1. La concessione della misura di sostegno di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati ai pertinenti capitoli del bilancio finanziario provinciale. Nel caso in cui i mezzi finanziari messi a disposizione siano insufficienti a soddisfare tutte le domande degli aventi diritto, le domande saranno archiviate d’ufficio.