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Delibera 9 marzo 2021, n. 205
Disciplina per il conferimento delle "onorificenze per attivitá meritevoli per il Land Tirolo" e per il conferimento dell’ "attestato di merito per azioni di salvataggio" e dell’ "onorificenza per il volontariato giovanile"

Allegato A

Disciplina per il conferimento delle onorificenze per attività meritevoli per il Land Tirolo

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il Land Tirolo, nel conferire le onorificenze per attività meritevoli, prende in considerazione, oltre ai cittadini e alle cittadine del proprio territorio, anche quelli della provincia di Bolzano.

2. La presente disciplina regolamenta, per quanto di competenza della Provincia di Bolzano, le proposte di onorificenze da conferire da parte del Land Tirolo.

Art. 2
Onorificenze

1. Le onorificenze per attività meritevoli per il Land Tirolo sono la Medaglia al Merito, la Croce al Merito e l’Alta onorificenza.

2. La Medaglia al Merito è conferita per attività meritevoli svolte in ambito prevalentemente locale, l’Alta onorificenza e la Croce al Merito si assegnano invece per attività meritevoli in ambito sovracomunale, provinciale oppure sovraprovinciale; l’Alta onorificenza è inoltre riservata a prestazioni particolarmente eccezionali.

Art. 3
Requisiti per il conferimento

1. Le onorificenze sono conferite a persone residenti in provincia di Bolzano, che hanno reso servizi esemplari, eccezionali e continuativi alla collettività.

2. In casi particolari possono essere insignite dell’onorificenza anche persone non residenti in provincia di Bolzano, purché siano originarie o discendenti di persone originarie della provincia di Bolzano e a condizione che i loro meriti eccezionali si riferiscano a temi e settori di particolare rilevanza per l’Alto Adige.

3. Le onorificenze sono conferite per un'attività di volontariato continuativa o per servizi esemplari resi in attività pubbliche o private nel campo culturale, artistico, sociale, scientifico, economico, umanitario, della società civile o dello sport e del tempo libero.

4. Per il conferimento delle onorificenze per attività meritevoli per il Land Tirolo si prendono in eguale considerazione sia donne che uomini di tutti i gruppi linguistici della provincia di Bolzano. A tal fine si valutano con equità e trasparenza i meriti acquisiti e i servizi resi nei più diversi ambiti e in qualsiasi parte del territorio provinciale.

Art. 4
Proposte di conferimento

1. Il conferimento delle onorificenze avviene su proposta della Giunta provinciale.

2. La Giunta provinciale tiene conto delle proposte della commissione insediata presso il Tiroler Landesinstitut, la quale deve essere composta da esperte ed esperti dei diversi ambiti della cultura, del sociale, dell’economia, della protezione civile, dello sport, della tutela della natura e dell’ambiente nonché dell’assistenza ai giovani.

3. I membri della commissione collaborano a titolo volontario e gratuito. Il Tiroler Landesinstitut, affiliato al Südtiroler Kulturinstitut, funge da segreteria e sede della suddetta commissione.

4. Alla cerimonia solenne di conferimento è presente il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 5
Domande per il conferimento delle onorificenze

1. Le domande per il conferimento delle onorificenze sono presentate al Tiroler Landesinstitut da rappresentanti di organizzazioni pubbliche o ecclesiastiche, di federazioni e associazioni o da persone fisiche.

2. Per gli enti pubblici o ecclesiastici nonché per le federazioni o associazioni organizzate a livello provinciale, le domande sono presentate da rappresentanti a livello direttivo oppure a livello di comprensorio o locale.

3. Non vengono prese in considerazione le domande di conferimento delle onorificenze presentate da persone fisiche che siano parenti fino al sesto grado o affini fino al quarto grado della persona a cui si propone di conferire l’onorificenza.

4. I termini di presentazione delle domande sono fissati dalla commissione di cui all’articolo 4 e sono resi noti dal Tiroler Landesinstitut.

5. Nella domanda per il conferimento dell’onorificenza devono essere indicati:

a) nome, cognome e indirizzo della persona proponente;

b) in caso di domanda da parte di una persona giuridica o altro ente senza personalità giuridica: denominazione e sede dell’ente o istituzione proponente, nonché nome, cognome e carica del/della rappresentante che agisce per conto dell’ente;

c) nome, cognome e indirizzo della persona a cui si propone di conferire l’onorificenza;

d) tipologia dell’onorificenza da conferire;

e) descrizione dettagliata delle attività e delle altre prestazioni per cui conferire l’onorificenza;

f) qualsiasi ulteriore informazione sulla formazione, sulla situazione personale e familiare della persona da premiare o su altri eventi particolari ritenuti rilevanti al fine del conferimento dell’onorificenza.

6. Nelle domande presentate da persone fisiche devono essere indicati nome, cognome e indirizzo di almeno altre due persone di fiducia, non legate da vincoli di parentela con la persona proponente, che possono eventualmente essere contattate per confermare le informazioni contenute nella proposta.

7. Le domande devono essere datate e firmate dalla persona proponente e possono essere corredate da documenti pertinenti.

