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b) Decreto del Presidente della Provincia 22 febbraio 2021, n. 61)
Modifiche al 2° regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”

1)
Pubblicato nel B.U. 4 marzo 2021, n. 9.

Art. 1 (Livello di valutazione delle prestazioni - Valore della situazione economica ai fini dell’assegnazione)

(1) Dopo l’articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, sono inseriti i seguenti articoli 4/bis e 4/ter:

“Art. 4/bis  (Livello di valutazione delle prestazioni e nucleo familiare)

1. In attuazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, gli interventi di cui al capo 13 della legge sono considerati prestazioni di terzo livello.

2. In deroga a quanto previsto dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, per le domande di assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, sono considerati componenti del nucleo familiare:

  1. il richiedente;
  2. il coniuge non separato o il convivente more uxorio del richiedente;
  3. i figli minorenni di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), purché conviventi con uno dei componenti stessi;
  4. i figli maggiorenni di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), fino al compimento del venticinquesimo anno di età, purché con esso conviventi e a carico ai fini IRPEF;
  5. minori in affidamento giudiziale a tempo pieno presso uno dei componenti di cui alle lettere a) e b);
  6. i figli di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), purché conviventi con uno dei componenti stessi, con invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, ciechi civili o sordi, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria o in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  7. i genitori di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), conviventi con uno dei componenti stessi da almeno due anni, se il richiedente si impegna ad accoglierli nell’alloggio assegnato;
  8. fratelli e sorelle di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), conviventi da almeno due anni con uno dei componenti stessi, con invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, ciechi civili o sordi, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria o in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, se il richiedente si impegna ad accoglierli nell’alloggio assegnato.

3. Agli effetti della legge e del presente regolamento si considerano conviventi more uxorio:

  1. due persone che hanno figli in comune, se abitano in un’abitazione comune o se dichiarano di voler abitare insieme nell’abitazione assegnata;
  2. due persone non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, che abitano da almeno due anni in un’abitazione comune;
  3. due persone che, pur non abitando in un’abitazione comune, hanno figli minori in comune e non comprovano la cessazione del rapporto familiare.

4. Agli effetti della legge e del presente regolamento due coniugi sono considerati separati:

  1. in caso di separazione giudiziale, dal momento in cui il presidente del tribunale ha disposto con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse della prole e dei coniugi;
  2. in caso di separazione consensuale:
    1. da quando il tribunale ha emesso il decreto di omologa della separazione, oppure
    2. dalla data certificata dell’accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile;
  3. in caso di domanda di nullità del matrimonio, quando il tribunale ha ordinato la separazione temporanea.

5. Per la valutazione delle domande per l’assegnazione di un’abitazione di edilizia sociale al fine della determinazione della scala di equivalenza non trova applicazione il comma 1/bis dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche.

Art. 4/ter (Valore della situazione economica ai fini dell’assegnazione)

1. Ai fini della determinazione del VSE si considera la situazione economica media (SEM) del nucleo familiare nei due anni antecedenti l’anno di presentazione della domanda, se questa è presentata dopo il 30 giugno, oppure la situazione economica media nel penultimo e terzultimo anno antecedenti l’anno di presentazione della domanda, se questa è presentata entro il 30 giugno. Il VSE è calcolato ai sensi dei commi 2 e 3.

2. La SEM è calcolata con la seguente formula:

R1 + R2

SEM = -------------------- + P2

2

dove:

  1. per R1 s’intende la somma dei redditi annuali di ciascun componente del nucleo familiare al netto degli elementi di riduzione, ai sensi degli articoli da 13 a 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, risultanti dalla DURP relativa al primo anno di reddito considerato;
  2. per R2 s’intende la somma dei redditi annuali di ciascun componente del nucleo familiare al netto degli elementi di riduzione, ai sensi degli articoli da 13 a 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, risultanti dalla DURP relativa al secondo anno di reddito considerato;
  3. P2 s’intende il patrimonio del nucleo familiare come individuato ai sensi dei commi 4 e 5.

