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d') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 51)
Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanità, banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficienza, edilizia abitativa

1)
Publicato nel numero straordinario 2 del B.U. 29 luglio 2021, n. 30.

TITOLO I
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, CULTURA, ENTI LOCALI, UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 1 (Modifiche alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo”)

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. Le strutture dell’Amministrazione provinciale sono autorizzate ad affidare ad enti privati in controllo pubblico provinciale, operanti nel settore informatico, il supporto amministrativo e contabile, anche in piattaforme digitali, per la gestione delle domande di concessione di vantaggi economici connessi con le misure adottate dalla Provincia per fronteggiare l’emergenza da SARS-CoV-2 o favorire la ripresa economica post pandemica, nonché connessi con i fondi assegnati alla Provincia da organismi nazionali e internazionali per le medesime finalità. Le modalità di trasferimento ed erogazione dei vantaggi economici ai beneficiari sono stabilite in apposito contratto di servizio, in cui viene previsto l’impiego di piattaforme digitali e di tecnologie avanzate di gestione, controllo e liquidazione dei benefici.”

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“3/bis. Per la presentazione di domande volte a ottenere vantaggi economici di qualunque genere, il richiedente può utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo anche per fatti, stati e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici o privati di un altro Stato membro dell’Unione europea.”

(3) Nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “, anteriormente a tale scadenza, dalla data di” sono sostituite dalle parole: “, in caso di tempestiva presentazione di osservazioni, dieci giorni dopo la”.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Art. 2 (Modifica alla legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni”)

(1) Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, è inserito il seguente articolo:

“Art. 6/bis (Proroga delle disposizioni in materia di agevolazioni)

1. A causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica del COVID-19, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 trovano applicazione anche con riferimento all’anno 2021. Le agevolazioni di cui all’articolo 5, concesse per eventi, iniziative, corsi, seminari, conferenze, letture o manifestazioni, programmati per l’anno 2021 e che a causa dell’emergenza non hanno avuto luogo, o che alternativamente sono state realizzate online, e le relative spese organizzative, incluse le spese di gestione e di personale, sono erogate sulla base della documentazione prodotta e nei limiti delle spese comunque sostenute in ragione di obblighi contrattuali.”

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 3 (Modifiche alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni in materia di finanza locale”)

(1) Dopo l’articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 5/bis (Nuovo fondo per gli investimenti)

1. A copertura delle spese di investimento dei comuni è istituito il “Nuovo fondo per gli investimenti” per l’erogazione di contributi annuali per il finanziamento delle opere di cui all’articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche. Alle opere finanziate ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 della citata legge provinciale.

2. Il fondo è così suddiviso:

  1. una quota parte assegnata e liquidata d’ufficio ai comuni in base a criteri di fabbisogno. I criteri di fabbisogno e la loro ponderazione vengono stabiliti con l’accordo di cui all’articolo 2;
  2. una quota parte messa a disposizione, dietro presentazione di istanza da parte dei comuni, per finanziare particolari categorie di opere pubbliche da selezionarsi mediante bando per la presentazione di progetti.

3. La suddivisione del fondo di cui al comma 2, la destinazione della quota di cui al comma 2, lettera b), tra diverse categorie di opere pubbliche e i criteri per la concessione delle risorse del fondo sono proposti da un comitato paritetico composto dal presidente della Provincia, eventuali altri rappresentanti della Provincia e da rappresentanti del Consiglio dei Comuni. La gestione amministrativa del fondo e la valutazione tecnico-amministrativa delle opere sono affidate a una commissione tecnica paritetica.

4. Con l’accordo di cui all’articolo 2 sono stabiliti: la composizione del comitato paritetico e della commissione tecnica paritetica, la suddivisione del fondo di cui al comma 2, la destinazione della quota di cui al comma 2, lettera b), tra diverse categorie di opere pubbliche nonché i criteri e le procedure per la concessione dei contributi agli investimenti. Con lo stesso accordo sono inoltre stabilite le modalità e la tempistica di utilizzo del fondo.

5. A valere sul “Nuovo fondo per gli investimenti” vengono inoltre concessi i contributi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche.”

(2) Dopo l’articolo 13 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 13/bis (Promozione dell’attività economica in territori strutturalmente deboli)

1. Nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, in territori strutturalmente deboli da individuarsi con apposita deliberazione della Giunta provinciale, i comuni possono concedere contributi a imprese per progetti di sviluppo sostenibile finalizzati alla promozione della sostenibilità e al sostegno delle aree rurali, previa approvazione di un regolamento comunale che ne definisca i criteri.

2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni aventi diritto possono utilizzare anche la propria quota delle misure di compensazione ambientale nel rispetto dei fini previsti dalla normativa vigente e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.”

(3) L’articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2026.

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 4.000.000,00 euro per l’anno 2021, in 0,00 euro per l’anno 2022 e in 0,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli oneri di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, per gli esercizi dal 2021 al 2025. Gli importi da destinarsi agli investimenti degli enti locali vengono definiti annualmente in sede di accordo di finanza locale e i corrispondenti stanziamenti di bilancio definiti con legge di stabilità.

Art. 4 (Modifiche alla legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, “Disposizioni collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”)

(1) Nel comma 4 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, e successive modifiche, le parole: “rispettivamente la riduzione del 50 per cento di cui al comma 3 spetta” sono sostituite dalle parole: “nonché la riduzione del 50 per cento di cui al comma 3 spettano”.

(2) Nel comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, le parole: “per il periodo da marzo a giugno 2020 o comunque fino alla riapertura delle attività” sono sostituite dalle parole: “per il periodo da marzo a giugno 2020 e per il periodo da gennaio a giugno 2021 o comunque fino alla riapertura delle attività rispettivamente nel 2020 e nel 2021”.

(3) Nel comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, le parole: “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole: “fino al 31 dicembre 2021”.

