammontare della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione del programma di investimenti.

2. Gli enti pubblici e le fondazioni a partecipazione pubblica per oltre il 50% del bilancio totale possono presentare, in alternativa a quanto previsto al comma 1, lettera c), l’elenco dei documenti di spesa ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, fino all’ammontare dell’importo totale della spesa ammessa. L’elenco deve contenere tutte le indicazioni di cui all’allegato 1 e può essere redatto sull’apposito modulo predisposto dall’ufficio provinciale competente.

3. Gli enti e le fondazioni di cui al comma 2 devono inoltre presentare una relazione conclusiva della direzione lavori.

Art. 40
Liquidazione

1. Ai fini della liquidazione dell’intero vantaggio economico la spesa complessivamente sostenuta dal soggetto beneficiario per la realizzazione dei programmi di attività e di investimento oggetto di finanziamento deve essere almeno corrispondente al totale delle spese ammesse.

2. Se le attività o gli investimenti oggetto di finanziamento vengono realizzati parzialmente e/o con minore spesa rispetto a quella ammessa a finanziamento, il vantaggio economico è ridotto in proporzione.

3. Di norma la riduzione del vantaggio economico per due anni consecutivi comporta l’assegnazione di un finanziamento di importo non superiore all’ultimo vantaggio economico effettivamente liquidato.

4. Per la liquidazione del vantaggio economico l’ufficio provinciale competente verifica che la documentazione presentata sia riconducibile al programma di attività o all’investimento approvato e la confronta con l’elenco delle spese preventivate allegato alla domanda, non solo per verificare che sia rispettato il totale indicato, ma anche che sussista un giusto equilibrio fra le varie voci di spesa.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25, sono ammesse, in sede di rendicontazione, compensazioni tra le singole voci di spesa qualora il direttore/la direttrice del competente ufficio provinciale ritenga che siano state necessarie o comunque utili per il perseguimento degli obiettivi per cui il vantaggio economico è stato concesso, oppure ritenga che abbiano determinato il miglioramento o la maggiore funzionalità dei servizi o delle opere finanziate.

6. Di norma sono ammesse compensazioni fra le singole voci di spesa fino a una variazione massima del 25% del loro importo.

7. In sede di liquidazione dei vantaggi economici, l’ufficio provinciale competente ha comunque la facoltà di chiedere l’intera documentazione di spesa, o parte di essa, relativamente alle voci oggetto di finanziamento.

Art. 41
Documenti di spesa

1. I documenti di spesa presentati o conservati presso il soggetto richiedente devono:

a) essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b) essere intestati al soggetto beneficiario del vantaggio economico;

c) essere quietanzati per l’avvenuto pagamento. I pagamenti pari o superiori a 1.000,00 euro possono essere effettuati solo con modalità tracciabili (bonifico, bancomat, carta di credito, assegno circolare), devono essere rilevabili negli estratti conto del soggetto beneficiario e prodotti all’ufficio su eventuale richiesta. Tutte le spese e le entrate relative all’attività oggetto di finanziamento devono risultare dal conto corrente intestato al soggetto beneficiario dei vantaggi economici provinciali;

d) essere riferiti alle spese ammesse per la concessione del vantaggio economico;

e) in caso di contributi ordinari, sussidi e assegnazioni, devono riguardare obbligazioni assunte nell’anno solare di riferimento del vantaggio economico. Per conguagli di utenze oppure ove l’iniziativa interessi anche parte dell’anno successivo ovvero venga svolta in dicembre, sono ammessi documenti di spesa emessi nell’anno successivo a quello di concessione. Resta fermo che le relative obbligazioni devono risultare assunte nell’anno di concessione del vantaggio economico;

f) per gli investimenti strutturali e per i progetti, le obbligazioni possono essere assunte anche dopo l’anno di concessione del vantaggio economico, purché rientrino tra le iniziative programmate e ammesse a contributo.

Art. 42
Volontariato

1. Le organizzazioni senza scopo di lucro possono giustificare la parte di spesa ammessa che eccede la misura del vantaggio economico concesso quantificando le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci/socie e aderenti, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

2. Ai soli fini del raggiungimento della spesa ammessa, alle organizzazioni di cui al comma 1 è riconosciuto, per le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci/socie e aderenti, un importo orario convenzionale stabilito dalla Giunta provinciale, per un ammontare complessivo non superiore al 25% della spesa ammessa.

