(1) La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di un’altra pubblica amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.
(2) La conferenza di servizi si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, oppure con le modalità ritenute opportune dall'amministrazione procedente, sempre nel rispetto dei principi di semplificazione e non aggravamento del procedimento.
(3) L'amministrazione procedente comunica, secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, alle altre amministrazioni interessate:
- l'oggetto della determinazione da assumere, la documentazione e le credenziali per l'accesso telematico;
- il termine perentorio, non superiore a 15 giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti;
- il termine perentorio, non superiore a 45 giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte si devono esprimere in merito all'oggetto della conferenza. Nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, alla tutela dal rischio idrogeologico, alla tutela del patrimonio culturale, storico-artistico e paesaggistico, alla tutela della salute nonché alla pubblica sicurezza e all'incolumità delle persone, il predetto termine è fissato in 90 giorni. Sono fatti salvi i termini diversi stabiliti da disposizioni normative.
(4) Per progetti di partenariato pubblico privato presentati ai sensi dell’articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, la Ripartizione competente per la materia oggetto della proposta di partenariato, accertata l’ammissibilità e la completezza della documentazione presentata ai sensi del medesimo decreto, può indire, secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, una conferenza preliminare finalizzata ad ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla dichiarazione di fattibilità tecnica ed economica del progetto proposto. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dal soggetto proponente. La conferenza di servizi si esprime entro il termine di 90 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità della documentazione presentata. La conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, in merito al progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. La presente disciplina può applicarsi anche a progetti di particolare complessità per i quali è prevista la presentazione di uno studio di fattibilità, i cui contenuti sono definiti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche.