(1) Le sanzioni ai sensi dell’articolo 99 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio”, e successive modifiche, di seguito denominata “legge”, sono calcolate di volta in volta dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 67 della legge.
(2) Il rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 100 della legge è subordinato al preventivo accertamento dell’avvenuto pagamento della suddetta sanzione pecuniaria.