3. Il VSE si calcola dividendo la SEM per il fabbisogno annuale del nucleo familiare di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. Il risultato è arrotondato al secondo decimale, per eccesso se il terzo decimale è uguale o superiore a 5, oppure per difetto se inferiore a 5.

4. Si considera il patrimonio del nucleo familiare risultante dall’ultima “Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio” (DURP) considerata.

5. Il patrimonio del nucleo familiare è costituito da:

  1. il patrimonio immobiliare, come individuato ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, di ciascun componente del nucleo familiare, senza applicare la franchigia per un’unità immobiliare ad uso abitativo e due pertinenze di cui al comma 1 del citato articolo 23; il patrimonio immobiliare così determinato è valutato nella misura del 20 per cento;
  2. il patrimonio mobiliare, come individuato ai sensi dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, di ciascun componente del nucleo familiare, eccedente la franchigia individuale di 20.000,00 euro. Il patrimonio mobiliare individuale così determinato è valutato nella misura del 20 per cento.”

Art. 2 (Presentazione delle domande)

(1) Dopo il comma 5 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, sono aggiunti i seguenti commi da 6 a 19:

“6. Le domande per l'assegnazione di abitazioni in locazione possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno all’IPES o al Comune.

7. Le domande presentate al Comune devono essere inoltrate da quest’ultimo all’IPES entro 20 giorni dalla presentazione.

8. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, le domande ammesse hanno validità triennale e in ogni caso per sei graduatorie.

9. Salvo quanto previsto dai commi successivi, si può presentare una nuova domanda di assegnazione a partire dal mese di scadenza della validità dell’ultima domanda ammessa. Se, per motivi non imputabili al richiedente, l’istruttoria della nuova domanda non è ancora conclusa prima dell’aggiornamento della graduatoria, resta valida la domanda precedente.

10. Trascorso un anno dalla presentazione della domanda, i richiedenti ammessi alla graduatoria possono presentare una nuova domanda, che sostituisce la precedente, qualora nel frattempo si sia verificata una delle seguenti condizioni:

  1. è aumentato il numero dei componenti del nucleo familiare per i quali spetta l’attribuzione di punti;
  2. è aumentata la percentuale di invalidità o la categoria della pensione di guerra del richiedente o di un familiare convivente a carico;
  3. è stato disposto lo sfratto giudiziario o la revoca dell’alloggio di servizio;
  4. l’abitazione è diventata sovraffollata ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, o è stata dichiarata inabitabile.

11. Se durante il periodo di validità della domanda si riduce il numero dei componenti del nucleo familiare per i quali spetta l’attribuzione di punti, la domanda perde la sua validità in graduatoria. Il richiedente può presentare in ogni momento una nuova domanda. Se i genitori si separano e si riduce il numero dei componenti del nucleo familiare con figli minorenni, mantiene il diritto ad un’eventuale assegnazione di un’abitazione per la durata di validità della graduatoria in vigore chi, fra il richiedente e l’altro genitore, è genitore affidatario con i figli minori iscritti nel suo stesso stato di famiglia. Se, per motivi non imputabili al richiedente, l’istruttoria della nuova domanda non è ancora conclusa prima dell’aggiornamento della graduatoria, resta valida la domanda precedente.

12. Eventuali cambiamenti del numero dei componenti del nucleo familiare per i quali non spetta alcuna attribuzione di punti vanno comunicati all’IPES, che ne tiene conto in fase di assegnazione.

13. Il richiedente comunica all’IPES l’eventuale cambio residenza entro 45 giorni. In caso di cambio residenza in un Comune diverso da quello indicato originariamente nella domanda, la domanda ammessa verrà inserita dopo due anni nella graduatoria del nuovo Comune di residenza.

14. Una volta raggiunto il requisito dei due anni ininterrotti di posto di lavoro in un Comune diverso dal Comune di residenza, il richiedente ne dà comunicazione all’IPES e, al successivo aggiornamento, la domanda ammessa verrà inserita nella graduatoria del Comune ove ha sede il posto di lavoro.

