In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera 30 marzo 2021, n. 289
COVID-19 – Sussidi a favore di palestre, centri fitness e corsi di danza

ALLEGATO A

COVID-19 – Sussidi a favore di palestre, centri fitness e corsi di danza

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni in forma di sussidio in attuazione di quanto previsto dall’articolo 20/septies della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”, e successive modifiche.

2. I sussidi di cui ai presenti criteri sono concessi ai sensi del regime quadro di cui al decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77. Il regime quadro è stato notificato alla Commissione europea con il numero SA. 57021, modificato con SA.58547, SA.59655 e, da ultimo, SA.59827, e approvato dalla Commissione con le decisioni C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (approvazione della “notifica ombrello”), C(2020) 6341 dell’11 settembre 2020, C(2020) 9121 del 10 dicembre 2020 e C(2020) 9300 del 15 dicembe 2020, fatta salva la decisione della Commissione stessa sulla notifica da inoltrare relativamente alla modifica di cui alla comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021.

Articolo 2
Finalità

1. Scopo del sussidio è la parziale copertura dei costi fissi di cui all’articolo 4, sostenuti dai soggetti di cui all’articolo 3 operanti nei settori ivi previsti, che a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno subito un lungo periodo di chiusura dell’attività registrando una significativa contrazione del volume d’affari, anche oltre il periodo di lockdown generale.

Articolo 3
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei sussidi di cui ai presenti criteri le lavoratrici e i lavoratori autonomi, le imprese individuali, le società di persone o di capitali, di seguito denominati cumulativamente imprese, che svolgono in provincia di Bolzano una o più attività tra quelle indicate ai commi 2 e 3. Tali attività devono essere svolte quale attività principale e il fatturato da esse derivante deve rappresentare almeno il 70 per cento del fatturato totale dell’impresa richiedente.

2. Hanno diritto a richiedere i sussidi le imprese che svolgono una delle seguenti attività:

a) gestione di palestre – codice ATECO 93.13.00;

b) corsi sportivi – codice ATECO 85.51.00, limitatamente ai corsi sportivi svolti nell’ambito di palestre e centri fitness;

c) corsi di danza – codice ATECO 85.52.01.

3. Hanno inoltre diritto a richiedere i sussidi le imprese che svolgono attività diverse da quelle di cui al comma 2, ma riconducibili per tipologia alle stesse e comunque strettamente attinenti alla categoria delle attività motorie svolte in ambienti chiusi, quali yoga o pilates, purché tali imprese abbiano dovuto sospendere la propria attività secondo le specifiche disposizioni previste per le imprese di cui al comma 2.

4. I beneficiari di cui al presente articolo devono soddisfare i requisiti previsti per le grandi, medie o piccole imprese di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché i seguenti ulteriori requisiti:

a) in base all’ultima dichiarazione dei redditi presentata (relativa all’esercizio 2019), avere ricavato almeno il 70 per cento del fatturato dall’attività o dalle attività per cui viene richiesto il sussidio; tale fatturato non deve essere inferiore a 30.000,00 euro. Qualora il richiedente abbia sospeso la propria attività nell’anno 2019 per più di 30 giorni a causa di malattia, congedo parentale, inutilizzabilità dell’immobile o per altri gravi motivi, i requisiti di cui al presente comma verranno verificati sulla base della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;

b) aver subito un calo del fatturato di almeno il 40 per cento nel periodo complessivo marzo, aprile, maggio, novembre e dicembre 2020, rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente. Il fatturato è definito come la somma delle fatture, delle ricevute e degli incassi giornalieri emessi, indipendentemente dall’incasso dei relativi importi. Sono esclusi gli importi derivanti dalla cessione di cespiti. Sono altresì considerate ai fini della determinazione del fatturato del suddetto periodo le agevolazioni, le indennità e le eventuali altre erogazioni connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 concesse a fondo perduto dalla Provincia Autonoma di Bolzano o da altri enti pubblici, anche se non ancora liquidate. Qualora il richiedente abbia sospeso la propria attività nell’anno 2019 per più di 30 giorni a causa di malattia, congedo parentale, inutilizzabilità dell’immobile o per altri gravi motivi, il raffronto verrà fatto con ill fatturato dell’anno precedente.