(4) Nel comma 1 dell’articolo 25 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, le parole: “per l’anno 2020” sono sostituite dalle parole: “per gli anni 2020 e 2021”.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE

Art. 5 (Modifiche alla legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”)

(1) Il comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituito:

“5. Una volta sottoscritta, l’ipotesi di contratto collettivo viene trasmessa entro 20 giorni alla Giunta provinciale. Unitamente all’ipotesi di contratto collettivo sottoscritta sono trasmessi anche:

  1. la relazione sui costi e sulla compatibilità economica del contratto collettivo, corredata di appositi prospetti relativi al personale interessato, ai costi e agli oneri riflessi, con la quantificazione della spesa complessiva, sia per l'anno in corso sia per gli anni successivi;
  2. il parere motivato espresso dall’organismo di valutazione sull’ipotesi di contratto collettivo, attestante il rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge;
  3. il parere motivato espresso dal Collegio dei revisori dei conti sull’ipotesi di contratto collettivo, attestante la compatibilità economico-finanziaria del contratto collettivo con i vincoli di bilancio.”

(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente comma:

“5/bis In caso di parere negativo ovvero favorevole condizionato degli organi di cui al comma 5, lettere b) e c), il Direttore/la Direttrice generale invita il/la responsabile della contrattazione a riaprire il negoziato al fine di eliminare o chiarire gli aspetti oggetto di rilievo entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla comunicazione formale del rilievo al Direttore/alla Direttrice generale da parte dell’organo.”

(3) Dopo il comma 3/bis dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“3/ter Al fine di garantire maggiore flessibilità di adeguamento alle esigenze di organizzazione del lavoro, è possibile utilizzare le graduatorie degli idonei dei concorsi anche per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione delle procedure concorsuali. Le relative richieste sono motivate dai/dalle dirigenti delle ripartizioni interessate, con riferimento alle previsioni del piano triennale del fabbisogno di personale o a situazioni oggettive legate alla funzionalità dei servizi.”

(4) Dopo l’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 9/bis (Misure di razionalizzazione per le procedure concorsuali per l’assunzione in ruolo nel periodo della pandemia di COVID-19)

1. Per assicurare il regolare svolgimento dell’attività amministrativa e per consentire l’erogazione dei servizi essenziali anche nel periodo della pandemia di COVID-19, in presenza di rilevanti carenze nella copertura di posti vacanti nell’organico, le procedure di tipo concorsuale possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia. Fermo restando il profilo comparativo, tale prova potenzia e approfondisce gli aspetti selettivi e di indagine sulle competenze secondo le disposizioni dei relativi bandi. Tali concorsi possono prevedere la valutazione di titoli, secondo la disciplina in vigore. Resta fermo quanto previsto all’articolo 9.”

Art. 6 (Modifica alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: “un parere” sono sostituite dalle parole: “il parere motivato di cui all’articolo 5, comma 5, lettera b), della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche,”.

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 7 (Modifiche alla legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, “Corsi di formazione professionale di breve durata”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, dopo le parole: “ai quali sono” è inserita la parola: “prioritariamente”.

(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, è inserito il seguente comma:

“2/bis Le scuole professionali e le direzioni provinciali Istruzione e Formazione tedesca, Istruzione e formazione italiana e Istruzione, Formazione e Cultura ladina, nelle cui competenze rientra la formazione professionale, sono competenti per la pianificazione, organizzazione e realizzazione di corsi professionali di breve durata. Gli standard di qualità da rispettare in tale contesto sono stabiliti dal competente direttore della rispettiva direzione provinciale.”

(3) Il comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, è così sostituito:

“4. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la concessione dei contributi.”

(4) Il comma 5 dell’articolo 1 della legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, è abrogato.

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 8 (Modifica alla legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”)

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 1/bis della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi 5, 6, 7 e 8:

“5. Oltre alla valutazione esterna delle scuole dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, i servizi di valutazione svolgono un monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza dell’offerta formativa utilizzando procedure e strumenti adeguati.

6. Fa parte del monitoraggio l’accertamento periodico delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni. A tal fine le scuole hanno l’obbligo di partecipare alle rilevazioni nazionali sui livelli di apprendimento condotte dall’INVALSI (Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione), agli studi internazionali sul rendimento scolastico e alle rilevazioni per determinare le competenze linguistiche. Queste ultime tengono particolarmente conto delle specificità linguistiche e culturali della provincia di Bolzano.

7. Le rilevazioni degli apprendimenti si svolgono con cadenza annuale, biennale o pluriennale, a seconda delle necessità e dei bisogni del sistema di istruzione e formazione del singolo gruppo linguistico, tedesco, italiano o ladino.

8. Le modalità dettagliate di attuazione delle rilevazioni degli apprendimenti vengono definite con l’INVALSI e altri partner di cooperazione statali, con organizzazioni operanti a livello internazionale, con organizzazioni estere e con partner locali tramite apposite convenzioni, accordi e contratti.”

Art. 9 (Modifica alla legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)

(1) La lettera c) del comma 1/bis dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è così sostituita:

“c) limitatamente alle scuole in lingua italiana, ad eccezione delle graduatorie per l’insegnamento della seconda lingua, le nuove graduatorie di cui alla lettera b), vengono stilate a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018. Dall’anno scolastico 2022/2023 nelle suddette graduatorie provinciali sono inseriti i docenti già iscritti nelle graduatorie provinciali in vigore per l’anno scolastico 2021/2022, ad esclusione di coloro che sono stati successivamente depennati dalle medesime graduatorie provinciali. Dall’anno scolastico 2022/2023 possono altresì essere iscritti nelle suddette graduatorie provinciali:

  1. i docenti abilitati all’insegnamento vincitori di un concorso per titoli ed esami bandito dalla Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana;
  2. i docenti abilitati ai sensi dell’articolo 12/bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche;
  3. i docenti iscritti nelle graduatorie di istituto della provincia di Bolzano in vigore per l’anno scolastico 2021/2022 che, in possesso del prescritto titolo di studio, hanno prestato tre anni di servizio nelle scuole statali o a carattere statale o nelle scuole paritarie o nelle scuole professionali e sono in possesso della abilitazione per la corrispondente classe di concorso della scuola secondaria, ovvero della laurea prescritta per la scuola primaria. I docenti inseriti in graduatoria provinciale ai sensi del presente punto sono assunti a tempo indeterminato solo dopo i vincitori dei concorsi di cui al punto 1), secondo quanto previsto dal comma 2/bis;”.

