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Delibera 27 luglio 2021, n. 665
COVID-19 – Sussidi agli enti cooperativi

ALLEGATO A

COVID-19 – Sussidi agli enti cooperativi

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di sussidi in attuazione di quanto previsto dall’articolo 20/septies della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche.

2. I sussidi di cui ai presenti criteri sono concessi ai sensi del regime quadro di cui al decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77. Il suddetto regime quadro è stato notificato alla Commissione europea con il numero SA.57021, modificato con SA.58547, SA.59655, SA.59827, e, da ultimo, SA. 62495 e dichiarato compatibile con la normativa UE in materia di aiuti di Stato con le decisioni della Commissione C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (approvazione della “notifica ombrello”), C(2020) 6341 dell’11 settembre 2020, C(2020) 9121 del 10 dicembre 2020, C(2020) 9300 del 15 dicembre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2570 del 9 aprile 2021.

Articolo 2
Finalità del sussidio

1. La finalità del sussidio di cui ai presenti criteri è l’integrazione del valore della produzione degli enti cooperativi di cui all’articolo 3, comma 1, che sono state pesantemente colpite dagli effetti della crisi dovuta alla pandemia da COVID-19.

Articolo 3
Beneficiari

1. Possono accedere ai sussidi gli enti cooperativi e i consorzi iscritti al registro degli enti cooperativi della provincia di Bolzano, che svolgono la loro attività prevalentemente in Alto Adige.

2. I beneficiari di cui al comma 1 devono soddisfare i requisiti richiesti alle imprese di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3. I richiedenti devono inoltre risultare attivi presso il registro imprese e avere iniziato l’attività prima del 31.12.2020 (dati del registro imprese) nonché:

a) aver avuto, nell’esercizio finanziario 2020, ricavi da vendite e prestazioni pari ad almeno 20.000,00 euro (voce A1 del conto economico ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile), oppure,

b) essere stati costituiti a partire dal 1° gennaio 2018 e aver avuto, nell’esercizio finanziario 2020, ricavi da vendite e prestazioni pari ad almeno 10.000,00 euro (voce A1 del conto economico ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile), oppure,

c) aver concluso o concludere il primo esercizio finanziario entro il 31.12.2021.

4. Presupposto per la concessione dei sussidi è un calo del valore della produzione (intera voce A del conto economico) di almeno il 20 per cento nel corso dell’esercizio finanziario 2020, rapportato all’esercizio finanziario precedente. I richiedenti di cui al comma 3, lettere b) e c), possono beneficiare dei sussidi di cui all’articolo 4 senza dover dimostrare eventuali cali di fatturato, fermi restando i restanti requisiti di cui ai presenti criteri.

5. Sono esclusi dai sussidi:

a) le società di mutuo soccorso, le cooperative edilizie di abitazione e per la costruzione di parcheggi, nonché le Casse rurali e i Consorzi di garanzia fidi (Confidi);

b) gli enti cooperativi che al 31 dicembre 2019 si trovavano già in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014. In deroga a ciò, i sussidi possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché tali imprese non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

c) gli enti cooperativi il cui bilancio al 31.12.2019 evidenziava un patrimonio netto negativo;

d) gli enti cooperativi destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Articolo 4
Ammontare dell’agevolazione

1. Il sussidio è concesso nella seguente entità:

a) 3.000 euro per i richiedenti di cui all’articolo 3, comma 3, lettere b) e c);

b) 3.000 euro per i richiedenti che hanno realizzato ricavi da 20.000 a 50.000 euro;

c) 5.000 euro per i richiedenti che hanno realizzato ricavi da 50.001 a 100.000 euro;

d) 10.000,00 euro per i richiedenti che hanno realizzato ricavi da 100.001 a 300.000 euro;

e) 15.000,00 euro per i richiedenti che hanno realizzato ricavi superiore a 300.000 euro.

2. I ricavi di cui al comma 1 sono i ricavi da vendite e prestazioni (voce A1 del conto economico ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile) del bilancio depositato relativo all’esercizio finanziario 2020.

Articolo 5
Presentazione delle domande

1. Le domande devono essere redatte sulla modulistica predisposta dall’Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione, di seguito denominato ufficio provinciale, e sottoscritte dal/dalla legale rappresentante dell’ente richiedente.

2. Le domande possono essere presentate esclusivamente per via telematica (comunicazione PEC), con le modalità previste dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.

3. Le domande devono essere presentate entro il 15 settembre 2021.

4. L’imposta di bollo può essere pagata online (marca da bollo digitale @e.bollo) o tramite il modello di pagamento F23. In alternativa, la domanda deve riportare il numero e la data della marca da bollo e il/la richiedente deve dichiarare di utilizzare la suddetta marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione.

5. Il/La richiedente deve attestare con propria dichiarazione la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per poter beneficiare dei sussidi di cui ai presenti criteri.

6. Le domande incomplete o non completate entro i termini fissati dall'ufficio provinciale sono archiviate d'ufficio.

Articolo 6
Istruttoria delle domande

1. L’ufficio provinciale evade le domande in ordine cronologico di entrata, sulla base delle dichiarazioni fornite dai richiedenti.

Articolo 7
Clausola di salvaguardia

1. La concessione dei sussidi di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. Nel caso in cui i mezzi finanziari messi a disposizione siano insufficienti a soddisfare tutte le domande degli aventi diritto, le domande potranno essere archiviate d’ufficio in ordine cronologico di entrata.

Articolo 8
Obblighi

1. L’ente cooperativo beneficiario deve mettere a disposizione dell’ufficio provinciale la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare del sussidio.

Articolo 9
Cumulabilità

1. I sussidi di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con i sussidi e le agevolazioni di cui:

a) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 307 del 30 marzo 2021, e successive modifiche, “COVID-19 - Sussidi alle imprese”;

b) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 373 del 27 aprile 2021, “COVID-19 – Aiuti alle imprese parametrati ai costi fissi”;

c) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 353 del 20 aprile 2021, e successive modifiche, “COVID-19 – Sussidi alle imprese agricole e modifica transitoria della deliberazione n. 42 del 19.01.2016”;

d) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 289 del 30 marzo 2021, “COVID-19 – Sussidi a favore di palestre, centri fitness e corsi di danza”;

e) limitatamente alle le cooperative sociali di inserimento lavorativo di persone svantaggiate: alla deliberazione della Giunta provinciale n. 332 del 10 aprile 2018, “Criteri per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati attivi in ambito sociale – Revoca della deliberazione della Giunta provinciale 13 giugno 2017, n. 661 (modificata con delibera n. 443 del 04.06.2019, delibera n. 595 del 11.08.2020, delibera n. 955 del 01.12.2020 e delibera n. 410 del 11.05.2021)”.

Articolo 10
Controlli e sanzioni

1. L’ufficio provinciale effettua controlli a campione su almeno il 10 per cento delle domande approvate. Svolge inoltre controlli in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto opportuno.

2. L’individuazione delle domande da sottoporre al controllo a campione avviene mediante sorteggio dall’elenco dei sussidi liquidati nell’anno di riferimento.

3. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o non veritieri, o omesso di fornire informazioni dovute.

4. L’ufficio provinciale avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali saranno sottoposti al controllo. Con tale comunicazione si invitano inoltre i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Se necessario, il controllo potrà essere effettuato anche mediante un sopralluogo.

5. Nel caso di indebita percezione di vantaggi economici si applica l’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

6. L’intero procedimento di controllo deve concludersi entro il termine di 180 giorni dall’avvio del procedimento stesso.

Articolo 11
Applicazione

1. I presenti criteri si applicano alle domande presentate a partire dal giorno della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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