In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

s) Decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2021, n. 151)
Regolamento di esecuzione sulle modalità di funzionamento della conferenza di servizi

1)
Pubblicato nel B.U.  22 aprile 2021, n. 16.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento determina le modalità di funzionamento della conferenza di servizi, nel rispetto dei principi della certezza dei tempi della conferenza e della partecipazione degli interessati al procedimento, e disciplina i regimi del silenzio assenso e del dissenso espressi in sede di conferenza.

(2) Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le strutture organizzative della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata “Provincia”, alle aziende, agli enti e alle agenzie da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, agli ulteriori soggetti di diritto pubblico e privato indicati nell’articolo 1/ter della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, nonché agli enti locali e ai soggetti che gestiscono direttamente o in concessione servizi pubblici locali ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento si intende:

  1. per “conferenza di servizi preliminare”: la conferenza che ha lo scopo di indicare alla persona richiedente, prima della presentazione di un’istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati;
  2. per “conferenza di servizi istruttoria”: la conferenza che ha come finalità quella di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati;
  3. per “conferenza di servizi decisoria”: la conferenza che deve obbligatoriamente essere convocata quando per la conclusione del procedimento è necessario acquisire almeno due atti di assenso, pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, ovvero quando l’attività del privato è subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche;
  4. per “svolgimento in forma simultanea e in modalità sincrona”: lo svolgimento della conferenza che vede la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti;
  5. per “svolgimento in forma semplificata e in modalità asincrona”: lo svolgimento della conferenza in via telematica e in modalità asincrona, ovvero senza una riunione collegiale, con invio telematico, secondo le disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale, di comunicazioni, istanze, relativa documentazione e atti di assenso.

Art. 3 (Tipi di conferenza di servizi)

(1) Il presente regolamento disciplina tre tipi di conferenza di servizi:

  1. la conferenza di servizi preliminare;
  2. la conferenza di servizi istruttoria;
  3. la conferenza di servizi decisoria.

Art. 4 (Conferenza di servizi preliminare)

(1) La conferenza di servizi preliminare può essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta motivata della persona interessata, per valutare istanze o progetti preliminari di particolare complessità, progetti riguardanti insediamenti produttivi di beni e servizi oppure la realizzazione di opere pubbliche, al fine di indicare alla persona richiedente, prima della presentazione di un’istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati.

(2) La richiesta motivata della persona interessata deve essere corredata da uno studio di fattibilità.

(3) Nel caso in cui venga valutata la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.

(4) La conferenza di servizi preliminare si svolge in forma semplificata con l’abbreviazione dei termini fino alla metà.

(5) L’amministrazione procedente, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta motivata della persona interessata, può indire la conferenza preliminare invitando tutte le amministrazioni interessate.

(6) Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dalla persona interessata.

(7) Qualora la persona interessata presenti quindi l’istanza o il progetto definitivo, l’amministrazione procedente può indire la conferenza di servizi in funzione decisoria in modalità simultanea. Nell’ambito di tale conferenza le amministrazioni coinvolte possono motivatamente modificare o integrare le determinazioni assunte in sede di conferenza preliminare, ma solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

Art. 5 (Conferenza di servizi istruttoria)

(1) La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di un’altra pubblica amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.

(2) La conferenza di servizi si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, oppure con le modalità ritenute opportune dall'amministrazione procedente, sempre nel rispetto dei principi di semplificazione e non aggravamento del procedimento.

(3) L'amministrazione procedente comunica, secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, alle altre amministrazioni interessate:

  1. l'oggetto della determinazione da assumere, la documentazione e le credenziali per l'accesso telematico;
  2. il termine perentorio, non superiore a 15 giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti;
  3. il termine perentorio, non superiore a 45 giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte si devono esprimere in merito all'oggetto della conferenza. Nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, alla tutela dal rischio idrogeologico, alla tutela del patrimonio culturale, storico-artistico e paesaggistico, alla tutela della salute nonché alla pubblica sicurezza e all'incolumità delle persone, il predetto termine è fissato in 90 giorni. Sono fatti salvi i termini diversi stabiliti da disposizioni normative.