(2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

TITOLO II
UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE, AGRICOLTURA, TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE, TERRITORIO E PAESAGGIO, SERVIZIO ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE, DIFESA DEL SUOLO E OPERE IDRAULICHE, ORDINAMENTO FORESTALE

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE

Art. 10 (Modifiche alla legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è inserito il seguente comma:

“1/bis Il disciplinare di concessione deve essere sottoscritto dall’aggiudicatario entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di invito alla firma dello stesso, pena l’archiviazione della domanda di rilascio della concessione.”

(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 34 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“6. La disposizione di cui all’Art. 16, comma 1/bis, si applica anche a tutti i procedimenti non ancora conclusi alla data della sua entrata in vigore. Il termine ivi previsto inizia a decorrere dalla ricezione di una nuova comunicazione di invito alla firma.”

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 11 (Modifiche alla legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, “Norme in materia di bonifica”)

(1) L’alinea del comma 1 dell’articolo 45 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, è così sostituita:

“1. Ai consorzi di miglioramento fondiario si applicano, oltre all’obbligo di pubblicazione all’albo consortile nei casi espressamente previsti, le seguenti norme in riferimento:”.

(2) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 45 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, è così sostituita:

“a) alla delimitazione e alla costituzione, l’articolo 4, commi 3, 5, 6 e 7;”.

Art. 12 (Modifica alla legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, “Legge sui masi chiusi”)

(1) Dopo il comma 1/bis dell’articolo 4 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/ter Autorizzazioni ai sensi del comma 1 per il distacco di fabbricati rurali possono essere rilasciate anche in deroga a disposizioni contrarie, nel rispetto della disposizione di cui al comma 1/bis.”

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE

Art. 13 (Modifiche alla legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, “Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico”)

(1) Il comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, è così sostituito:

“5. I veicoli a motore utilizzati dalla protezione civile, dalla polizia e dai servizi di vigilanza nonché quelli utilizzati a fini istituzionali e identificabili come veicoli di servizio possono circolare sui terreni di cui all’articolo 2 e sulle strade di cui all’articolo 3 senza autorizzazione o contrassegno. Per i veicoli utilizzati per i medesimi scopi, ma non identificabili come veicoli di servizio, l’autorità forestale deve rilasciare un apposito contrassegno.”

(2) Alla fine del comma 7/bis dell’articolo 6 della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: “Il sequestro viene disposto per una durata di 60 giorni nei casi di sottrazione al controllo o guida pericolosa. Negli altri casi il sequestro è disposto per una durata di 30 giorni. In caso di recidiva i periodi sono raddoppiati.”

Art. 14 (Modifiche alla legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, “Parco nazionale dello Stelvio”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, le parole: “di cui all’articolo 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13” sono sostituite dalle parole: “di cui all’articolo 50 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9” e le parole: “commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio” sono sostituite dalle parole: “commissione provinciale per il territorio e il paesaggio,”.

(2) Nel comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, le parole: “di cui all’articolo 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. La direttrice/Il direttore dell’Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio partecipa con diritto di voto alla seduta della commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio” sono sostituite dalle parole: “di cui all’articolo 50 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. La direttrice o il direttore dell’Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio partecipa con diritto di voto alla seduta della commissione provinciale per il territorio e il paesaggio,”.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO E PAESAGGIO

Art. 15 (Modifiche alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”)

(1) Nel primo periodo del comma 4 dell’articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: “della presente legge” sono inserite le parole: “o del piano paesaggistico”.

(2) L’ultimo periodo della lettera a) del comma 3 dell’articolo 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati, salvo prescrizioni contrastanti del piano paesaggistico, anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti;”.

(3) Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 34 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “comma 4” sono sostituite dalle parole: “comma 5”.

(4) Il primo periodo del comma 4 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “Ferme restando le dimensioni minime delle superfici agricole ai fini della costituzione di un maso chiuso e salvo prescrizioni contrastanti del piano paesaggistico, l’imprenditore agricolo/l’imprenditrice agricola o un coltivatore diretto/una coltivatrice diretta che è proprietario/proprietaria di un maso chiuso ai sensi della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, può realizzare nella sede dell’azienda agricola nel verde agricolo una volumetria massima complessiva di 1.500 m³ con destinazione d’uso residenziale.”

(5) Nel primo periodo del comma 7 dell’articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le parole: “di 110 m²” sono sostituite dalle parole: “di 160 m² all’interno dell’area insediabile nel caso di aziende esistenti alla data di entrata in vigore della legge Territorio e paesaggio, e con la dimensione massima di 110 m² al di fuori dell’area insediabile”.

(6) Il comma 1 dell’articolo 56 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“1. Per l'approvazione dei piani delle zone di pericolo si applica la procedura di cui all'Art. 53. Le funzioni della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio sono svolte da una Conferenza dei servizi, alla quale partecipa un/una rappresentante, rispettivamente, della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, della ripartizione provinciale competente per le foreste, dell’ufficio provinciale competente in materia di geologia e prove materiali e dell’agenzia provinciale competente per la protezione civile .”

(7) Dopo il comma 1 dell’articolo 56 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono inseriti i seguenti commi 1/bis e 1/ter:

“1/bis Per l'approvazione delle modifiche ai piani delle zone di pericolo si applica la procedura di cui all'articolo 53, ma l’approvazione della relativa proposta è di competenza della Giunta comunale. Le funzioni della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio sono svolte dalla Conferenza dei servizi di cui al comma 1.

1/ter Le modifiche ai piani delle zone di pericolo conseguenti alla realizzazione di opere di sistemazione attuate dall’Amministrazione provinciale o comunale possono essere approvate direttamente dalla Giunta provinciale, sentita la Conferenza dei servizi di cui al comma 1.”

(8) Dopo il comma 23 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“24. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plani-volumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.”

(9) Nel comma 5 dell’articolo 63 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “del Direttore/la Direttrice” sono sostituite dalle parole: “del/della responsabile” e le parole: “il Direttore/la Direttrice” sono sostituite dalle parole: “il/la responsabile”.

(10) L’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 74 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è soppresso.

(11) Nel comma 6 dell’articolo 76 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, la parola: “interrotto” è sostituita dalla parola: “sospeso”.

(12) Alla fine del comma 6 dell’articolo 76 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Nei casi in cui sussistono vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali il silenzio assenso non si forma ed è necessaria in ogni caso la conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso.”

