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Delibera 20 aprile 2021, n. 353
COVID-19 – Sussidi alle imprese agricole e modifica transitoria della deliberazione n. 42 del 19.01.2016

...omissis...

1. Sono approvati i criteri “COVID-19 – Sussidi alle imprese agricole” di cui all’allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2. I criteri di cui al punto 1 si applicano alle domande presentate dal giorno della loro approvazione fino al 30 settembre 2021.

3. I sussidi alle imprese agricole previsti dai criteri di cui al punto 1 sono concessi nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, sulla base del regime quadro notificato dallo Stato alla Commissione europea (c.d. regime “ombrello”), come aiuti di Stato SA.57021 (2020/N), modificati con SA.58547, SA.59655 e da ultimo con SA.59827.

4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, dei “Criteri per la concessione di aiuti a sostegno del benessere e della salute animale” di cui all’Allegato della deliberazione della Giunta provinciale n. 42 del 19 gennaio 2016, limitatamente all’anno 2021, ai fini della presentazione delle domande per la concessione dei predetti aiuti si applica la seguente disposizione: “Le domande di aiuto possono essere presentate all’Ufficio Zootecnia della Ripartizione provinciale Agricoltura anche dopo l’inizio dell’attività di pascolo, ma devono comunque pervenire entro il 17 settembre 2021”.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

ALLEGATO A

COVID-19 – Sussidi alle imprese agricole

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni in attuazione di quanto previsto dall’articolo 20/septies della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”, e successive modifiche.

2. Le agevolazioni in forma di sussidi sono concesse quali aiuti di importo limitato ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

Articolo 2
Oggetto del sussidio

1. Oggetto del sussidio è l’integrazione del reddito derivante dalle attività agricole e connesse che sono state pesantemente colpite dagli effetti della crisi dovuta all’epidemia di COVID-19.

Articolo 3
Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese agricole iscritte all’anagrafe provinciale delle imprese agricole, identificate tramite codice fiscale o partita IVA, che svolgevano al 31 marzo 2021 e svolgono al momento della presentazione della domanda, in Alto Adige, una o più delle seguenti attività:

a) attività agrituristiche ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, esercitate da imprese iscritte nell’elenco comunale di cui all’articolo 8, comma 4, della stessa legge provinciale;

b) trasformazione e commercializzazione ai sensi dell’articolo 2, numeri 6 e 7, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, di prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE da parte di produttori primari (vendita diretta) in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

c) attività di ortofloricoltura esercitate da giardinieri e giardiniere iscritti al relativo albo professionale e nel registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), oppure attività di cui alla lettera b) che hanno conseguito un fatturato minimo superiore a 200.000,00 euro nell’anno 2019.

Articolo 4
Requisiti

1. I beneficiari di cui all’articolo 3, comma 1, devono soddisfare i requisiti richiesti alle microimprese di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

2. L’impresa agricola deve avere iniziato l’attività prima del 1° aprile 2021.

3. L’impresa agricola deve avere, in base all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, un reddito imponibile non superiore a 50.000,00 euro (Quadro RN della dichiarazione dei redditi), considerando che:

a) nel caso di imprese individuali il reddito imponibile corrisponde alla somma dei redditi imponibili di cui al quadro RN della dichiarazione dei redditi;

b) nel caso di società il reddito imponibile corrisponde alla somma dei redditi imponibili di cui al quadro RN, cui devono essere aggiunti i compensi co.co.co. dei soci, che in sede di determinazione del reddito erano stati portati in detrazione.

4. Le imprese agricole che hanno iniziato l’attività dopo il 1° ottobre 2019 devono aver realizzato, nelle attività interessate dalla crisi da COVID-19 di cui all’articolo 3, comma 1, un fatturato medio minimo pari a 500 euro al mese, esclusi i periodi nei quali l’attività non poteva essere svolta a causa delle disposizioni Covid-19. Questi beneficiari non devono dimostrare di aver subito una riduzione del fatturato.

5. I sussidi sono concessi alle seguenti condizioni:

a) un calo del fatturato di almeno il 30 per cento nel semestre tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto al semestre 1° ottobre 2019 – 31 marzo 2020 negli ambiti di attività di cui all’articolo 3, comma 1. Il fatturato è definito come la somma delle fatture e ricevute emesse nonché dei corrispettivi giornalieri, indipendentemente dall’incasso dei relativi importi;

b) se il calo di fatturato non raggiunge l’importo del sussidio di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), il sussidio non viene erogato;

c) qualora l’impresa richiedente abbia dovuto sospendere l’attività per più di 30 giorni tra il 1° ottobre 2019 e il 31 marzo 2020, per motivi documentati dovuti a forza maggiore o gravi motivi, il rispettivo fatturato in cifre può essere desunto dai documenti contabili dell’anno precedente;

d) un fatturato totale massimo di 200.000,00 euro nell’anno 2019 per le imprese richiedenti che svolgono le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e di 400,000,00 euro nell’anno 2019 per le imprese richiedenti che svolgono l’attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), sempre riferito alla medesima partita IVA.