8. In caso di superamento del numero massimo di domande, fissato dal Land Tirolo, che possono essere presentate da rappresentanti di specifiche istituzioni pubbliche o ecclesiastiche o da rappresentanti di federazioni o associazioni organizzate a livello provinciale, se dall’esame delle domande presentate risulta prevalere un singolo ambito tra quelli indicati all’articolo 3, comma 3, la commissione può chiedere ai proponenti di stilare una lista di priorità e di formare una graduatoria in base alla propria valutazione.

Art. 6
Elenchi

1. Per predisporre le proposte da sottoporre alla Giunta provinciale, la commissione deve redigere un elenco per ogni tipologia di onorificenza con l’indicazione delle persone da candidare.

2. Gli elenchi delle candidature sono stilati principalmente sulla base delle domande pervenute.

3. La commissione, indipendentemente dalle domande pervenute, può tuttavia proporre anche persone che hanno dato un particolare contributo nei vari settori del volontariato a favore della collettività o che si sono distinte per i servizi esemplari resi in attività pubbliche e private nei campi di cui all’articolo 3, comma 3, e per le quali non sono state presentate domande o sono state presentate meno domande meritevoli di considerazione.

4. Gli elenchi possono riportare un numero di candidature non superiore al numero massimo stabilito dalle direttive del Land Tirolo per le onorificenze previste per le cittadine e i cittadini residenti in provincia di Bolzano o per persone originarie o discendenti di persone originarie della provincia di Bolzano.

5. In linea di massima devono essere trasmesse annualmente al Governo del Land Tirolo tre proposte per l’Alta onorificenza, nove per la Croce al Merito e 27 per la Medaglia al Merito, salvo modifiche.

6. La commissione può anche decidere di presentare un numero di proposte minore rispetto al numero massimo previsto.

7. Gli elenchi delle candidature redatti dalla commissione devono contenere una descrizione generale e sintetica delle attività e dei servizi per i quali si ritiene che le singole persone meritino l’onorificenza.

8. La commissione inoltra alla Giunta provinciale gli elenchi entro la data indicata da quest’ultima.

Allegato B

Disciplina per il conferimento dell’attestato di merito per azioni di salvataggio e dell’onorificenza per il volontariato giovanile

Art. 1
Attestato di merito per azioni di salvataggio

1. L’attestato di merito per azioni di salvataggio è conferito per premiare il particolare impegno profuso in azioni salvavita.

2. L’attestato di merito per azioni di salvataggio è conferito a persone che hanno prestato aiuto a una o più persone in situazioni di pericolo di vita nel territorio provinciale. Il riconoscimento può essere conferito inoltre a persone residenti in provincia di Bolzano che hanno prestato aiuto a una o più persone in situazioni di pericolo di vita al di fuori del territorio provinciale.

3. La situazione in cui la persona ha prestato soccorso deve aver presentato anche un potenziale rischio per la sua incolumità.

4. Il successo degli sforzi di salvataggio non è requisito per il conferimento dell’attestato.

5. L’attestato di merito per azioni di salvataggio consiste in un diploma che reca lo stemma della Provincia autonoma di Bolzano nonché il nome e il cognome della persona premiata.

6. Il conferimento solenne dell’attestato di merito avviene previa decisione della Giunta provinciale, in presenza del Presidente della Provincia, in occasione del conferimento delle onorificenze per attività meritevoli per il Land Tirolo.

7. Le proposte per il conferimento del riconoscimento sono presentate alla Ripartizione provinciale Presidenza da rappresentanti di organizzazioni pubbliche o private, federazioni e associazioni o da persone fisiche. La Ripartizione trasmette le proposte alla Giunta provinciale per la valutazione e la relativa decisione.

Art. 2
Onorificenza per il volontariato giovanile

1. L’onorificenza per il volontariato giovanile è conferita a giovani che hanno reso servizi esemplari, eccezionali e continuativi di volontariato a favore della collettività.

2. L’onorificenza per il volontariato giovanile è conferita a persone che non hanno ancora compiuto 35 anni di età e che, a titolo gratuito e volontario, sono impegnate all’interno di organizzazioni di volontariato o in progetti di volontariato a favore della collettività e hanno reso servizi eccezionali in tali attività.

3. Possono essere insignite anche organizzazioni che hanno come principale finalità istituzionale la promozione dei giovani.

4. La volontarietà e la gratuità di un’attività o di una prestazione a favore della collettività sussistono anche qualora sia previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e sia documentato che tali spese derivano effettivamente dall’attività o dalla prestazione svolta.

5. L’onorificenza per il volontariato giovanile consiste in un diploma che reca lo stemma della Provincia autonoma di Bolzano nonché il nome e il cognome della persona oppure dell’organizzazione premiata.

6. Il conferimento dell’onorificenza avviene previa decisione della Giunta provinciale, in presenza del Presidente della Provincia, in occasione di una cerimonia organizzata congiuntamente con il Land Tirolo, che possibilmente ha luogo in alternanza in Tirolo e in provincia di Bolzano.

7. Le proposte per il conferimento dell’onorificenza sono presentate alla Ripartizione provinciale Presidenza dai rappresentanti delle federazioni e associazioni di volontariato. La Ripartizione trasmette le proposte alla Giunta provinciale per la valutazione e la relativa decisione.

 

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