5. I richiedenti che hanno iniziato l’attività di cui ai commi 2 o 3 a decorrere dal 1° gennaio 2019 possono beneficiare del sussidio anche a prescindere dai requisiti del fatturato minimo di 30.000 euro di cui al comma 4, lettera a), e del calo di fatturato pari ad almeno il 40 per cento di cui al comma 4, lettera b).

6. Sono escluse dai sussidi:

a) le imprese che al 31 dicembre 2019 si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014). In deroga a quanto precede, i sussidi possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché tali imprese non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

b) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

c) le imprese che prima del 31 dicembre 2019 risultavano in liquidazione, in quanto l’attività ordinaria risultava interrotta a causa di eventi diversi da quelli determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;

d) le imprese che hanno ottenuto un sussidio ai sensi dei criteri “COVID-19 – Sussidi alle piccole imprese” di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale 15 aprile 2020, n. 270, se tale sussidio è almeno pari al 50 per cento dei costi fissi di cui all’articolo 4.

Articolo 4
Costi fissi ammissibili

1. 1. Ai fini della determinazione del sussidio si considerano i seguenti costi fissi di cui all’ultima dichiarazione dei redditi presentata (relativa all’esercizio 2019):

1. Utenze energia elettrica

2. Spese riscaldamento

3. Acquisto energia da terzi

4. Utenze acqua

5. Utenze gas

6. Spese telefoniche

7. Spese postali

8. Assicurazioni

9. Assicurazioni autoveicoli

10. Assicurazioni obbligatorie

11. Assicurazioni obbligatorie autoveicoli

12. Pubblicità e promozioni

13. Servizio elaborazione dati/consulenza fiscale/gestione del personale

14. Spese vigilanza

15. Canoni franchising

16. Studi e ricerche

17. Spese pulizie

18. Tassa sui rifiuti

19. Servizi bancari

20. Rifiuti

21. Rifiuti speciali

22. Spese accessorie locazione

23. Spese manutenzione software

24. Spese gestione sito internet

25. Aggiornamento professionale

26. Sp.certificazioni/orientam/ricerca

27. Servizi per il personale

28. Spese per sanificazione

29. Mensa dipendenti

30. Compensi per elaborazione dati

31. Spese manutenzione beni aziendali

32. Spese manutenzione beni propri

33. Spese manutenzione auto

34. Spese manutenzione beni di terzi

35. Spese manutenzione auto di terzi

36. Spese manutenzione fabbricati

37. Spese manutenzione fabricati di terzi

38. Spese condominiali imm.strum.

39. Locazioni passive immobili

40. Spese condominiali immobili di terzi

41. Canoni leasing immobili

42. Affitti passivi d’azienda

43. Affitti passivi azienda (immobili)

44. Concessioni spazi/tempi pubbl.

45. Canone leasing finanziario

46. Canone leasing finanz. autoveicoli

47. Leasing operativo

48. Leasing operativo autoveicoli

49. Locazioni passive altri beni

50. Locazioni passive autoveicoli

51. Diritti di utenza software/diritti annuali per sistemi di prenotazione

52. Interessi leasing immobili

53. Interessi leasing finanziario

54. Interessi (finanziamenti leasing ante 17.6.2016)

55. Interessi leasing finanz. autoveicoli

56. Ammortamenti beni immateriali

57. Ammortamenti costi pluriennali

58. Ammortamento avviamento

59. Ammortamento marchi d’impresa

60. Ammortamento beni materiali

61. Ammortamento autoveicoli

62. Ammortamenti fabbricati strumentali

63. Altre tasse

64. Tributi locali

65. T.A.S.I.

66. Tasse di circolazione

67. Tasse automobilistiche

68. Tasse concessioni governative

69. Tasse di concessione P.Iva.

70. Imposte di bollo

71. Imposte di bollo virtuale

72. IMU beni strumentali

73. Altre imposte

74. Contributi associativi

75. Quote annuali ordine o collegio prof.

76. Altri oneri di gestione

77. Diritti camerali

78. Valori bollati

79. Spese immobili dati in locazione

80. Spese condominiali imm. civili