Articolo 5
Esclusione

1. Sono escluse dalle agevolazioni:

a) le imprese agricole che non rientrano tra le microimprese ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014;

b) le imprese agricole di cui all’articolo 3, comma 1, il cui fatturato relativo alle attività interessate dalla crisi da COVID-19 nell’anno 2019 è stato inferiore al 20 per cento del fatturato totale dell’azienda nel medesimo anno;

c) le imprese che al 31.12.2019 risultavano in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014; in deroga a quanto precede, alle microimprese si applica quanto disposto dalla lettera c) bis del punto 22 della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863, e successive modifiche;

d) le imprese che non hanno adempiuto all’obbligo di cui all’articolo 12, comma 1, dell’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 355 del 19 maggio 2020, o le imprese nei confronti delle quali durante i controlli a campione è stata accertata una irregolarità ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del medesimo allegato.

2. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica alle imprese che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Articolo 6
Ammontare dell’agevolazione

1. Il sussidio è concesso nella seguente misura:

a) 3.000,00 euro per le imprese richiedenti di cui all’articolo 4, comma 4, che hanno iniziato l’attività dopo il 1° ottobre 2019;

b) 5.000,00 euro per le imprese richiedenti che svolgono le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), che nel semestre 1° ottobre 2020 – 31 marzo 2021 hanno subito, per tali attività, una riduzione del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto al semestre 1° ottobre 2019 – 31 marzo 2020;

c) 10.000,00 euro per le imprese richiedenti che svolgono le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), che nel semestre 1° ottobre 2020 – 31 marzo 2021 hanno subito, per tali attività, una riduzione del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto al semestre 1° ottobre 2019 – 31 marzo 2020.

Articolo 7
Presentazione delle domande

1. La domanda va presentata esclusivamente online, tramite il servizio di e-government dell’Amministrazione provinciale “COVID-19 – Sussidi alle imprese agricole”, entro il 30 settembre 2021.

2. Può essere presentata un’unica domanda per partita IVA.

3. La domanda non è ammissibile nel caso in cui, per la medesima partita IVA, venga presentata domanda di sussidio ai sensi dei criteri “COVID-19 – Sussidi alle piccole imprese” di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 307 del 30.03.2021 o ai sensi dei futuri criteri gli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”.

4. Quale data di presentazione vale quella in cui la domanda viene registrata dal sistema. La domanda si considera presentata regolarmente se il/la richiedente riceve dal sistema la relativa conferma; quest’ultima è inviata dal sistema tramite e-mail subito dopo l’invio della domanda. Tutte le comunicazioni saranno inviate al/alla richiedente e agli eventuali intermediari, qualora la domanda sia presentata tramite questi ultimi.

5. L’accesso ai servizi di e-government da parte sia dei/delle richiedenti sia dei soggetti da essi autorizzati avviene esclusivamente mediante il Servizio Pubblico di Identità Digitale (SPID).

6. Il/La richiedente deve attestare con propria dichiarazione la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per poter beneficiare dei sussidi di cui ai presenti criteri.

Articolo 8
Istruttoria delle domande

1. L’ufficio provinciale competente evade le domande in ordine cronologico di presentazione, sulla base delle dichiarazioni fornite dai/dalle richiedenti.

Articolo 9
Concessione del sussidio

1. La concessione del sussidio è disposta con decreto del direttore di ripartizione delegato/della direttrice di ripartizione delegata e competente per materia.

Articolo 10
Liquidazione del sussidio

1. La liquidazione del sussidio spettante è disposta dal direttore/dalla direttrice dell’ufficio provinciale competente sulla base di quanto dichiarato nella domanda di sussidio.

Articolo 11
Clausola di salvaguardia

1. La concessione dei sussidi di cui ai presenti criteri avviene fino alla concorrenza delle risorse stanziate sugli appositi capitoli di bilancio. In caso di insufficienza dei mezzi finanziari messi a disposizione le domande potranno essere archiviate d’ufficio.

Articolo 13
Controlli e sanzioni

1. L’ufficio competente effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande approvate e svolge inoltre accertamenti su tutti i casi che ritiene opportuno controllare.

2. L’individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio dall’elenco dei sussidi liquidati nell’anno di riferimento.

3. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari non abbiano presentato dichiarazioni false o attestanti cose non vere, ovvero non abbiano omesso di fornire informazioni dovute.

4. L’ufficio competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali saranno sottoposti al controllo. Detti termini non possono superare i sei mesi dalla comunicazione. Con la stessa comunicazione i beneficiari sono invitati a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Se necessario, il controllo potrà essere effettuato anche mediante sopralluogo.

5. Tenendo conto di quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici e ferme restando le eventuali sanzioni penali, l’accertata violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri comporta la revoca del sussidio e l’obbligo di restituzione.

6. L’importo da restituire ammonta a una volta e mezza l’importo del sussidio indebitamente percepito, cui devono sommarsi gli interessi legali calcolati sull’importo del sussidio dalla data della sua erogazione.

Articolo 14
Applicazione

1. I presenti criteri si applicano alle domande presentate dal giorno della loro approvazione fino al 30 settembre 2021.

 

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