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a) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2021, n. 11)
Regolamento di esecuzione in materia di locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento

1)
Pubblicato nel supplemento 3 al B.U. 28 gennaio 2021, n. 4.

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento determina, ai sensi dell’articolo 11/bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, i requisiti di idoneità dei locali e dei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, le loro caratteristiche costruttive e modalità di gestione nonché le norme di semplificazione amministrativa. I requisiti di idoneità di cui al presente regolamento costituiscono anche la base per i progetti standard di idoneità di cui all’articolo 6 comma 3/bis della medesima legge.

(2) Sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

  1. i locali di cui all’articolo 3 di nuova costruzione;
  2. i locali di cui all’articolo 3 già esistenti e muniti di certificato di idoneità ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 13 maggio 1992 n. 13, e i locali collaudati ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, nei quali si intendono realizzare ristrutturazioni sostanziali oppure significative variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli migliorativi della sicurezza;
  3. tutti i luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).

(3) Per quanto riguarda la prevenzione degli incendi trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, e al relativo regolamento di esecuzione.

(4) Resta ferma la normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

(5) I termini relativi a persone che nel presente regolamento compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di sesso maschile e femminile. Si è rinunciato, in parte, a formulazioni rispettose dell’identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento s’intende per:

  1. spettacolo: un’attività a cui il pubblico partecipa passivamente, come nel caso di esibizioni di danza o teatro, sfilate di moda, competizioni sportive, circhi;
  2. trattenimento: un’attività che presuppone la partecipazione attiva del pubblico, come ad esempio discoteche, locali notturni, luna park;
  3. locali di pubblico spettacolo e trattenimento: l’insieme dei fabbricati e degli ambienti in tutto o in parte al chiuso, aperti al pubblico, destinati a spettacoli o trattenimenti, nonché gli annessi servizi e disimpegni;
  4. luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento: luoghi ubicati in spazi delimitati all’aperto, dotati di impianti e attrezzature destinati a spettacoli o trattenimenti, con o senza strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, nonché i servizi annessi;
  5. tecnico: il tecnico comunale competente per territorio. Nei casi in cui la legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, stabilisce che l’idoneità dei luoghi è verificata dalla commissione provinciale di cui all’articolo 10 o dalla commissione comunale di cui all’articolo 10/bis della medesima legge, il termine “tecnico” deve intendersi riferito a tale commissione;
  6. tendostruttura: costruzione temporanea smontabile e trasportabile, costituita di norma da pareti in stoffa o PVC e da una struttura portante interna leggera;
  7. teloni o tettoie: strutture di copertura per il pubblico. Sono esclusi i gazebo di modeste dimensioni aperti almeno su tre lati e di facile spostamento;
  8. impianto sportivo: spazio al chiuso o all’aperto nel quale si praticano attività sportive. È considerato impianto all’aperto anche l’impianto provvisto di copertura che nella parte superiore sia aperto per almeno il 40 per cento su almeno due lati contrapposti;
  9. servizio di vigilanza antincendio: il servizio di presidio fisico dei vigili del fuoco da espletarsi in occasione di spettacoli e trattenimenti durante i quali fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione;
  10. servizio di presidio antincendio: servizio per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio. Deve essere garantito dal gestore, ovvero dall’organizzatore, per l’intera durata dell’attività di spettacolo o trattenimento, attraverso idoneo personale, laddove non sia prescritto il servizio obbligatorio di vigilanza dei vigili del fuoco;
  11. persona abilitata:
    1. responsabile tecnico indicato nel Registro delle imprese ai sensi della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, e del relativo regolamento di esecuzione o
    2. tecnico abilitato, cioè libero professionista iscritto all’albo professionale o operante nell’ambito delle proprie competenze, nel rispetto delle proprie normative di riferimento;
    3. professionista antincendio, ovvero tecnico abilitato iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,

Art. 3 (Classificazione dei locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento)

(1) Ai fini del presente regolamento, per locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento si intendono:

  1. teatri;
  2. cinematografi;
  3. cinema-teatri;
  4. auditori e sale convegno;
  5. locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti e attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici e attrezzate per accogliere spettacoli;
  6. sale da ballo e discoteche;
  7. teatri tenda;
  8. circhi;
  9. luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
  10. luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in spazi delimitati all’aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
  11. locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di trattenimento e pubblico spettacolo;
  12. stadi, palazzetti dello sport, piscine, campi sportivi e luoghi per attività sportive e ricreative in genere.

