In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Decreto del Presidente della Provincia 22 febbraio 2021, n. 61)
Modifiche al 2° regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 4 marzo 2021, n. 9.

Art. 3 (Valutazione delle domande - Formazione della graduatoria)

(1) Dopo l’articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 5/bis, 5/ter e 5/quater:

“Art. 5/bis  (Valutazione delle domande)

1. L’IPES verifica le domande entro 90 giorni dalla presentazione e comunica ai richiedenti il punteggio raggiunto o il motivo dell’esclusione. Qualora la domanda sia stata presentata al Comune, il termine per la verifica decorre dalla data in cui la domanda è pervenuta all’IPES.

2. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione il richiedente può presentare osservazioni in merito al punteggio ottenuto o all’esclusione. Non possono essere fatti valere eventuali nuovi criteri di preferenza.

3. In fase di aggiornamento della graduatoria, la Commissione di assegnazione valuta le osservazioni, che devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell’aggiornamento.

Art. 5/ter (Formazione della graduatoria)

1. Le graduatorie vengono aggiornate ogni sei mesi, in data 1° giugno e 1° dicembre, e sono pubblicate ed esposte nell’albo digitale dell’IPES e del Comune.

2. Le graduatorie hanno validità dalla data della loro pubblicazione e da quel momento sostituiscono le precedenti. Fino alla pubblicazione delle nuove graduatorie le assegnazioni avvengono sulla base delle graduatorie al momento in vigore.

3. Le domande ammesse vengono inserite nelle graduatorie distinte per gruppi linguistici e categorie, quali sono previsti nel programma di costruzione dell’IPES.

4. Le graduatorie sono suddivise per singolo Comune e nelle seguenti sottocategorie:

  1. categoria generale;
  2. categoria persone anziane;
  3. categoria persone con disabilità;
  4. particolari categorie sociali.

5. Nella categoria persone anziane vengono inseriti i richiedenti che hanno compiuto 65 anni e il cui nucleo familiare è composto esclusivamente dal richiedente e dal coniuge o convivente more uxorio o convivente di fatto o da una persona unita civilmente.

6. Nella categoria persone con disabilità sono compresi i richiedenti nel cui nucleo familiare figura una persona in carrozzina o che utilizza altri ausili per la mobilità e che necessita di un’abitazione adattata alle sue esigenze. In deroga all’articolo 97, comma 1, lettera d), della legge, le persone di questa categoria possono fruire dell’assegnazione di un’abitazione se non superano il valore della situazione economica previsto all’articolo 58, comma 1, lettera a), della legge.

7. Qualora al momento del decesso della persona con disabilità convivano con essa persone che abbiano diritto alla permanenza nell’alloggio assegnato e si tratti di un’abitazione arredata per le particolari esigenze di persone con disabilità, l'IPES è tenuto ad assegnare a queste persone un’altra abitazione adeguata. L’abitazione deve essere resa libera entro il termine fissato dal Presidente dell’IPES, al fine di poterla destinare allo scopo originario.

8. Nelle particolari categorie sociali vengono inserite le persone appartenenti alle categorie previste dall’articolo 5/quater.

9. Le domande ammesse sono inserite in graduatoria in ordine di punteggio decrescente. A parità di punteggio ha precedenza il richiedente con il VSE più basso.

10. In aggiunta alle graduatorie di cui al comma 3 viene stilata una graduatoria sovracomunale di tutti i richiedenti ammessi che hanno dichiarato nella domanda di essere interessati all’assegnazione di un’abitazione nel territorio della Comunità Comprensoriale del Comune di residenza. Si attinge a questa graduatoria una volta esaurite le graduatorie di un Comune in cui ci sono ancora abitazioni disponibili per l’assegnazione. Anche questa graduatoria viene suddivisa nelle sottocategorie di cui al comma 4 e l’inserimento in graduatoria avviene in base al comma 9.

Art. 5/quater (Particolari categorie sociali)

1. Ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della legge sono considerate persone appartenenti a particolari categorie sociali:

  1. le persone con disabilità ai sensi della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche; si tratta di persone che vengono assistite dai servizi sociali in forma socio-pedagogica;
  2. persone affette da forme di dipendenza ai sensi della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, e successive modifiche; si tratta di persone che vengono assistite dai rispettivi servizi e che, una volta riabilitate, ai fini di una duratura integrazione sociale necessitano di un’abitazione che non sono in grado di prendere in locazione o acquistare sul libero mercato;
  3. gli ex detenuti che non sono stabilmente in grado di prendere in locazione o acquistare un’abitazione sul libero mercato;
  4. le persone che, a causa di particolari circostanze familiari, psicologiche, sociali e sanitarie, si trovano in condizioni di emergenza sociale e non sono stabilmente in grado di prendere in locazione o acquistare un’abitazione sul libero mercato;
  5. le persone anziane con un’età minima di 65 anni, nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio dell’abitazione per finita locazione;
  6. le donne esposte al pericolo di violenza fisica o psichica o che hanno già subito violenza e che, una volta temporaneamente ospitate in una struttura residenziale protetta, a causa della loro situazione familiare o economica non sono stabilmente in grado di prendere in locazione o acquistare un’abitazione sul libero mercato;
  7. le persone alle quali la Commissione territoriale per il riconoscimento di protezione internazionale ha riconosciuto uno status di protezione (rifugiato riconosciuto o beneficiario di protezione sussidiaria) ai sensi delle disposizioni vigenti; esse devono aver svolto l’intera procedura per il riconoscimento della protezione internazionale in provincia di Bolzano e devono aver soggiornato regolarmente in provincia durante l’intera durata della procedura;
  8. limitatamente alla possibilità prevista dall’articolo 24, comma 1, della legge, le persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale e sono in attesa della relativa decisione da parte delle autorità competenti; per queste persone l’IPES può locare ai Comuni e alle Comunità comprensoriali le abitazioni libere da almeno 12 mesi che non sono assegnabili a richiedenti in graduatoria.

