(1) La rubrica dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, è così sostituita: “Verifica delle richieste e delle comunicazioni”.
(2) Nel comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, le parole: “di cui all’articolo 6” sono soppresse.
(3) Il comma 2 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, è così sostituito:
“2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, si provvede all’iscrizione dell’impresa agricola nell’anagrafe provinciale ovvero alla modifica dei dati ivi contenuti, nonché alla consegna del fascicolo superfici SIAF all’impresa.”
(4) Il comma 4 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, è così sostituito:
“4. Decorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, senza che siano stati forniti i chiarimenti richiesti, l'iscrizione si intende respinta. Qualora il/la richiedente insista sulla correttezza delle informazioni rese, la richiesta di iscrizione o di variazione è sottoposta entro 60 giorni a un’ulteriore verifica da parte della Ripartizione provinciale Agricoltura. Nel caso in cui sia necessaria la valutazione tecnica della Ripartizione provinciale competente per le foreste o per il paesaggio, il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura indice una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.17, e successive modifiche, e decide poi quali dati inserire, eventualmente anche d’ufficio, nell’anagrafe provinciale. Tale decisione viene comunicata al/alla richiedente.”
(5) Dopo il comma 4 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, è inserito il seguente comma 4/bis.
“4/bis. Qualora sia stata conferita la delega di cui all’articolo 6, comma 7, le verifiche di cui ai commi precedenti competono al Direttore delegato/alla Direttrice delegata.”