Art. 4 (Locali e luoghi non rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento)

(1) Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

  1. i luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane o campestri, privi di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni, anche quando sono utilizzati palchi o pedane per artisti e attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito all’articolo 91;
  2. i locali di pertinenza di sedi di associazioni ed enti, destinati esclusivamente a riunioni operative;
  3. i pubblici esercizi nei quali sono impiegati strumenti musicali senza che si realizzi un evento danzante e di spettacolo;
  4. i pubblici esercizi dotati di impianto per il “karaoke” o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee a ospitare esibizioni canore e ad accogliere gli avventori per un lasso di tempo prolungato;

(2) I pubblici esercizi nei quali sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, (sale giochi) e gli avventori sostano senza assistere a spettacoli non sono soggetti alle disposizioni tecniche del presente regolamento.

CAPO II
NORME GENERALI PER LA COSTRUZIONE DI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

SEZIONE I
Ubicazione e caratteristiche costruttive

Art. 5 (Ubicazione del locale)

(1) I locali di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere facilmente accessibili ai mezzi di soccorso e permettere una rapida e agevole evacuazione fino a luogo sicuro.

(2) Il tecnico stabilisce le distanze minime tra gli edifici circostanti e il perimetro del locale di pubblico spettacolo e trattenimento, tenuto conto in particolare della capienza del locale stesso, dell’intensità del traffico nella zona e dell’altezza degli edifici adiacenti.

(3) I teatri con capienza superiore a 2.000 spettatori non possono essere incorporati in edifici adibiti ad altri usi. I teatri di capienza inferiore e tutti gli altri locali di pubblico spettacolo e trattenimento di qualsiasi capienza possono essere incorporati in edifici destinati ad altri usi, purché opportunamente compartimentati.

(4) All’esterno del locale di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere prevista una superficie libera sufficiente a contenere, a giudizio del tecnico, un adeguato numero di spettatori defluenti dal locale. Il percorso per raggiungere la pubblica via o piazza deve, in ogni caso, essere il più breve possibile ed essere mantenuto sempre sgombro.

Art. 6 (Strutture di separazione)

(1) Le strutture di separazione dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento da altri edifici o ambienti devono avere resistenza al fuoco almeno REI 60. Dette strutture devono estendersi convenientemente anche mediante sopraelevazione sui tetti di almeno 1 m.

(2) Per i complessi multisala è consentito quanto segue:

  1. più locali della stessa tipologia fra quelle di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), d), e), f), possono essere serviti da un unico atrio, purché siano separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 60, non comunicanti direttamente fra loro e provvisti di vie di esodo indipendenti;
  2. più locali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), e un unico locale di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e c), di capienza non superiore a 1.000 spettatori e con scena separata dalla sala, possono essere serviti da un unico atrio alle condizioni di cui alla precedente lettera a);
  3. più locali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e c), possono essere serviti da un unico atrio a condizione che:
    1. siano separati da strutture resistenti al fuoco almeno REI 90;
    2. non comunichino direttamente tra loro;
    3. siano provvisti di vie di esodo indipendenti;
    4. la capienza complessiva non superi i 1.000 spettatori;
    5. la capienza delle singole sale non superi i 500 spettatori;
    6. i locali siano ubicati esclusivamente fuori terra, non sovrapposti fra loro e il pavimento delle singole sale sia a quota non superiore a 7,5 m rispetto al piano di riferimento;
    7. la scena dei singoli locali sia separata dalla sala.

