(1) Dopo l’articolo 54 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è inserito il seguente articolo 55:
“Art. 55 (Proroga di misure in materia di assistenza economica sociale e agevolazioni tariffarie a sostegno di persone e famiglie in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19)
1. Tutte le prestazioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 54, che sono state concesse con durata fino a febbraio o marzo 2021 secondo le modalità di cui al medesimo articolo, vengono prorogate d’ufficio fino al 30 aprile 2021 compreso.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 54, le prestazioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo vengono concesse ed erogate previa presentazione di una nuova domanda nel mese di aprile 2021, secondo le modalità di cui all’articolo 54 stesso.
3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 54, per le domande di cui al comma 2 di questo articolo il termine del periodo fissato al 31 marzo 2021 nel comma 2 dell’articolo 54 è prorogato al 30 aprile 2021.
4. Il termine per il rinnovo delle agevolazioni tariffarie riferite ai servizi sociali in scadenza da marzo a giugno 2021 di cui all’articolo 44, comma 3, è esteso a 60 giorni.”