(1) L’articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, è così sostituito:
“Art. 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 5/bis della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, il contenuto e la gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole operanti sul territorio provinciale, di seguito denominata anagrafe provinciale. L’anagrafe provinciale è istituita presso la Ripartizione provinciale Agricoltura ed è parte del Sistema informativo agricolo-forestale della Provincia autonoma di Bolzano (SIAF).”