(4) Per progetti di partenariato pubblico privato presentati ai sensi dell’articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, la Ripartizione competente per la materia oggetto della proposta di partenariato, accertata l’ammissibilità e la completezza della documentazione presentata ai sensi del medesimo decreto, può indire, secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, una conferenza preliminare finalizzata ad ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla dichiarazione di fattibilità tecnica ed economica del progetto proposto. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dal soggetto proponente. La conferenza di servizi si esprime entro il termine di 90 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità della documentazione presentata. La conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, in merito al progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. La presente disciplina può applicarsi anche a progetti di particolare complessità per i quali è prevista la presentazione di uno studio di fattibilità, i cui contenuti sono definiti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche.

Art. 6 (Conferenza di servizi decisoria)

(1) La conferenza di servizi decisoria è necessariamente indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, valutazioni tecniche, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi sia da diverse strutture organizzative della stessa amministrazione sia da diverse amministrazioni.

(2) La conferenza di servizi è convocata dall'amministrazione procedente anche su richiesta del privato, quando l'esercizio di una sua attività sia subordinato a più atti di assenso, comunque denominati, resi sia da diverse strutture organizzative della stessa amministrazione sia da diverse amministrazioni.

(3) La conferenza decisoria si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, fatti salvi i casi di cui all'articolo 7, comma 1.

(4) L'amministrazione procedente indice la conferenza entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda nel caso di procedimento ad istanza di parte, comunicando alle altre amministrazioni interessate:

  1. l'oggetto della determinazione da assumere, la relativa documentazione e le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
  2. il termine perentorio, non superiore a 15 giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti;
  3. il termine perentorio, non superiore a 45 giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte si devono esprimere in merito all'oggetto della conferenza. Nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, alla tutela dal rischio idrogeologico, alla tutela del patrimonio culturale, storico-artistico e paesaggistico, alla tutela della salute nonché alla pubblica sicurezza e all'incolumità delle persone, il predetto termine è fissato in 90 giorni. Sono fatti salvi i termini diversi stabiliti da disposizioni normative;
  4. la data, da stabilire entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), in cui deve avere luogo l'eventuale riunione in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e seguenti, nel caso in cui la conferenza semplificata non sia giunta ad una determinazione univoca e inequivoca.

(5) Entro il termine perentorio di cui al comma 4, lettera c), le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni in merito all'oggetto della conferenza. L'assenso o il dissenso devono essere congruamente motivati e, ove possibile, devono essere indicate le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale, ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

(6) La mancata comunicazione della determinazione nel termine perentorio di cui al comma 4, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione non adeguatamente motivata equivalgono ad assenso senza condizioni. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.

(7) Scaduto il termine perentorio di cui al comma 4, lettera c), entro cinque giorni lavorativi l'amministrazione procedente:

  1. adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, oppure qualora ritenga, sentiti i privati interessati e le altre amministrazioni coinvolte, che le condizioni o prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso, possano essere accolte; la determinazione così adottata sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate;
  2. adotta la determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza, qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso ritenuti non superabili. Nei procedimenti ad istanza di parte la determinazione di conclusione negativa produce l'effetto di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di cui all'articolo 11/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche; l'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 4; dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza;
  3. fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 4, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 7.

Art. 7 (Svolgimento della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona)

(1) L'amministrazione procedente può indire direttamente la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, con la partecipazione contestuale, anche in via telematica, delle amministrazioni coinvolte, nei seguenti casi:

  1. ove lo ritenga necessario in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere; la determinazione va adeguatamente motivata;
  2. su richiesta motivata del privato interessato o di una delle altre amministrazioni coinvolte.