15. Se il richiedente acquisisce la cittadinanza italiana, lo comunica all’IPES. Al successivo aggiornamento la domanda ammessa verrà inserita nella rispettiva graduatoria.

16. Se in caso di assegnazione di un’abitazione il richiedente non può produrre una valida certificazione di appartenenza o di aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici ai sensi dell’articolo 20/ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, l’assegnazione è sospesa. L’assegnazione potrà eventualmente essere effettuata una volta che la dichiarazione di appartenenza o di aggregazione esplica i suoi effetti.

17. Qualora il richiedente ritiri la sua domanda o presenti una nuova domanda prima che sia trascorso il termine di cui al comma 8, senza che si verifichino le condizioni indicate al comma 10 o 11, né lui né altri componenti del nucleo familiare possono presentare una nuova domanda di assegnazione per lo stesso Comune e la stessa composizione familiare prima che sia trascorso il termine di cui al comma 8.

18. Se durante l’istruttoria della domanda per l’assegnazione di un’abitazione emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, rilevanti ai fini dell’ammissione in graduatoria o dell’attribuzione del punteggio, la Commissione di assegnazione ne dispone l’esclusione dalla graduatoria. A tale scopo l’IPES ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni, anche documentali, in merito a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda. Una nuova domanda può essere presentata non prima che sia trascorso un anno dalla presentazione della domanda che è stata esclusa.

19. In caso di decesso del richiedente la domanda e l’inserimento in graduatoria decadono. Se la domanda è stata presentata insieme al coniuge, al convivente more uxorio o convivente di fatto o al partner unito civilmente, questo conserva il diritto ad un’eventuale assegnazione di un’abitazione per la durata di validità della graduatoria in vigore al momento del decesso, purché sia convivente con il richiedente e risulti iscritto nello stesso stato di famiglia. Se, per motivi non imputabili al richiedente, l’istruttoria della nuova domanda non è ancora conclusa prima dell’aggiornamento della graduatoria, resta valida la domanda precedente. Il compagno superstite deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 97 della legge, ad esclusione del comma 1, lettera a).”

Art. 3 (Valutazione delle domande - Formazione della graduatoria)

(1) Dopo l’articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 5/bis, 5/ter e 5/quater:

“Art. 5/bis  (Valutazione delle domande)

1. L’IPES verifica le domande entro 90 giorni dalla presentazione e comunica ai richiedenti il punteggio raggiunto o il motivo dell’esclusione. Qualora la domanda sia stata presentata al Comune, il termine per la verifica decorre dalla data in cui la domanda è pervenuta all’IPES.

2. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione il richiedente può presentare osservazioni in merito al punteggio ottenuto o all’esclusione. Non possono essere fatti valere eventuali nuovi criteri di preferenza.

3. In fase di aggiornamento della graduatoria, la Commissione di assegnazione valuta le osservazioni, che devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell’aggiornamento.

Art. 5/ter (Formazione della graduatoria)

1. Le graduatorie vengono aggiornate ogni sei mesi, in data 1° giugno e 1° dicembre, e sono pubblicate ed esposte nell’albo digitale dell’IPES e del Comune.

2. Le graduatorie hanno validità dalla data della loro pubblicazione e da quel momento sostituiscono le precedenti. Fino alla pubblicazione delle nuove graduatorie le assegnazioni avvengono sulla base delle graduatorie al momento in vigore.

3. Le domande ammesse vengono inserite nelle graduatorie distinte per gruppi linguistici e categorie, quali sono previsti nel programma di costruzione dell’IPES.

4. Le graduatorie sono suddivise per singolo Comune e nelle seguenti sottocategorie:

  1. categoria generale;
  2. categoria persone anziane;
  3. categoria persone con disabilità;
  4. particolari categorie sociali.