(13) Il comma 3 dell’articolo 81 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Con il regolamento di cui all’articolo 78, comma 6, i Comuni possono prevedere per la volumetria interrata un esonero dalla corresponsione o una riduzione del contributo sul costo di costruzione.”

(14) Il comma 3 dell’articolo 94 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Nelle more della rimozione dei vizi delle procedure amministrative relative al rilascio del titolo ovvero alla formazione delle disposizioni urbanistiche su cui questo si fonda, nonché nelle more del procedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, sono fatti salvi gli usi in atto derivanti dal titolo abilitativo annullato.”

(15) Il terzo periodo del comma 5 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è soppresso.

(16) Nel comma 15 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le parole: “lettera f)” sono sostituite dalle parole: “lettere f) e g)”.

(17) Il primo e il secondo periodo del comma 19 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono così sostituiti: “In mancanza di personale qualificato, il Comune può conferire, ai sensi dell’articolo 63, comma 5, a un/una dipendente dell’ufficio tecnico privo/priva di qualificazione l’incarico di responsabile del Front Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche di cui all’articolo 63. Tale dipendente deve impegnarsi a partecipare al primo corso di qualificazione utile. Tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 104 e 105 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in caso di mancata partecipazione o di mancato superamento del corso, l’incarico è revocato.”

(18) Alla fine dell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 34 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Gli edifici aziendali siti in zone di sviluppo turistico, comprese le aree di pertinenza, formano un compendio immobiliare indivisibile, a tempo indeterminato e a prescindere dalla data della loro realizzazione. Qualsiasi negozio giuridico che comporti il distacco e l'alienazione di parti del compendio immobiliare deve essere preceduto dal nulla osta del direttore/della direttrice dell’unità organizzativa della Provincia competente in materia di turismo. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, stabilisce le linee guida per la concessione di tale nulla osta.”

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE

Art. 16 (Modifica alla legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7, “Commissioni valanghe e modifiche di varie leggi provinciali”)

(1) Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7, è sostituito dai seguenti periodi: “Di norma essa è composta da un minimo di cinque e un massimo di nove componenti che conoscono la zona e le relative condizioni meteorologiche, nivologiche e valanghive. In casi motivati, il consiglio comunale può derogare al numero massimo di nove componenti.”

Art. 17 (Modifiche alla legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, “Testo unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”(

(1) La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 e l’articolo 4 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, sono abrogati.

(2) Nel comma 3 dell’articolo 10 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, le parole: “distrettuale competente” sono sostituite dalle parole: “la competente Unione distrettuale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari”.

(3) Dopo il comma 3 dell’articolo 53 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. In caso di necessità e all’insorgere di emergenze che interessano più comuni i presidenti delle Unioni distrettuali o i loro delegati coordinano le attività di soccorso e prima assistenza, e a tale scopo possono consultare altri funzionari o tecnici dell’amministrazione provinciale o statale ed esperti competenti nei vari scenari di rischio. Nell’esercizio di questa attività i presidenti delle Unioni distrettuali o i loro delegati coordinano il personale, i mezzi e le attrezzature disponibili nel distretto. Gli stessi inoltrano le richieste di aiuto al Centro operativo provinciale o all’amministrazione provinciale o statale e fungono, in generale, da costante collegamento con il Centro operativo provinciale.”

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E OPERE IDRAULICHE

Art. 18 (Modifica alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, “Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo”)

(1) La lettera g) del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, è così sostituita:

“g) stazioni di misura e opere incluse nei progetti di cui alle lettere precedenti e necessarie al monitoraggio meteorologico e idrologico ai fini della protezione civile. Le stazioni di misura dei livelli idrometrici devono essere realizzate secondo le direttive fornite dall’ufficio provinciale competente in materia di idrologia e appartengono al demanio idrico ai sensi dell’Art. 14.”

CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO FORESTALE

Art. 19 (Modifiche alla legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, “Ordinamento forestale”)

(1) La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituita:

“b) la realizzazione di opere e interventi di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di difesa dai danni derivanti dalle particolari situazioni dei luoghi, dirette a conseguire un razionale regime delle acque e la conservazione della stabilità del suolo;”.

(2) Il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è abrogato.

(3) Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, le parole: “di cui alle leggi provinciali 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.” sono sostituite dalle parole: “di cui alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche.”

(4) Il comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. La Giunta provinciale determina, anche ai sensi degli articoli 66 e 71 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, gli interventi di modesta entità e di lieve impatto idrogeologico-forestale non soggetti all’autorizzazione di cui al comma 1.”

(5) Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Chiunque utilizzi un deposito per legname con tettoia a fini commerciali, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000,00 euro; alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500,00 euro soggiace chi vi depositi macchinari, veicoli, attrezzi, materiali diversi dal legno, vi ricoveri del bestiame oppure affitti o dia in locazione tale struttura.”

(6) Nel comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, le parole: “, in piani forestali sommari” sono soppresse.

(7) Nel comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, le parole: “aventi una superficie forestale produttiva superiore a cento ettari” sono sostituite dalle parole: “aventi una superficie forestale netta superiore a cento ettari”.

(8) Il comma 5 dell’articolo 13 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Nel caso di superfici boschive e pascolive aventi una superficie forestale netta superiore a cento ettari, la cui gestione ordinaria non sia possibile a causa di particolari condizioni, si provvede alla predisposizione di una scheda boschiva, approvata dal direttore dell'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste, competente per la pianificazione forestale.”

(9) Nel comma 6 dell’articolo 13 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, le parole: “di dimensioni inferiori a cento ettari” sono sostituite dalle parole: “aventi una superficie forestale inferiore a cento ettari”.

(10) Il comma 8 dell’articolo 13 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è abrogato.

(11) Il comma 4 dell’articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è abrogato.

(12) Il comma 3 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è abrogato.

(13) Il comma 3 dell’articolo 17 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è abrogato.

(14) Nel comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, le parole: “di cui all’articolo 16” sono sostituite dalle parole: “di cui all’articolo 13, comma 3”.

(15) Nel comma 5 dell’articolo 22 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, le parole: “entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di pubblicazione degli esiti delle sessioni forestali sugli albi pretori comunali ovvero dalla loro comunicazione” sono sostituite dalle parole: “dopo la scadenza dei termini di pubblicazione degli esiti delle sessioni forestali agli albi pretori comunali ovvero dopo la loro comunicazione”.

