(1) La lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2020, n. 24, è così sostituita:
“g) Volumetria – Superficie lorda – Altezza lorda di piano
Per volumetria si intende il volume compreso nella dimensione esterna di un edificio (vuoto per pieno) nel suo complesso.
La volumetria si distingue in volumetria fuori terra (nella Legge denominata anche volumetria, volume, cubatura) e volumetria interrata.
La volumetria specificata nelle disposizioni normative e negli strumenti di pianificazione è da considerarsi come volumetria fuori terra, a meno che non sia esplicitamente indicata come volumetria interrata o volumetria complessiva (vuoto per pieno).
La volumetria dell’edificio è determinata dalla somma della superficie lorda di ciascun piano per la relativa altezza lorda.
La superficie lorda di un piano è la superficie del piano compresa nelle sue dimensioni esterne (nel profilo perimetrale esterno).
Per altezza lorda del piano si intende l’altezza compresa fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.
Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza a partire dalla quota del pavimento fino allo strato impermeabile del tetto (vuoto per pieno). Non sono considerate volumetria le intercapedini dei tetti con un’altezza massima di 2,00 m, misurata perpendicolarmente dal pavimento allo strato impermeabile del tetto.
Per volumetria fuori terra si intende il volume dell’edificio al di sopra della linea naturale o della linea artificiale autorizzata del terreno, calcolato sulla base delle dimensioni esterne.
Per volumetria interrata si intende il volume dell’edificio al di sotto della linea naturale o della linea artificiale autorizzata del terreno.
Sono considerate interrate anche le volumetrie realizzate in terreni in pendenza, quando solo il lato di accesso è fuori terra. Per le parti degli edifici parzialmente interrate la determinazione del volume interrato e del volume fuori terra è effettuata tramite il calcolo dell’altezza media (superficie laterale delle parti di facciata fuori terra/perimetro) e della superficie complessiva.
Le opere e i volumi tecnici necessari per adeguare edifici esistenti alle norme di legge in materia di prevenzione incendi e di eliminazione delle barriere architettoniche non vengono computati ai fini della volumetria.
I metodi di calcolo previsti trovano applicazione a partire dal 1° luglio 2020 a prescindere che si tratti di volumetrie già esistenti o di volumetrie da realizzare ex novo.”
(2) La lettera t) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2020, n. 24, è così sostituita:
„t) Norme di igiene e sanità pubblica
Si applicano le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Negli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 62 comma 1 lettera c) della legge provinciale Territorio e Paesaggio si applicano i seguenti limiti:
a) altezza minima interna utile dei locali di abitazione: pari a quella esistente, purché non inferiore a 2,20 m. Nel sottotetto l'altezza di cui al periodo precedente è riferita alla metà della superficie calpestabile, ferma restando l'altezza minima di 1,50 m.
b) La superficie finestrata apribile è pari a quella esistente, purché non inferiore a 1/15 della superficie del pavimento.”
(3) Dopo la lettera t) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2020, n. 24, è aggiunta la seguente lettera u):
“u) Isolamento termico
In caso di realizzazione di opere per l’isolamento termico degli edifici esistenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modifiche.”