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b) Decreto del Presidente della Provincia 4 febbraio 2021, n. 21)
Utilizzo temporaneo di aree di proprietà della Provincia

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Pubblicato nel B.U. 11 febbraio 2021, n. 6.

Art. 3 (Condizioni di utilizzo)

(1) Nell'ipotesi di utilizzo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), alla consegna anticipata dell'area si provvede con verbale di consegna. Per il periodo di tempo tra la consegna anticipata e il perfezionamento dell'insediamento, alla Provincia è dovuto il pagamento di un corrispettivo parametrato sul calcolo degli interessi legali sul prezzo di insediamento. Per la procedura di cessione della proprietà di terreni sui quali sia stato precedentemente concesso un diritto di superficie si prescinde dalla prestazione della fideiussione e dal verbale di consegna. In questi casi gli interessi legali sono dovuti dal momento in cui è stata legittimamente richiesta la cessione della proprietà in esecuzione di quanto previsto dalla delibera di assegnazione dell’area in diritto di superficie.

(2) Nell'ipotesi di utilizzo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), si provvede alla messa a disposizione dell’area per il tempo strettamente necessario all'edificazione, sulla base di un verbale di consegna nel quale sono definiti anche il periodo e le modalità di utilizzo, nonché i termini per lo sgombero. Per l'utilizzo dell'area è dovuto il pagamento di un corrispettivo parametrato sul calcolo degli interessi legali sul prezzo di insediamento.

(3) Nell'ipotesi di utilizzo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), è dovuto un importo corrispondente al due per cento del prezzo di insediamento, rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento dell'indice ASTAT. Eventuali riduzioni di prezzo possono essere applicate sulla base di un'apposita stima dell'Ufficio Estimo provinciale.

(4) In caso di utilizzo difforme o senza titolo si applica la disciplina di cui al decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2006, n. 33, e successive modifiche.