(16) Il comma 3 dell’articolo 23 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è abrogato.

(17) Il comma 5 dell’articolo 23 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:

“5. Qualora nei boschi o su terreni pascolivi soggetti a vincolo sia accertata la presenza di capre inselvatichite che non possono essere catturate, il direttore dell’ispettorato forestale territorialmente competente può, dopo l’affissione di un avviso all’albo telematico del relativo comune per la durata di sette giorni, disporre con provvedimento definitivo la loro cattura con narcotizzazione o il loro abbattimento, che avverranno da parte di appartenenti al Corpo forestale provinciale con armi di servizio, eventualmente narcotizzanti.”

(18) 2)

(19) Le lettere h) e k) del comma 1 dell’articolo 32 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, sono così sostituite:

“h) il pronto intervento in conseguenza di eventi meteorici eccezionali o calamità naturali per la realizzazione di strade di accesso alle superfici colpite nonché il ripristino dei danni alle opere di cui al presente articolo;

k) le opere e gli interventi volti al risanamento degli ambienti naturali degradati nonché alla cura e manutenzione del paesaggio colturale, comprese le infrastrutture per la protezione delle greggi per evitare danni causati da grandi predatori, nonché la realizzazione e manutenzione di sentieri, percorsi di interesse naturalistico e infrastrutture similari, compresi gli accessori.”

(20) Il comma 2 dell’articolo 61 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:

“2. Fatte salve le competenze attribuite ai direttori d’ufficio ai sensi della normativa vigente, l’ordinanza-ingiunzione è emessa dal direttore della Ripartizione provinciale Foreste. Essa deve essere notificata ai soggetti interessati entro due anni dal ricevimento degli scritti difensivi o dalla data dell’audizione oppure, in sua mancanza, dalla scadenza dei termini previsti a tale scopo.”

(21) Dopo il comma 3 dell’articolo 61 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

“4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie proporzionali previste dalla presente legge non trova applicazione il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, in quanto tali sanzioni amministrative pecuniarie hanno, nell’interesse pubblico, anche carattere risarcitorio per il danno arrecato ad ambiente e natura e devono pertanto essere necessariamente commisurate direttamente all’ammontare dello stesso.”

2)
L'art. 19, comma 18, è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.

TITOLO III
ESERCIZI PUBBLICI, COMMERCIO, ARTIGIANATO, GUIDE ALPINE E GUIDE SCIATORI, APPALTI

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 20 (Modifiche alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, “Norme in materia di esercizi pubblici”)

(1) Alla fine del comma 8 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Coloro che alla data di entrata in vigore di detto comma hanno esercitato un’attività autorizzata simile a quella ivi indicata, possono continuare a esercitarla nella stessa misura, provvedendo a effettuare le comunicazioni ai fini statistici e di pubblica sicurezza delle persone occupanti autocaravan, la cui permanenza eccede le 12 ore.”

(2) Dopo l’articolo 53/bis della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 53/bis.1 (Equiparazione di diplomi di maestro professionale nel settore alberghiero)

1. Il direttore/La direttrice dell’ufficio provinciale competente per la formazione di maestro/maestra professionale può disporre l’equiparazione di diplomi di maestro professionale nel settore alberghiero conseguiti in un’altra provincia, regione o all’estero a quelli rilasciati in base alla normativa provinciale vigente. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l’equiparazione.”

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 21 (Modifica alla legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, “Codice del commercio”)

(1) Dopo l’articolo 54 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è inserito il seguente articolo:

“Art. 54/bis (Equiparazione di diplomi di tecnico/tecnica del commercio)

1. Il direttore/La direttrice dell’ufficio provinciale competente per la formazione di tecnico/tecnica del commercio può disporre l’equiparazione di diplomi di tecnico/tecnica del commercio conseguiti in un’altra provincia, regione o all’estero a quelli rilasciati in base alla normativa provinciale vigente. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l’equiparazione.”

Art. 22 (Modifica alla legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, “Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del ‘marchio di qualità con indicazione di origine’”)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. La Giunta provinciale può delegare a società controllate, aziende speciali, enti strumentali della Provincia o enti da essa dipendenti la concessione degli aiuti di cui al comma 1. In tal caso la Giunta provinciale assegna al soggetto delegato un finanziamento sulla base di un programma annuale.”

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 23 (Modifiche alla legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, “Ordinamento dell’artigianato”)

(1) Nel comma 6/bis dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, le parole: “entro 24 mesi” sono sostituite dalle parole: “entro il 30 settembre 2023”.

(2) Dopo il comma 21 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“22. Fino al 31 dicembre 2022 gli articoli 32, comma 1/bis, lettera b), e 38, comma 1-bis, e successive modifiche, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1, continuano ad applicarsi a coloro che entro il 30 giugno 2021 hanno frequentato un corso formativo per onicotecnico/onicotecnica o gelatiere/gelatiera di cui agli articoli 31, comma 1, lettera h), e 37, comma 1, lettera f).”

(3) Dopo l’articolo 42 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 42/bis (Condizioni per il riconoscimento dei corsi)

1. I corsi assolti ai sensi dell’accordo Stato Regioni del 12 luglio 2018 sono riconosciuti come requisito professionale ai sensi dell’Art. 25 (, comma 1, a condizione che le conoscenze acquisite durante il corso siano integrate da un anno di praticantato a tempo pieno presso un’azienda del settore e che il richiedente al termine abbia superato un esame per la verifica delle conoscenze e competenze acquisite durante il corso e il praticantato. I contenuti da trasmettere durante l’anno di praticantato, la composizione della commissione d’esame, le modalità dell’esame nonché i suoi contenuti sono definiti mediante decreto del direttore della ripartizione provinciale competente, da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore della presente disposizione.”

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GUIDE ALPINE E GUIDE SCIATORI

Art. 24 (Modifica alla legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, “Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori”)

(1) L’articolo 26 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 26 ((Patrimonio alpinistico)

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle associazioni alpinistiche Alpenverein Südtirol e Club Alpino Italiano sovvenzioni annue forfettarie per le spese di manutenzione di modesta entità dei rifugi alpini. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l’erogazione e la liquidazione delle sovvenzioni, la data di presentazione delle domande e la documentazione richiesta.”