5. Nella categoria persone anziane vengono inseriti i richiedenti che hanno compiuto 65 anni e il cui nucleo familiare è composto esclusivamente dal richiedente e dal coniuge o convivente more uxorio o convivente di fatto o da una persona unita civilmente.

6. Nella categoria persone con disabilità sono compresi i richiedenti nel cui nucleo familiare figura una persona in carrozzina o che utilizza altri ausili per la mobilità e che necessita di un’abitazione adattata alle sue esigenze. In deroga all’articolo 97, comma 1, lettera d), della legge, le persone di questa categoria possono fruire dell’assegnazione di un’abitazione se non superano il valore della situazione economica previsto all’articolo 58, comma 1, lettera a), della legge.

7. Qualora al momento del decesso della persona con disabilità convivano con essa persone che abbiano diritto alla permanenza nell’alloggio assegnato e si tratti di un’abitazione arredata per le particolari esigenze di persone con disabilità, l'IPES è tenuto ad assegnare a queste persone un’altra abitazione adeguata. L’abitazione deve essere resa libera entro il termine fissato dal Presidente dell’IPES, al fine di poterla destinare allo scopo originario.

8. Nelle particolari categorie sociali vengono inserite le persone appartenenti alle categorie previste dall’articolo 5/quater.

9. Le domande ammesse sono inserite in graduatoria in ordine di punteggio decrescente. A parità di punteggio ha precedenza il richiedente con il VSE più basso.

10. In aggiunta alle graduatorie di cui al comma 3 viene stilata una graduatoria sovracomunale di tutti i richiedenti ammessi che hanno dichiarato nella domanda di essere interessati all’assegnazione di un’abitazione nel territorio della Comunità Comprensoriale del Comune di residenza. Si attinge a questa graduatoria una volta esaurite le graduatorie di un Comune in cui ci sono ancora abitazioni disponibili per l’assegnazione. Anche questa graduatoria viene suddivisa nelle sottocategorie di cui al comma 4 e l’inserimento in graduatoria avviene in base al comma 9.

Art. 5/quater (Particolari categorie sociali)

1. Ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della legge sono considerate persone appartenenti a particolari categorie sociali:

  1. le persone con disabilità ai sensi della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche; si tratta di persone che vengono assistite dai servizi sociali in forma socio-pedagogica;
  2. persone affette da forme di dipendenza ai sensi della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, e successive modifiche; si tratta di persone che vengono assistite dai rispettivi servizi e che, una volta riabilitate, ai fini di una duratura integrazione sociale necessitano di un’abitazione che non sono in grado di prendere in locazione o acquistare sul libero mercato;
  3. gli ex detenuti che non sono stabilmente in grado di prendere in locazione o acquistare un’abitazione sul libero mercato;
  4. le persone che, a causa di particolari circostanze familiari, psicologiche, sociali e sanitarie, si trovano in condizioni di emergenza sociale e non sono stabilmente in grado di prendere in locazione o acquistare un’abitazione sul libero mercato;
  5. le persone anziane con un’età minima di 65 anni, nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio dell’abitazione per finita locazione;
  6. le donne esposte al pericolo di violenza fisica o psichica o che hanno già subito violenza e che, una volta temporaneamente ospitate in una struttura residenziale protetta, a causa della loro situazione familiare o economica non sono stabilmente in grado di prendere in locazione o acquistare un’abitazione sul libero mercato;
  7. le persone alle quali la Commissione territoriale per il riconoscimento di protezione internazionale ha riconosciuto uno status di protezione (rifugiato riconosciuto o beneficiario di protezione sussidiaria) ai sensi delle disposizioni vigenti; esse devono aver svolto l’intera procedura per il riconoscimento della protezione internazionale in provincia di Bolzano e devono aver soggiornato regolarmente in provincia durante l’intera durata della procedura;
  8. limitatamente alla possibilità prevista dall’articolo 24, comma 1, della legge, le persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale e sono in attesa della relativa decisione da parte delle autorità competenti; per queste persone l’IPES può locare ai Comuni e alle Comunità comprensoriali le abitazioni libere da almeno 12 mesi che non sono assegnabili a richiedenti in graduatoria.

2. I richiedenti che ricadono nelle categorie di cui al comma 1, lettere b) e c), hanno diritto all’assegnazione dell’abitazione solo se non possono più essere alloggiati nelle strutture dei servizi sociali ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. La domanda per l’assegnazione dell’abitazione deve essere redatta sull’apposito modulo predisposto dall’IPES e inoltrata all’IPES dal richiedente stesso o da persona legalmente autorizzata. In tale domanda devono essere indicate le circostanze da cui risulta il disagio sociale di cui al comma 1.

4. Qualora si tratti di richiedenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), alla domanda deve essere allegata una dichiarazione dei servizi sociali dalla quale risulti che i richiedenti sono assistiti dagli stessi.

5. Nel modulo di cui al comma 3 il richiedente rende la dichiarazione ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, attestante il possesso dei requisiti per l’assegnazione di un’abitazione dell’IPES a particolari categorie sociali e l’insussistenza di cause di esclusione.

6. Il Presidente dell’IPES può disporre l’assegnazione di abitazioni anche in deroga al requisito della residenza o del posto di lavoro nel comune ove si trova l’abitazione oggetto di assegnazione.

7. Qualora si tratti di persone che necessitano di assistenza sociale e medica, devono essere possibilmente assegnate abitazioni che si trovano nelle vicinanze dei corrispondenti servizi.

8. Relativamente alle domande presentate, l’IPES predispone una graduatoria secondo i criteri di preferenza adottati per l’assegnazione delle abitazioni in locazione dell’IPES.

9. Ai fini della predisposizione della graduatoria, il numero di figli di età inferiore ai 14 anni è applicato quale ulteriore criterio di preferenza, attribuendo per ciascun figlio 1 punto.

10. Per i richiedenti appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), l’IPES può richiedere un parere dei servizi sociali territorialmente competenti, dal quale risulti che il richiedente è in grado di abitare da solo.

11. Se si tratta di richiedenti con figli minori i quali, in base alla particolare situazione familiare, presumibilmente per lungo tempo non sono in grado di procurarsi un’abitazione, può essere richiesto un parere del Tribunale per i minorenni.

12. In deroga all'articolo 97, comma 1, lettera d), della legge, le persone di cui al comma 1 possono fruire dell’assegnazione delle abitazioni dell’IPES solo se il loro reddito non supera il valore della situazione economica di cui all’articolo 58, comma 1, lettera a), della legge.

13. Per l’assegnazione degli alloggi alle persone di cui al comma 1, lettera g), si applicano i criteri di preferenza secondo l’ordine prioritario indicato di seguito:

  1. persone che soddisfano ulteriori criteri previsti dal presente regolamento;
  2. persone che svolgono un’attività lavorativa e hanno famiglia con figli minori a carico;
  3. famiglie con figli minori;
  4. data di presentazione della domanda.

14. Le assegnazioni di cui al comma 13 non possono superare il 10 per cento del numero degli alloggi da assegnare ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, come stabilito annualmente con delibera della Giunta provinciale in applicazione dell’articolo 5, comma 7, della legge.

15. Alle persone di cui al comma 1 vanno assegnate in primo luogo le abitazioni di nuova costruzione previste a tale scopo nel programma di costruzione dell’IPES. Qualora tuttavia, in considerazione di uno stato di urgente necessità, fosse necessario alloggiare i richiedenti in abitazioni già esistenti resesi libere per la riassegnazione, il corrispondente numero di abitazioni viene detratto dal programma di costruzione riservato alle persone di cui al comma 1 e aggiunto al programma di costruzione per la generalità dei richiedenti.

16. Le abitazioni riservate agli appartenenti alle particolari categorie sociali possono essere assegnate con precedenza nel caso previsto dall’articolo 102, comma 1, della legge.