81. Oneri bancari

82. Interessi passivi su finanziamenti

83. Interessi passivi su fin. per autoveicoli

2. Sono esclusi i costi per le autovetture e i mezzi di trasporto a uso promiscuo.

3. Sono esclusi in ogni caso i costi riferiti alle imposte sul reddito e sul patrimonio, tranne l’imposta sulle attività produttive.

4. Tutti i costi vanno considerati al netto di eventuali agevolazioni richieste per gli stessi.

Articolo 5
Ammontare del sussidio

1. Il sussidio è concesso nella seguente misura:

a) 40 per cento dei costi fissi annuali di cui all’articolo 4, nel caso di un calo di fatturato complessivo dell’impresa compreso fra il 40 e il 50 per cento nel periodo marzo, aprile, maggio, novembre e dicembre 2020, rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente;

b) 60 per cento dei costi fissi annuali di cui all’articolo 4, nel caso di un calo di fatturato complessivo dell’impresa superiore al 50 per cento e fino ad un massimo del 60 per cento nel periodo marzo, aprile, maggio, novembre e dicembre 2020, rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente;

c) 70 per cento dei costi fissi annuali di cui all’articolo 4, nel caso di un calo di fatturato complessivo dell’impresa superiore al 60 per cento nel periodo marzo, aprile, maggio, novembre e dicembre 2020, rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente;

2. Per i richiedenti che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019 il sussidio è determinato nella misura del 40% dei costi fissi di cui all’articolo 4, risultanti dalla contabilità d’impresa e relativi al 2020.

3. Il sussidio non potrà comunque superare i seguenti limiti:

a) 80.000,00 euro per impresa autonoma o associata ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;

b) 100.000,00 euro complessivi nel caso di più imprese collegate ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, qualora appartenenti ad un gruppo di imprese.

Articolo 6
Presentazione delle domande

1. La domanda va compilata utilizzando il modulo predisposto dalla Ripartizione provinciale Economia e inviata, entro il 14 maggio 2021 in formato PDF tramite un’unica comunicazione PEC, alla casella di posta elettronica certificata della Ripartizione stessa. La domanda deve riportare il numero e la data della marca da bollo. Il richiedente dichiara di utilizzare la suddetta marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione. In caso di firma mancante, la domanda non è valida.

2. Il richiedente deve rendere una dichiarazione in cui attesta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per poter beneficiare dei sussidi di cui ai presenti criteri.

Articolo 7
Istruttoria delle domande

1. L’ufficio provinciale competente evade le domande in ordine cronologico di presentazione.

2. Le domande pervenute dopo il termine di cui all’articolo 6, comma 1, sono archiviate d’ufficio.

3. Sono inoltre archiviate d’ufficio le domande incomplete, qualora non vengano integrate entro il termine massimo di 15 giorni dalla relativa richiesta.

Articolo 8
Concessione e liquidazione del sussidio

1. La concessione del sussidio o l’eventuale rigetto della domanda sono disposti con decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Ecomonia.

2. La liquidazione del sussidio è disposta dal direttore/dalla direttrice dell’ufficio provinciale competente per l’istruttoria, sulla base di quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di sussidio.

Articolo 9
Obblighi

1. Il beneficiario deve mettere a disposizione dell’ufficio provinciale competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione del sussidio.

2. Il beneficiario si impegna a restituire la parte del sussidio percepito che eventualmente ecceda il totale dei costi fissi di cui all’articolo 4, relativi all’intero anno 2020, maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione del sussidio stesso.