3. L’organizzazione beneficiaria non può avvalersi del suddetto beneficio per la partecipazione dei soci/socie alle sedute degli organi istituzionali.

4. L’attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso.

5. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, l’attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l’organizzazione.

Art. 43
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6 % dei soggetti beneficiari.

2. I soggetti beneficiari da sottoporre a controllo sono sorteggiati in collaborazione con l’Ufficio Spese della Provincia e/o da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente e da due funzionari/funzionarie.

3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.

4. Il controllo è volto ad accertare:

a) la veridicità delle dichiarazioni del soggetto beneficiario;

b) la realizzazione dei programmi di attività e di investimento per i quali è stato concesso il vantaggio economico;

c) la regolarità della documentazione di spesa non esaminata dall’ufficio provinciale competente per la liquidazione dei vantaggi economici e la sua riconducibilità alle spese ammesse;

d) l’avvenuta registrazione della documentazione contabile relativa al vantaggio economico nel libro cassa e/o negli altri registri previsti dallo statuto o dal regolamento dell’organizzazione;

e) la corretta gestione del vantaggio economico attraverso l’esame, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli estratti del conto corrente indicato dal soggetto beneficiario, eventualmente schermati;

f) la correttezza e trasparenza nella gestione amministrativa e contabile.

Art. 44
Pubblicità e trasparenza

1. Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza e per consentire alla cittadinanza di sentire come proprie le iniziative sostenute con denaro pubblico e di esercitare il proprio diritto alla partecipazione e al controllo, tutte le iniziative finanziate secondo i presenti criteri devono essere adeguatamente pubblicizzate e devono evidenziare, in proporzione adeguata rispetto ad altri enti co-finanziatori, il sostegno provinciale.

2. Le diverse forme di pubblicizzazione (dépliant, poster, cartoline, annunci a mezzo stampa, pagine web, ecc.) delle attività finanziate devono riportare quanto segue: “La presente iniziativa è realizzata con il sostegno della Provincia autonoma di Bolzano - Ripartizione Cultura italiana”. Tale dicitura dovrà essere accompagnata dal logo della Provincia (aquila), nonché da eventuali altri simboli grafici in base alle indicazioni dell’ufficio provinciale competente.

3. Le strutture culturali devono disporre di adeguata segnaletica, ben visibile dalla pubblica via, e, nel caso abbiano beneficiato di vantaggi economici provinciali per i propri locali, apporre in luogo visibile all’utenza una targa con la seguente dicitura: “La presente struttura è stata realizzata con il sostegno della Provincia autonoma di Bolzano – Ripartizione Cultura italiana”.

Art. 45
Associazioni temporanee di scopo

1. Ai vantaggi economici possono accedere anche richiedenti costituiti in forma congiunta come associazione temporanea di scopo (ATS), qualora detta costituzione avvenga con il contestuale conferimento al capofila, da parte dei soggetti aderenti, di un mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’articolo 1704 del Codice civile.

2. I soggetti aderenti alla ATS devono possedere i requisiti e perseguire gli obiettivi indicati nella legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, per le attività culturali, e non possono delegare a soggetti terzi la realizzazione dell’iniziativa.

3. Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia amministrativa, civile, fiscale, economica e gestionale, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti affidati. Ciò premesso, il soggetto capofila, in quanto unico destinatario dei vantaggi economici concessi, è responsabile del corretto svolgimento dell’iniziativa dinanzi all’Amministrazione provinciale, oltre che nei confronti dei terzi, e tiene operativamente i rapporti amministrativi e finanziari con l’Amministrazione provinciale. Inoltre, il soggetto capofila risponde dinanzi all’Amministrazione provinciale di eventuali irregolarità che dovessero essere riscontrate nei controlli a campione ai sensi dell’articolo 43 dei presenti criteri, anche se nel frattempo è intervenuto lo scioglimento dell’ATS.

4. È fatto espresso divieto ai soci dell’ATS di emettere fattura agli altri soggetti aderenti.

5. L’ATS ha per sua natura validità limitata e si scioglie automaticamente senza bisogno di formalità o adempimenti

a) alla completa realizzazione dell’iniziativa, con la liquidazione del vantaggio economico ad avvenuto adempimento di tutte le obbligazioni nei confronti dell’Amministrazione provinciale;

b) al verificarsi di una causa di estinzione del rapporto per uno dei casi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 46
Patrocinio

1. Il patrocinio della Provincia autonoma di Bolzano per manifestazioni e iniziative di qualsiasi tipo viene concesso formalmente dal/dalla Presidente della Provincia o dall’Assessora/Assessore competente su presentazione di esplicita e documentata richiesta dell’organizzatore/organizzatrice.

2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente benefici finanziari o vantaggi economici a favore delle manifestazioni per le quali è stato accordato.

Art. 47
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nei presenti criteri si rimanda a quanto già previsto dalla legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e successive modifiche, e dalla legge provinciale 22 ottobre 1993. n. 17, e successive modifiche.

Art. 48
Norma transitoria

1. I presenti criteri trovano applicazione dal giorno della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato 1
(art. 37, comma 1, lettera b), art. 38, comma 1, lettera b), e art. 39, comma 2)

1. L’elenco dei documenti di spesa per la rendicontazione dei contributi deve contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni:

a) soggetto beneficiario;

b) oggetto della prestazione;

c) periodo di svolgimento dell’attività;

d) numero e data del documento;

e) importo;

f) eventuali quote relative a oneri fiscali, previdenziali, assicurativi (F24);

g) dichiarazione di avvenuto regolare pagamento della documentazione di spesa;

h) indicazione di quali documenti di spesa sono stati presentati ad altri uffici provinciali, enti locali e istituzioni private che concedono finanziamenti per le stesse voci di spesa.

2. Il/La legale rappresentante del soggetto beneficiario dichiara espressamente che i documenti contabili, indicati nell’elenco con il /i n. ___, sono stati emessi da membri dell’organo direttivo o loro parenti e affini entro il quarto grado, dal/dalla loro coniuge o convivente di fatto o da collaboratrici/collaboratori retribuiti. Il/La legale rappresentante dichiara altresì che tali spese sono state espressamente e consapevolmente approvate dal direttivo.

3. Il/La legale rappresentante dichiara che il controllo di attinenza dei documenti contabili alla spesa ammessa è stato eseguito:

- personalmente

- avvalendosi della collaborazione retribuita del sig./della sig.ra ..................

- avvalendosi della collaborazione volontaria del sig./della sig.ra ..................

- avvalendosi di un collegio di revisori dei conti.

4. Il/La legale rappresentante dichiara che la contabilità dell’organizzazione è tenuta:

- dal sig./dalla sig.ra ……………

- dallo Studio ……………

5. Io (nome e cognome) ………………………………………..., legale rappresentante di…………………., dichiaro sotto la mia personale responsabilità di essere a conoscenza delle responsabilità amministrative e penali che discendono dalle false dichiarazioni e di averne informato il direttivo. Tali responsabilità sono riassunte nell’articolo 2/bis e nell’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, che si trascrive nel presente modulo e s’intende conosciuto per sottoscrizione in calce.

Art. 2/bis della legge provinciale n. 17/1993 (nel testo vigente alla data di pubblicazione dei presenti criteri)

Indebita percezione di vantaggi economici

1. Qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, il dichiarante decade dall’intero vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. L’importo eventualmente da restituire non può superare di cinque volte la parte del vantaggio economico indebitamente percepito.

1/bis. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per particolari situazioni familiari e sociali, definiti dalla Giunta provinciale.

2. Con il provvedimento di revoca o di archiviazione può essere altresì disposto che la persona che ha posto in essere l’azione o l’omissione o l’ente da essa rappresentata non possono fruire di vantaggi economici per un periodo fino a cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento stesso. Il divieto di beneficiare di vantaggi economici può essere limitato a singole strutture organizzative o prestazioni.

3. (abrogato)

4. Quando per fatti di cui al comma 1 la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del vantaggio economico conseguito. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

4/bis. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del presente articolo, se più favorevoli, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.

5. (abrogato)

Art. 5, comma 6, della legge provinciale n. 17/1993

(nel testo vigente alla data di pubblicazione dei presenti criteri)

6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2/bis, qualora dai controlli di cui al comma 5 o di cui all’articolo 2 emerga la non veridicità delle dichiarazioni o la presentazione di falsa documentazione, il dichiarante che ha posto in essere l’azione con dolo o colpa grave, rimane escluso per un periodo fino a un anno dalle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi. L’esclusione si applica alle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi che si svolgono all’interno dell’amministrazione che ha subito un danno a causa della dichiarazione non veritiera.

 

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