17. Oltre ai casi di cui al comma 16, le abitazioni riservate alle particolari categorie sociali possono essere assegnate con precedenza quando:

  1. la procedura per il rilascio dell’abitazione venga attuata anche per motivi diversi da quelli indicati all’articolo 102, comma 1, della legge;
  2. i motivi per i quali viene attuata la procedura per il rilascio dell’abitazione non siano imputabili al richiedente;
  3. sussista un particolare stato di necessità;
  4. sussista una urgente e indifferibile necessità di assegnazione di un’abitazione.

18. Possono essere oggetto di assegnazione con precedenza solo quelle abitazioni che vengono destinate a tale scopo dal Consiglio di amministrazione dell’IPES. Per i casi di assegnazione con precedenza delle abitazioni in locazione dell’IPES di cui al comma 17 è richiesta la previa autorizzazione della Giunta provinciale.”

Art. 4 (Valutazione punteggi)

(1) L’articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 6  (Valutazione punteggi)

1. Ai richiedenti l’assegnazione in locazione di un’abitazione sociale sono attribuiti i punteggi come previsto dagli articoli 6/bis, 6/ter, 6/quater, 6/quinquies, 6/sexies, 6/septies e 6/octies.”

(2) Dopo l’articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 6/bis, 6/ter, 6/quater, 6/quinquies, 6/sexies, 6/septies e 6/octies:

“Art. 6/bis  (Situazione economica)

1. Ai richiedenti l’assegnazione in locazione di un’abitazione di edilizia sociale è attribuito, in base al valore della situazione economica (VSE) del nucleo familiare, come determinato ai sensi dell’articolo 4/ter, il seguente punteggio:

  1. 10 punti per un VSE da zero a 1,00;
  2. 9 punti per un VSE da 1,01 fino a 1,15;
  3. 8 punti per un VSE da 1,16 fino a 1,30;
  4. 7 punti per un VSE da 1,31 fino a 1,45;
  5. 6 punti per un VSE da 1,46 fino a 1,60;
  6. 5 punti per un VSE da 1,61 fino a 1,75;
  7. 4 punti per un VSE da 1,76 fino a 1,90;
  8. 3 punti per un VSE da 1,91 fino a 2,05;
  9. 2 punti per un VSE da 2,06 fino a 2,20;
  10. 1 punto per un VSE da 2,21 fino a 2,36.

Art. 6/ter (Consistenza numerica della famiglia)

1. Per ogni componente del nucleo familiare di cui all’articolo 4/bis, comma 2, sono assegnati due punti.

2. Per i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 4/bis, comma 2, lettere c), d), e), ed f), sono assegnati punti solo se, al momento della presentazione della domanda, essi convivono con il richiedente di cui all’articolo 4/bis, comma 2, lettera a).

Art. 6/quater (Durata della residenza o dell’attività lavorativa)

1. Per i primi cinque anni di durata della residenza o dell’attività lavorativa in provincia è attribuito 1 punto, per nove anni sono attribuiti 2 punti e per dodici anni 3 punti. Per ogni successivo biennio è attribuito 1 punto. Per la durata della residenza o dell’attività lavorativa possono essere attribuiti al massimo 11 punti.

Art. 6/quinquies (Costituzione di nuova famiglia)

1. Qualora la domanda venga presentata entro tre anni dalla data del matrimonio, vengono attribuiti cinque punti.

Art. 6/sexies (Sfratto giudiziale e revoca dell’alloggio di servizio)

1. Al richiedente, nei cui confronti è stato pronunciato il provvedimento giudiziale di rilascio dell’abitazione per scadenza del contratto di locazione, secondo quanto previsto dall’articolo 47, comma 2, lettera a), della legge, sono attribuiti tre punti.

2. Per contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si fa riferimento alla durata del contratto di locazione indicato all’articolo 2, commi 1 e 3 di tale legge.

3. Al richiedente, nei cui confronti è stata revocata un’abitazione di servizio secondo quanto previsto dall’articolo 47, comma 2, lettera b), della legge, sono attribuiti tre punti.