Articolo 10
Controlli e sanzioni

1. L’ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno l’8 per cento delle domande ammesse. Svolge inoltre controlli in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto opportuno.

2. L’individuazione delle domande da sottoporre a controllo a campione avviene mediante sorteggio dall’elenco dei sussidi liquidati nell’anno di riferimento.

3. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o non veritieri o che non abbiano omesso di fornire informazioni dovute.

4. L’ufficio provinciale competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo stesso. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Se necessario, il controllo potrà essere effettuato anche mediante un sopralluogo.

5. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, la violazione accertata delle disposizioni di cui ai presenti criteri comporta la revoca del sussidio e l’obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione. L’intero procedimento di controllo deve concludersi entro il termine di 180 giorni dell’avvio del procedimento stesso.

Articolo 11
Clausola di salvaguardia

1. La concessione dei sussidi di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. Nel caso in cui i mezzi finanziari messi a disposizione siano insufficienti a soddisfare tutte le domande degli aventi diritto, i sussidi sono ridotti in proporzione o le domande di sussidio sono rigettate.

Articolo 12
Applicazione

1. I presenti criteri si applicano alle domande presentate a partire dal giorno della loro approvazione e fino al 14 maggio 2021.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction Delibera 19 gennaio 2021, n. 15
ActionAction Delibera 19 gennaio 2021, n. 31
ActionAction Delibera 26 gennaio 2021, n. 39
ActionAction Delibera 26 gennaio 2021, n. 43
ActionAction Delibera 26 gennaio 2021, n. 49
ActionAction Delibera 26 gennaio 2021, n. 61
ActionAction Delibera 2 febbraio 2021, n. 69
ActionAction Delibera 2 febbraio 2021, n. 73
ActionAction Delibera 9 febbraio 2021, n. 102
ActionAction Delibera 16 febbraio 2021, n. 157
ActionAction Delibera 24 febbraio 2021, n. 159
ActionAction Delibera 24 febbraio 2021, n. 167
ActionAction Delibera 24 febbraio 2021, n. 175
ActionAction Delibera 24 febbraio 2021, n. 177
ActionAction Delibera 2 marzo 2021, n. 186
ActionAction Delibera 2 marzo 2021, n. 189
ActionAction Delibera 2 marzo 2021, n. 190
ActionAction Delibera 2 marzo 2021, n. 194
ActionAction Delibera 9 marzo 2021, n. 205
ActionAction Delibera 9 marzo 2021, n. 211
ActionAction Delibera 9 marzo 2021, n. 212
ActionAction Delibera 9 marzo 2021, n. 225
ActionAction Delibera 9 marzo 2021, n. 227
ActionAction Delibera 9 marzo 2021, n. 228
ActionAction Delibera 16 marzo 2021, n. 237
ActionAction Delibera 16 marzo 2021, n. 247
ActionAction Delibera 16 marzo 2021, n. 259
ActionAction Delibera 16 marzo 2021, n. 264
ActionAction Delibera 23 marzo 2021, n. 269
ActionAction Delibera 23 marzo 2021, n. 277
ActionAction Delibera 30 marzo 2021, n. 284
ActionAction Delibera 30 marzo 2021, n. 289
ActionActionALLEGATO A
ActionAction Delibera 30 marzo 2021, n. 301
ActionAction Delibera 30 marzo 2021, n. 307
ActionAction Delibera 13 aprile 2021, n. 313
ActionAction Delibera 13 aprile 2021, n. 334
ActionAction Delibera 20 aprile 2021, n. 353
ActionAction Delibera 27 aprile 2021, n. 370