(3) Per le comunicazioni con altre attività è consentito quanto segue:

  1. i locali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), possono comunicare, purché gestionalmente pertinenti, con le attività indicate ai punti 67,68 e 71 dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite filtro a prova di fumo dotato di porte resistenti al fuoco almeno EI 30; dette comunicazioni non possono essere considerate ai fini del computo delle vie di esodo. Fatte salve le specifiche disposizioni di prevenzione incendi, le strutture di separazione devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 60;
  2. i locali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), possono comunicare con le parti comuni di centri commerciali alle condizioni di cui alla precedente lettera a). Fatte salve le specifiche disposizioni di prevenzione incendi, le strutture di separazione devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 90;
  3. i locali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), possono comunicare, purché gestionalmente pertinenti, con le attività indicate al punto 66 dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, alle condizioni di cui alla precedente lettera a);
  4. i locali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), possono comunicare con le sale consumazione di ristoranti e simili alle condizioni di cui alla precedente lettera a);
  5. i locali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), possono comunicare con sale giochi, purché gestionalmente pertinenti, tramite porte resistenti al fuoco almeno EI 60; dette comunicazioni non possono essere considerate ai fini del computo delle vie di esodo.

(4) I locali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e), f), annessi alle attività indicate al punto 66 dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, devono osservare le disposizioni specifiche riportate al punto 8.4 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11.

(5) I depositi, intesi come ambienti destinati alla conservazione dei materiali occorrenti all’esercizio dei locali e ai servizi amministrativi, annessi ai locali di cui al presente regolamento, a esclusione di quelli contemplati agli articoli 48 e 76, devono essere realizzati con strutture portanti e separanti di resistenza al fuoco almeno REI 60 o commisurata al carico di incendio.

(6) I depositi devono, inoltre, essere aerati direttamente dall’esterno mediante aperture di superficie non inferiore a 1/40 della superficie in pianta e possono comunicare con gli altri ambienti dei locali tramite porte autochiudenti resistenti al fuoco almeno REI 60 o commisurate al carico di incendio.

Art. 7 (Scena)

(1) Nei teatri o negli altri locali di pubblico spettacolo e trattenimento dotati di palcoscenico, la scena deve essere facilmente accessibile dall’esterno.

(2) Le distanze minime ammesse tra l’edificio contenente la scena e gli edifici prospicienti il perimetro libero sono stabilite dal tecnico, tenuto conto della complessità e pericolosità della scena nonché delle disposizioni di cui all’articolo 45.

Art. 8 (Abitazioni ed esercizi ammessi)

(1) Nel locale di pubblico spettacolo e trattenimento sono ammessi, quali spazi ulteriori, soltanto quelli necessari alla gestione e all’amministrazione. L’abitazione del custode deve avere un ingresso indipendente ed essere separata dal resto del locale di pubblico spettacolo e trattenimento tramite strutture resistenti al fuoco almeno REI 60. Può essere consentita una porta di comunicazione con il locale di pubblico spettacolo e trattenimento, purché abbia resistenza al fuoco almeno REI 60.

(2) Nel locale di pubblico spettacolo e trattenimento sono ammessi esercizi di bar, caffè e simili, destinati esclusivamente al servizio del locale stesso; eventuali esercizi non destinati esclusivamente al servizio del locale dovranno avere un’uscita indipendente.

SEZIONE II
Strutture e materiali

Art. 9 (Strutture e materiali consentiti)

(1) I requisiti di resistenza al fuoco e il dimensionamento degli elementi strutturali e di compartimentazione dei locali elencati all’articolo 3 vanno valutati secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 9 marzo 2007, avuto riguardo alla classificazione dei locali stessi in base al carico di incendio. In ogni caso devono essere rispettate le seguenti prestazioni minime in termini di dimensionamento delle strutture portanti e separanti:

  1. classe di resistenza al fuoco R 60 per le strutture portanti;
  2. classe di resistenza al fuoco REI 60 per le strutture separanti.