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI

Art. 25 (Modifica alla legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)”

(1) Il primo periodo del comma 8 dell’articolo 27 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, è sostituito dai seguenti periodi: “L’Agenzia opera con personale provinciale, con personale di amministrazioni locali, in posizione di comando o fuori ruolo, o mediante personale assunto direttamente, con contratto a tempo determinato, al quale si applica, salvo diversa previsione dello statuto, il contratto collettivo di riferimento.”

(2) All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e assegnate all’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

[Art. 26 (Modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, “Disposizioni sugli appalti pubblici”)   delibera sentenza

(1) Dopo il comma 13 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono aggiunti i seguenti commi 14 e 15:

“14. Nel caso di procedure di gara per l’affidamento di lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro, le stazioni appaltanti prescindono dal richiedere all’esecutore dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stesse a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere nel corso dell’esecuzione dei lavori, nonché che assicuri le medesime contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, a condizione che il soggetto affidatario sia munito di polizza generica di responsabilità civile.

15. Le stazioni appaltanti possono comunque, in casi eccezionali e previa idonea motivazione, richiedere la polizza di assicurazione di cui al comma 14.”] 3)

massimeCorte costituzionale - sentenza 27 aprile 2023, n. 79 - Azioni necessarie a promuovere la banda larga nel territorio della Provincia – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – giudizio costituzionale – sopravvenienze nel giudizio principale – ius superveniens abrogativo o modificativo della norma impugnata – cessazione della materia del contendere
3)
La Corte Costituzionale con sentenza del 27 aprile 2023, n. 79, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 della legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 27 (Modifiche alla legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, e successive modifiche, le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite dalle parole: “30 giugno 2022”.

TITOLO IV
IGIENE E SANITÀ, BANDA LARGA, TRASPORTI, POLITICHE SOCIALI, ASSISTENZA E BENEFICIENZA, EDILIZIA ABITATIVA

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ

Art. 28 (Modifiche alla legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1) Dopo l’articolo 3/-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 34/ter (Convenzioni con cliniche estere)

1. Qualora l’Azienda Sanitaria non sia in grado di erogare determinate prestazioni sanitarie di alto livello specialistico può stipulare, ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, convenzioni con strutture sanitarie estere al fine di garantire l’erogazione di tali prestazioni. In tal modo si vuole assicurare l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza a tutte le persone residenti in provincia di Bolzano ed iscritte al Servizio sanitario provinciale.

2. La Giunta provinciale definisce le specialità cliniche di alto livello specialistico di cui al comma 1.

3. L’Azienda Sanitaria stabilisce i criteri di invio dei pazienti alle strutture di cui al comma 1 e individua i medici autorizzati all’invio.

4. L’Azienda Sanitaria predispone annualmente, entro il mese di aprile, una relazione sull’attuazione delle convenzioni di cui al comma 1 relativa all’anno precedente e la trasmette al competente Ufficio della Ripartizione provinciale Salute.”

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“3/bis In conformità alla legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40, e successive modifiche, la composizione della commissione deve corrispondere alla consistenza dei tre gruppi linguistici sul territorio provinciale come risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. Uno dei membri della commissione può appartenere anche al gruppo linguistico ladino. Nell’assoluta impossibilità di nominare una commissione secondo dette modalità, l'assessore provinciale alla Salute può autorizzare una deroga alle norme sulla proporzionale etnica.”

(3) L’articolo 51/ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 51/ter (Incarichi di servizi propedeutici alle procedure concorsuali)

1. Nella fase antecedente al reclutamento del personale, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può affidare, nel rispetto delle disposizioni sui contratti pubblici, incarichi per servizi propedeutici alle procedure concorsuali di propria competenza.”

Art. 29 (Modifiche alla legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, “Assistenza farmaceutica”)

(1) Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è soppresso.

(2) Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 9/bis della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è soppresso.

(3) Il comma 3 dell’articolo 9 e il comma 3 dell’articolo 9/bis della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 30 (Modifica alla legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, “Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale”)

(1) Nel comma 7 dell’articolo 13 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, e successive modifiche, le parole: “diretta da un medico con una specializzazione, e un’anzianità di servizio di sette anni in strutture sanitarie pubbliche o private, di cui cinque in una disciplina” sono sostituite dalle parole: “diretta da un medico con anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in una disciplina equipollente e con specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero con anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina”.

Art. 31 (Modifica alla legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 23 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, dopo le parole: “dell’Unione europea” sono inserite le parole: “e della Svizzera”.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Art. 32 (Modifica alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano”)

(1) L’articolo 3 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 3 (Consulta per il sociale)

1. La Consulta per il sociale è istituita come organo consultivo della Giunta provinciale in materia di politiche sociali.

2. La Consulta per il sociale è composta da:

  1. l’assessora/l’assessore competente per le politiche sociali;
  2. una/un rappresentante della Ripartizione Politiche sociali;
  3. una/un rappresentante della Ripartizione Salute;
  4. una/un rappresentante dei Comuni;
  5. una/un rappresentante dei servizi sociali delle comunità comprensoriali;
  6. due rappresentanti delle associazioni interessate;
  7. due rappresentanti dei prestatori di servizi sociali;
  8. una/un rappresentante delle associazioni sindacali;
  9. una/un rappresentante delle associazioni economiche;
  10. due rappresentanti delle strutture formative e di ricerca.

3. La Consulta per il sociale è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura sulla base delle proposte dei settori rappresentati. Sentita la Consulta per il sociale, la Giunta provinciale ne approva il regolamento.

4. La Consulta ha i seguenti compiti:

  1. sottopone alla Giunta provinciale proposte di adeguamento della legislazione provinciale ed esprime pareri sui disegni di legge e sulle proposte di regolamento di esecuzione nel settore sociale;
  2. segue l’elaborazione del Piano sociale provinciale e dei singoli piani di settore e redige pareri sulle proposte;
  3. elabora proposte in merito alle prestazioni sociali;
  4. esprime pareri su tematiche di rilevanza sociale. I/Le componenti della Consulta fungono da interlocutori per tutte le organizzazioni non rappresentate nella Consulta, in particolare per quanto riguarda la normativa e la sua attuazione;
  5. istituisce sezioni che con le loro competenze tecniche supportano la Consulta per il sociale da un punto di vista tecnico.”