ActionAction Delibera 27 aprile 2021, n. 373
ActionAction Delibera 4 maggio 2021, n. 389
ActionAction Delibera 11 maggio 2021, n. 408
ActionAction Delibera 11 maggio 2021, n. 410
ActionAction Delibera 11 maggio 2021, n. 412
ActionAction Delibera 11 maggio 2021, n. 413
ActionAction Delibera 18 maggio 2021, n. 430
ActionAction Delibera 25 maggio 2021, n. 452
ActionAction Delibera 25 maggio 2021, n. 465
ActionAction Delibera 1 giugno 2021, n. 469
ActionAction Delibera 1 giugno 2021, n. 472
ActionAction Delibera 1 giugno 2021, n. 483
ActionAction Delibera 8 giugno 2021, n. 493
ActionAction Delibera 8 giugno 2021, n. 494
ActionAction Delibera 15 giugno 2021, n. 519
ActionAction Delibera 15 giugno 2021, n. 527
ActionAction Delibera 15 giugno 2021, n. 529
ActionAction Delibera 22 giugno 2021, n. 535
ActionAction Delibera 22 giugno 2021, n. 541
ActionAction Delibera 29 giugno 2021, n. 554
ActionAction Delibera 6 luglio 2021, n. 575
ActionAction Delibera 13 luglio 2021, n. 604
ActionAction Delibera 20 luglio 2021, n. 645
ActionAction Delibera 20 luglio 2021, n. 646
ActionAction Delibera 27 luglio 2021, n. 665
ActionAction Delibera 2 agosto 2021, n. 667
ActionAction Delibera 10 agosto 2021, n. 679
ActionAction Delibera 10 agosto 2021, n. 680
ActionAction Delibera 10 agosto 2021, n. 682
ActionAction Delibera 10 agosto 2021, n. 689
ActionAction Delibera 10 agosto 2021, n. 693
ActionAction Delibera 10 agosto 2021, n. 694
ActionAction Delibera 24 agosto 2021, n. 741
ActionAction Delibera 24 agosto 2021, n. 743
ActionAction Delibera 24 agosto 2021, n. 744
ActionAction Delibera 31 agosto 2021, n. 752
ActionAction Delibera 31 agosto 2021, n. 753
ActionAction Delibera 14 settembre 2021, n. 785
ActionAction Delibera 14 settembre 2021, n. 787
ActionAction Delibera 14 settembre 2021, n. 791
ActionAction Delibera 14 settembre 2021, n. 797
ActionAction Delibera 14 settembre 2021, n. 799
ActionAction Delibera 14 settembre 2021, n. 800
ActionAction Delibera 14 settembre 2021, n. 802
ActionAction Delibera 21 settembre 2021, n. 806
ActionAction Delibera 28 settembre 2021, n. 824
ActionAction Delibera 28 settembre 2021, n. 825
ActionAction Delibera 5 ottobre 2021, n. 857
ActionAction Delibera 12 ottobre 2021, n. 870
ActionAction Delibera 12 ottobre 2021, n. 874
ActionAction Delibera 12 ottobre 2021, n. 875
ActionAction Delibera 26 ottobre 2021, n. 917
ActionAction Delibera 2 novembre 2021, n. 939
ActionAction Delibera 9 novembre 2021, n. 947
ActionAction Delibera 16 novembre 2021, n. 959
ActionAction Delibera 16 novembre 2021, n. 964
ActionAction Delibera 23 novembre 2021, n. 970
ActionAction Delibera 23 novembre 2021, n. 989
ActionAction Delibera 23 novembre 2021, n. 1009
ActionAction Delibera 30 novembre 2021, n. 1020
ActionAction Delibera 7 dicembre 2021, n. 1049
ActionAction Delibera 7 dicembre 2021, n. 1056
ActionAction Delibera 7 dicembre 2021, n. 1061
ActionAction Delibera 7 dicembre 2021, n. 1062
ActionAction Delibera 14 dicembre 2021, n. 1083
ActionAction Delibera 14 dicembre 2021, n. 1098
ActionAction Delibera 14 dicembre 2021, n. 1099
ActionAction Delibera 21 dicembre 2021, n. 1119
ActionAction Delibera 21 dicembre 2021, n. 1122
ActionAction Delibera 28 dicembre 2021, n. 1131
ActionAction Delibera 28 dicembre 2021, n. 1132
ActionAction Delibera 28 dicembre 2021, n. 1153
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico