1. I presenti criteri definiscono, ai sensi dell’articolo 4, commi 3 e 9, della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, il volume di affari da considerare, i casi eventualmente equiparabili al calo del 20 per cento, nonché gli ulteriori criteri e regole per l’applicazione dell’esenzione IMI e della riduzione IMI previste dallo stesso articolo.