2. I richiedenti che ricadono nelle categorie di cui al comma 1, lettere b) e c), hanno diritto all’assegnazione dell’abitazione solo se non possono più essere alloggiati nelle strutture dei servizi sociali ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. La domanda per l’assegnazione dell’abitazione deve essere redatta sull’apposito modulo predisposto dall’IPES e inoltrata all’IPES dal richiedente stesso o da persona legalmente autorizzata. In tale domanda devono essere indicate le circostanze da cui risulta il disagio sociale di cui al comma 1.

4. Qualora si tratti di richiedenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), alla domanda deve essere allegata una dichiarazione dei servizi sociali dalla quale risulti che i richiedenti sono assistiti dagli stessi.

5. Nel modulo di cui al comma 3 il richiedente rende la dichiarazione ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, attestante il possesso dei requisiti per l’assegnazione di un’abitazione dell’IPES a particolari categorie sociali e l’insussistenza di cause di esclusione.

6. Il Presidente dell’IPES può disporre l’assegnazione di abitazioni anche in deroga al requisito della residenza o del posto di lavoro nel comune ove si trova l’abitazione oggetto di assegnazione.

7. Qualora si tratti di persone che necessitano di assistenza sociale e medica, devono essere possibilmente assegnate abitazioni che si trovano nelle vicinanze dei corrispondenti servizi.

8. Relativamente alle domande presentate, l’IPES predispone una graduatoria secondo i criteri di preferenza adottati per l’assegnazione delle abitazioni in locazione dell’IPES.

9. Ai fini della predisposizione della graduatoria, il numero di figli di età inferiore ai 14 anni è applicato quale ulteriore criterio di preferenza, attribuendo per ciascun figlio 1 punto.

10. Per i richiedenti appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), l’IPES può richiedere un parere dei servizi sociali territorialmente competenti, dal quale risulti che il richiedente è in grado di abitare da solo.

11. Se si tratta di richiedenti con figli minori i quali, in base alla particolare situazione familiare, presumibilmente per lungo tempo non sono in grado di procurarsi un’abitazione, può essere richiesto un parere del Tribunale per i minorenni.

12. In deroga all'articolo 97, comma 1, lettera d), della legge, le persone di cui al comma 1 possono fruire dell’assegnazione delle abitazioni dell’IPES solo se il loro reddito non supera il valore della situazione economica di cui all’articolo 58, comma 1, lettera a), della legge.

13. Per l’assegnazione degli alloggi alle persone di cui al comma 1, lettera g), si applicano i criteri di preferenza secondo l’ordine prioritario indicato di seguito:

  1. persone che soddisfano ulteriori criteri previsti dal presente regolamento;
  2. persone che svolgono un’attività lavorativa e hanno famiglia con figli minori a carico;
  3. famiglie con figli minori;
  4. data di presentazione della domanda.

14. Le assegnazioni di cui al comma 13 non possono superare il 10 per cento del numero degli alloggi da assegnare ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, come stabilito annualmente con delibera della Giunta provinciale in applicazione dell’articolo 5, comma 7, della legge.

15. Alle persone di cui al comma 1 vanno assegnate in primo luogo le abitazioni di nuova costruzione previste a tale scopo nel programma di costruzione dell’IPES. Qualora tuttavia, in considerazione di uno stato di urgente necessità, fosse necessario alloggiare i richiedenti in abitazioni già esistenti resesi libere per la riassegnazione, il corrispondente numero di abitazioni viene detratto dal programma di costruzione riservato alle persone di cui al comma 1 e aggiunto al programma di costruzione per la generalità dei richiedenti.

16. Le abitazioni riservate agli appartenenti alle particolari categorie sociali possono essere assegnate con precedenza nel caso previsto dall’articolo 102, comma 1, della legge.

17. Oltre ai casi di cui al comma 16, le abitazioni riservate alle particolari categorie sociali possono essere assegnate con precedenza quando:

  1. la procedura per il rilascio dell’abitazione venga attuata anche per motivi diversi da quelli indicati all’articolo 102, comma 1, della legge;
  2. i motivi per i quali viene attuata la procedura per il rilascio dell’abitazione non siano imputabili al richiedente;
  3. sussista un particolare stato di necessità;
  4. sussista una urgente e indifferibile necessità di assegnazione di un’abitazione.

18. Possono essere oggetto di assegnazione con precedenza solo quelle abitazioni che vengono destinate a tale scopo dal Consiglio di amministrazione dell’IPES. Per i casi di assegnazione con precedenza delle abitazioni in locazione dell’IPES di cui al comma 17 è richiesta la previa autorizzazione della Giunta provinciale.”

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActiona) Decreto del Presidente della Provincia 21 settembre 2018, n. 25
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 22 febbraio 2021, n. 6
ActionActionArt. 1 (Livello di valutazione delle prestazioni - Valore della situazione economica ai fini dell’assegnazione)
ActionActionArt. 2 (Presentazione delle domande)
ActionActionArt. 3 (Valutazione delle domande - Formazione della graduatoria)
ActionActionArt. 4 (Valutazione punteggi)
ActionActionArt. 5 (Norma transitoria)
ActionActionArt. 6 (Abrogazione)
ActionActionArt. 7 (Entrata in vigore)
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 27
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 29
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionActionI
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico