(1) Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti avviati dopo la sua entrata in vigore.
(2) Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 6 è in facoltà dell'amministrazione procedente adottare lo strumento della conferenza semplificata con le seguenti modificazioni:
(3) Nei casi di cui agli articoli 1 e 2 del D.L 16 luglio 2020, n. 76 come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di 60 giorni dalla richiesta.