Art. 6/septies (Abitazioni inabitabili e sovraffollate)

1. Al richiedente che occupa un’abitazione dichiarata inabitabile secondo la vigente normativa provinciale sono attribuiti 5 punti.

2. Al richiedente che occupa un’abitazione sovraffollata sono attribuiti 2 punti. Un’abitazione è considerata sovraffollata se la superficie abitabile dell’abitazione è inferiore a 23 metri quadrati per una persona e 38 metri quadrati per due persone aumentati di dieci metri quadrati per ogni ulteriore componente il nucleo familiare. Esclusivamente per l’attribuzione del punteggio vanno considerate quali componenti del nucleo familiare le persone di cui all’articolo 4/bis, comma 2, dalla lettera a) alla lettera f).

3. In aggiunta al punteggio di cui ai commi 1 e 2, per la durata dell’occupazione di un’abitazione inabitabile o sovraffollata sono riconosciuti ulteriori punti. Per ogni ulteriore anno successivo al primo anno di occupazione dell’abitazione inabitabile o sovraffollata è riconosciuto 1 punto. Per la durata dell’occupazione dell’abitazione inabitabile o sovraffollata sono attribuiti al massimo 3 punti.

4. Il punteggio relativo all’occupazione di un’abitazione inabitabile o sovraffollata di cui ai commi 1 e 2 è attribuito solamente se il richiedente, al momento della presentazione della domanda, alloggia in tale abitazione da almeno tre anni.

5. Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al comma 2, alla domanda di assegnazione vanno allegate:

  1. una certificazione del Comune o una dichiarazione di un libero professionista attestante la superficie abitabile dell’abitazione e il numero delle persone che la occupano;
  2. una dichiarazione del Comune attestante la durata dell’occupazione dell’abitazione.

Art. 6/octies (Invalidità)

1. Al richiedente invalido di guerra, del lavoro, di servizio o civile è attribuito, a seconda della diminuzione della capacità lavorativa oppure della categoria della pensione di guerra percepita, il seguente punteggio:

  1. dal 34 al 49 per cento, ovvero della settima e ottava categoria: due punti;
  2. dal 50 al 74 per cento, ovvero della quinta e sesta categoria: tre punti;
  3. dal 75 al 83 per cento, ovvero della terza e quarta categoria: quattro punti;
  4. dal 84 al 100 per cento, ovvero della prima e seconda categoria: cinque punti.

2. Se un familiare convivente a carico è invalido di guerra, del lavoro, di servizio o civile è attribuito, sempre secondo la diminuzione della capacità lavorativa ovvero della categoria della pensione di guerra percepita, il seguente punteggio:

  1. dal 34 al 49 per cento, ovvero della settima e ottava categoria: un punto;
  2. dal 50 al 100 per cento, ovvero della prima alla sesta categoria: due punti.

3. Al richiedente che percepisce una pensione di invalidità dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o quale invalido di servizio dal Ministero del Tesoro sono attribuiti quattro punti, aumentati a cinque, qualora la commissione sanitaria competente per l’accertamento delle invalidità civili abbia riscontrato una percentuale di diminuzione della capacità lavorativa superiore all’83 per cento; se la pensione è percepita da un familiare a carico convivente con il richiedente sono attribuiti due punti.

4. Al richiedente ultrasessantacinquenne dichiarato invalido parziale dalla competente commissione sanitaria per l’accertamento delle invalidità civili, con un grado di invalidità inferiore al 50%, sono attribuiti tre punti.”

Art. 5 (Norma transitoria)

(1) La prima data utile per la formazione delle graduatorie ai sensi dell’articolo 5/ter, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, inserito dall’articolo 4 del presente decreto, è il 1° dicembre 2021. Le graduatorie delle domande ammesse presentate in settembre e ottobre 2020 hanno validità fino all’approvazione delle graduatorie suindicate.

Art. 6 (Abrogazione)

(1) Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, è abrogato.

Art. 7 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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ActionActionArt. 6 (Abrogazione)
ActionActionArt. 7 (Entrata in vigore)
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ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 29
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