(1) L’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, è così sostituito:
“Art. 11 (Diritto di accesso)
1. Il diritto di accesso è garantito mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione con le modalità stabilite nel manuale.
2. Fino al momento in cui le relative funzionalità informatiche non siano rese disponibili, l’interessato/l’interessata può in qualsiasi momento richiedere alla Ripartizione Agricoltura un estratto con i dati aggiornati dell’impresa agricola presenti nell’anagrafe provinciale.
3. La comunicazione dei dati inseriti d'ufficio nell'anagrafe provinciale, nonché delle variazioni e cancellazioni dei dati disposte d'ufficio avviene mediante adeguate forme di pubblicità stabilite nel manuale.”