CAPO III
BANDA LARGA

Art. 33 (Modifica alla legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, “Promozione della banda larga sul territorio della provincia”)   delibera sentenza

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2, 3, 4, 5 e 6:

“2. La promozione della banda larga nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano tiene conto della mappatura geografica del territorio provinciale realizzata in base alla consultazione pubblicata dalla Giunta provinciale nel periodo 1° luglio 2020 – 31 luglio 2020 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, e successive modifiche, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche; la promozione tiene anche conto della pubblicazione dei risultati di tale mappatura, con cui sono rese note le “zone bianche” nelle quali nessuna impresa ha installato o intende installare una rete ad altissima capacità o realizzare estensioni che garantiscano prestazioni pari ad almeno 1 Gbit/s simmetrico in maniera stabile, continuativa, affidabile e prevedibile per ogni connessione.

3. L’ulteriore promozione della banda larga nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi della presente legge è realizzata a partire da un protocollo, preliminare a un accordo di programma, deliberato dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio dei Comuni, in conformità alle direttive dell’Unione europea e alle norme di legge in materia di telecomunicazioni.

4. L’accordo di programma tra la Provincia e i Comuni, rappresentati dal Consorzio dei Comuni, ha per oggetto le azioni e le misure organizzative necessarie ad attuare le finalità della presente legge attenendosi a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, senza procedere alla costituzione di nuovi apparati o uffici provinciali o di nuove società. In conformità alla sua natura di servizio di interesse economico generale, nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano l’infrastruttura dovrà garantire l’accesso alla rete in regime di concorrenza agli operatori delle telecomunicazioni e la libera scelta degli utenti finali, secondo le norme vigenti in materia di telecomunicazioni.

5. La rete di banda larga, che costituisce servizio di interesse generale per gli utenti intermedi e per gli utenti finali, nelle “zone bianche” sarà progressivamente estesa attraverso un piano di architettura di rete organico e piani di sviluppo assistiti dalle correlate compensazioni economiche da adottare, sulla base delle necessarie disposizioni di legge di spesa, in conformità agli accordi di cui alla presente legge e in osservanza della normativa dell’Unione europea.

6. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono finalizzate a garantire una realizzazione della banda larga nel territorio provinciale che sia completa, organica e aggiornata ai nuovi obiettivi europei in materia di banda larga. Esse stabiliscono la nuova modalità di attuazione della finalità di cui al comma 1 dopo la mappatura geografica del territorio realizzata dalla Giunta provinciale e la relativa pubblicazione, e costituiscono una nuova disciplina rispetto a quella già precedentemente prevista con le disposizioni di cui agli articoli seguenti.”

massimeCorte costituzionale - sentenza 27 aprile 2023, n. 79 - Azioni necessarie a promuovere la banda larga nel territorio della Provincia – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – giudizio costituzionale – sopravvenienze nel giudizio principale – ius superveniens abrogativo o modificativo della norma impugnata – cessazione della materia del contendere

CAPO IV
TRASPORTI

Art. 34 (Modifica alla legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, “Mobilità pubblica”)

(1) L’ articolo 17/bis della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 17/bis (Trasferimento di beni mobili e immobili strumentali ai servizi di trasporto pubblico dall’affidatario cessante all’affidatario subentrante)

1. Il gestore dei servizi di trasporto pubblico uscente è tenuto, anche in caso di rapporti in essere, in scadenza, scaduti o in regime di proroga, a mettere a disposizione dell’affidatario subentrante, individuato tramite gara o affidamento in house, i beni strumentali alla prestazione dei servizi di trasporto su strada, ferroviari, tranviari, funiviari, anche se locati al gestore dei servizi di trasporto pubblico uscente, nonché tutti gli altri beni strumentali che siano stati acquistati interamente tramite finanziamento pubblico, dal momento che tale condizione configura un vincolo di destinazione per tutto il periodo di vita utile del bene ovvero per il termine espressamente indicato con vincolo di destinazione d’uso. Poiché i servizi di trasporto pubblico sono servizi pubblici essenziali che non possono essere interrotti, durante il periodo di trasferimento di 60 giorni di cui al comma 2 il gestore cedente deve continuare a fornire il servizio alle condizioni della concessione in scadenza o scaduta e in regime di proroga, e garantire una transizione senza soluzione di continuità.

2. Fermo restando quanto disposto in merito all’indennizzo dalle leggi provinciali, ai fini del calcolo di eventuali indennizzi o corrispettivi a favore del gestore uscente per la messa a disposizione dei beni strumentali di cui al comma 1 si applica la misura 6, punto 3 e seguenti, dell’allegato A della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 154 del 28 novembre 2019.

3. In caso di mancato trasferimento o di mancata messa a disposizione dei beni entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, tramite posta elettronica certificata (PEC), della relativa richiesta della Provincia, resta fermo il diritto di quest’ultima di procedere alla requisizione in uso ai sensi dell’Art. 835 del Codice civile.”

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA

Art. 35 (Modifiche alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, “Interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. L’unità di valutazione e gli enti gestori dei servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, eseguono visite domiciliari per offrire supporto alle famiglie, per verificare l’adeguatezza dell’assistenza prestata a domicilio e per verificare la permanenza delle condizioni che hanno dato diritto alla prestazione. L’assegno di cura è revocato se la persona beneficiaria o il suo legale rappresentante non acconsente alla verifica della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, o non rende possibili le visite. Le modalità di espletamento delle visite domiciliari sono definite dalla Giunta provinciale.”

(2) Il comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Se nel corso delle visite domiciliari di cui all’articolo 3, comma 2, si riscontra che non è garantita un’adeguata assistenza, o quando vi sono altri motivi che lo rendono opportuno, parte dell’assegno di cura mensile può essere garantito in forma di prestazione di servizi. L’ulteriore erogazione delle prestazioni previste dalla presente legge può essere vincolata all’effettiva fruizione di tali prestazioni di servizi. I relativi criteri sono fissati con la deliberazione di cui all’Art. 12, comma 1.”