(2) La prima riunione della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data preventivamente comunicata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera d), ovvero entro 45 giorni dalle comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 4, lettere a) e b). Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

(3) I lavori della conferenza si concludono entro 45 giorni dalla data della prima riunione. Nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, alla tutela dal rischio idrogeologico, alla tutela del patrimonio culturale, storico-artistico e paesaggistico, alla tutela della salute nonché alla pubblica sicurezza e all'incolumità delle persone, il predetto termine è fissato in 90 giorni. Sono fatti salvi i termini diversi stabiliti da disposizioni normative.

(4) Ciascuna amministrazione o ciascun ente coinvolto è rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione o dell'ente stesso.

(5) Entro il termine stabilito dal comma 3 per la conclusione dei lavori della conferenza, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti; si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni coinvolte la cui/il cui rappresentante non abbia partecipato alle sedute ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione o abbia espresso un dissenso non motivato.

(6) La determinazione sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni e degli enti di cui all'articolo 1, comma 2.

(7) Nel caso di approvazione unanime da parte di tutte le amministrazioni coinvolte, la determinazione positiva è immediatamente efficace.

(8) Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, alla tutela dal rischio idrogeologico, alla tutela del patrimonio culturale, storico-artistico e paesaggistico, alla tutela della salute nonché alla pubblica sicurezza e all'incolumità delle persone, possono proporre opposizione al Presidente della Provincia, purché abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza.

(9) Il Presidente della Provincia indice, entro cinque giorni dal ricevimento dell'opposizione, una riunione con tutte le amministrazioni coinvolte per individuare una soluzione condivisa.

(10) Raggiunta l'intesa, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata.

(11) Se all'esito della riunione non viene raggiunta un'intesa, la questione va rimessa alla Giunta provinciale.

(12) Nel caso di determinazione di conclusione negativa della conferenza trova applicazione l'articolo 11/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 8 (Rinvio)

(1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

(2) Salvo diversa previsione, tutti i rinvii a disposizioni normative operati dal presente regolamento hanno carattere dinamico e si intendono riferiti alle disposizioni normative nella loro versione vigente.

Art. 9 (Norme transitorie e finali)

(1) Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti avviati dopo la sua entrata in vigore.

(2) Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 6 è in facoltà dell'amministrazione procedente adottare lo strumento della conferenza semplificata con le seguenti modificazioni:

  1. tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 60 giorni;
  2. al di fuori dei casi di cui all'articolo 6, comma 7 lettere a) e b) l'amministrazione procedente svolge, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni una riunione in via telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 8 del presente Regolamento, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

(3) Nei casi di cui agli articoli 1 e 2 del D.L 16 luglio 2020, n. 76 come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di 60 giorni dalla richiesta.

Art. 10 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActiona) Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 settembre 1989, n. 26
ActionActionc) Legge provinciale19 marzo 1991, n. 6
ActionActiond) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 giugno 1994, n. 20
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 luglio 2006, n. 34
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 27 ottobre 2010 , n. 39
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia11 gennaio 2011 , n. 2
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 15 aprile 2013, n. 10
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2014, n. 13
ActionActionl) Legge provinciale 4 maggio 2016, n. 9
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2016, n. 31
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 18 maggio 2017, n. 19
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 31 maggio 2018, n. 15
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 21 marzo 2019, n. 6
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2019, n. 7
ActionActionr) Decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4
ActionActions) Decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2021, n. 15
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Definizioni)
ActionActionArt. 3 (Tipi di conferenza di servizi)
ActionActionArt. 4 (Conferenza di servizi preliminare)
ActionActionArt. 5 (Conferenza di servizi istruttoria)
ActionActionArt. 6 (Conferenza di servizi decisoria)
ActionActionArt. 7 (Svolgimento della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona)
ActionActionArt. 8 (Rinvio)
ActionActionArt. 9 (Norme transitorie e finali)
ActionActionArt. 10 (Entrata in vigore)
ActionActiont) Decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2022, n. 9
ActionActionu) Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2022, n. 23
ActionActionv) Decreto del Presidente della Provincia 6 dicembre 2022, n. 28
ActionActionw) Decreto del Presidente della Provincia 26 maggio 2023, n. 11
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico