(1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8, di seguito denominata legge provinciale, il contenuto e la gestione dell’elenco provinciale degli operatori e delle operatrici dell’agricoltura sociale, di seguito denominato elenco provinciale, istituito presso la Ripartizione provinciale Agricoltura, e definisce i requisiti soggettivi e oggettivi per l’iscrizione.