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA

Art. 36 (Modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)

(1) Nel secondo periodo del comma 6 dell’articolo 40 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “una abitazione popolare” sono sostituite dalle parole: “volumetria esistente, trasformata in abitazione, anche con cambiamento di destinazione d’uso”.

(2) Dopo il comma 11 dell’articolo 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“12. Il requisito di cui al comma 1, lettera e), non si applica ai successori nell’agevolazione edilizia di cui all’Art. 69, e successive modifiche.”

(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 45/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano qualora il trasferimento avvenga secondo le seguenti modalità:

  1. sulla base del provvedimento giudiziario di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio oppure del provvedimento giudiziario di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
  2. sulla base dell’accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato;
  3. sulla base di un contratto stipulato secondo le disposizioni contenute nel provvedimento di cui alla lettera a) o nell’accordo di cui alla lettera b);
  4. in seguito all’accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concluso davanti all’ufficiale dello stato civile. In tal caso il trasferimento deve avvenire entro i termini e alle condizioni stabilite con regolamento di esecuzione.”

(4) Il comma 5 dell’articolo 46 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è abrogato.

(5) Il comma 3 dell’articolo 47 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è abrogato.

(6) Il comma 4 dell’articolo 47 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“4. I richiedenti devono indicare la consistenza del patrimonio abitativo dei genitori, dei suoceri e dei figli mediante dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sono da indicare anche le abitazioni alienate nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda.”

(7) Il comma 5 dell’articolo 47 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così sostituito:

“5. Con regolamento di esecuzione è stabilito il punteggio da attribuire ai criteri di preferenza di cui ai commi 1 e 2.”

(8) Nel comma 2 dell’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, la parola: “sei” è sostituita dalla parola: “dodici”.

(9) Il comma 5 dell’articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è abrogato.

(10) Nel terzo periodo del comma 6 dell’articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “dai commi 4 e 5” sono sostituite dalle parole: “dal comma 4”.

(11) Nel comma 8 dell’articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le parole: “dei commi 4, 5, 6 e 7” sono sostituite dalle parole: “dei commi 4, 6 e 7”.

(12) Dopo il comma 2/bis dell’articolo 63 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2/ter Le scadenze stabilite dal regolamento di esecuzione in merito all’autorizzazione all'alienazione con trasferimento dell’agevolazione e del vincolo per la presentazione della documentazione tecnica relativa all'abitazione che viene acquistata o costruita sono prorogate, limitatamente al periodo dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario da Covid-19, di ulteriori 6 mesi. La proroga del termine si applica retroattivamente anche alle domande per le quali il termine di cui sopra è scaduto nei sei mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente disposizione.“

(13) Dopo il comma 1 dell’articolo 66/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

„2. In caso di cessazione della convivenza more uxorio con decisione del giudice, trova applicazione l’articolo 66.“

(14) Prima del comma 1 dell’articolo 69 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“01. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di successione nella domanda di agevolazione edilizia per i casi di decesso del richiedente l’agevolazione nel periodo fra la presentazione della domanda e la decorrenza del vincolo sociale.”

(15) Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “e se il suo reddito familiare complessivo non sia superiore a quello della quarta fascia di reddito di cui all’articolo 58, comma 1, lettera d);” sono sostituite dalle parole: “e se il suo reddito familiare complessivo non è superiore a quello della quarta fascia di reddito di cui all’articolo 58, comma 1, lettera d); i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda;”.

(16) Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 71 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: “se sono in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali;” sono sostituite dalle parole: “se sono in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali al momento dell’occupazione dichiarata dell’alloggio,”.

(17) Dopo l’articolo 137 della legge provinciale 17 dicembre 1998 n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 137/bis (Norma transitoria all’articolo 40)

1. La modifica dell’articolo 40, comma 6, della legge provinciale 17 dicembre 1998 n. 13, si applica per le domande di agevolazione edilizia per il fabbisogno abitativo primario già presentate, per le quali il procedimento di approvazione non risulta concluso nel momento dell’entrata in vigore della presente legge.”

(18) Dopo il comma 1 dell’articolo 139 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

“2. Il requisito di cui al comma 5 dell’articolo 46 non si applica più alle domande di agevolazione edilizia per il fabbisogno abitativo primario già presentate, per le quali, al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione, non sia ancora stato emesso il provvedimento di concessione o di esclusione definitivo, nonché per le domande già approvate, per le quali al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione non sia ancora concluso il procedimento per l’erogazione dell’agevolazione o per la restituzione della fideiussione bancaria di cui all’articolo 50-bis, comma 1, della presente legge, e agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche.”

(19) Dopo il comma 2 dell’articolo 139/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

“3. La modifica del termine di cui all’articolo 49, comma 2, della presente legge, si applica anche alle domande di agevolazione edilizia per il fabbisogno abitativo primario già presentate, per le quali, al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, non sia ancora stato emesso il provvedimento di concessione o di esclusione definitivo.”

(20) Dopo il comma 3 dell’articolo 142/bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. L’abrogazione dell’articolo 62, comma 5, si applica alle domande di agevolazione edilizia per il fabbisogno abitativo primario già presentate, per le quali, al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento di annotazione del vincolo sociale non è ancora concluso, nonché per le domande per le quali il vincolo sociale di cui all’articolo 62 sia già intavolato nel libro fondiario.”

(21) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.000.000,00 euro per l’anno 2021, in 1.300.000,00 euro per l’anno 2022 e in 1.300.000,00 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

CAPO VII
ABROGAZIONE DI NORME

Art. 37 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. la lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 e le lettere c), f) e j) del comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche;
  2. l’articolo 4 della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10;
  3. il comma 3 dell’articolo 26 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1;
  4. il comma 5 dell’articolo 19 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, e successive modifiche;
  5. sono abrogati gli ultimi due periodi dell’ultimo paragrafo del punto “B. Standard urbanistici per i piani urbanistici” delle misure relative al settore “3. Sviluppo degli insediamenti ed edilizia abitativa” del capitolo III “Obiettivi e misure” dell’allegato alla legge provinciale 18 gennaio 1995, n. 3.

TITOLO V
NORME FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 38 (Disposizioni finanziarie)

(1) Salvo quanto previsto agli articoli 3 e 36, all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

(2) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 39 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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