(2) Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali devono essere le seguenti:

  1. negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere è consentito l’impiego di materiali di classe 1 o di rivestimenti in legno in ragione, al massimo, del 50 per cento della superficie totale, comprensiva di quella del pavimento, delle pareti, del soffitto e delle proiezioni orizzontali delle scale; per le restanti parti devono essere impiegati materiali di classe 0;
  2. in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1. I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, quali tendaggi e simili, devono essere di classe non superiore a 1. È consentito l’uso di pavimenti in legno, purché stabilmente aderenti a strutture incombustibili o adeguatamente rivestite con materiale di classe 0;
  3. le poltrone e i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM;
  4. per tavoli e sedili in generale è consentito l’impiego del legno;
  5. i materiali di rivestimento delle pareti e dei soffitti degli ambienti di cui alle lettere a) e b), eccetto quando si tratti di materiali di rivestimento incombustibili, devono essere messi in opera in aderenza, con continuità, agli elementi costruttivi oppure riempiendo con materiale incombustibile non deperibile eventuali intercapedini o sezionando le intercapedini stesse a comparti chiusi con elementi di fissaggio verticali e orizzontali in materiale incombustibile, con interasse massimo di 1,20 m. Le intercapedini non devono avere comunque profondità maggiore di 5 cm. Ferme restando le limitazioni di cui alla precedente lettera a), controsoffitti, materiali di rivestimento e materiali isolanti a vista possono essere installati non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco 1, o equivalente europea, conformemente all’articolo 4 del decreto del Ministro dell’Interno 15 marzo 2005, e successive modifiche, e purché si tenga conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;
  6. la classe di reazione al fuoco deve essere certificata a norma di legge;
  7. i lucernari in vetro devono avere caratteristiche tali da garantire la sicurezza dell’esodo degli occupanti l’edificio e delle squadre di soccorso;
  8. per il palcoscenico e la sala è ammesso il pavimento in legno;
  9. è consentito l’impiego del legno per i serramenti esterni e interni.

(3) I prodotti da costruzione impiegati per opere rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento devono essere utilizzati in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 16 giugno 2017, n.106.

Art. 10 (Intercapedini)

(1) Sono ammessi spazi destinati al passaggio di attrezzatura impiantistica o intercapedini, purché realizzati in materiale incombustibile nel rispetto delle compartimentazioni esistenti.

Art. 11 (Materiali di decorazione e strutture appese)

(1) Sono ammessi controsoffitti in legno disposti a graticcio, purché la superficie coperta non superi il 50 per cento di quella totale e gli elementi di ancoraggio alle strutture portanti siano R 60.

(2) Vanno rispettate le norme concernenti i sistemi di fissaggio delle strutture appese di cui al decreto del Presidente della Provincia 2 novembre 2009, n. 51.

Art. 12 (Materiale scenico)

(1) Per la realizzazione della scena è ammesso l’impiego di legno o di materiali combustibili aventi classe di reazione al fuoco non superiore a 2.

Art. 13 (Copertura)

(1) Gli elementi strutturali della copertura del locale di pubblico spettacolo e trattenimento devono avere i requisiti di resistenza al fuoco stabiliti per la classe dell’edificio.

Art. 14 (Finestre)

(1) Salvo casi eccezionali, previamente autorizzati dal tecnico, le aperture delle finestre non devono avere inferriate né altre chiusure fisse; dove ci sono finestre, almeno una per ambiente deve essere apribile ad anta.

SEZIONE III
Separazione tra sala e scena

Art. 15 (Ambienti necessari alla scena e alla sala, e loro separazione)

(1) Nei teatri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), è prescritta la compartimentazione di classe di resistenza al fuoco almeno REI 60 fra la scena e i suoi ambienti annessi così come fra la scena e la sala; fa eccezione il boccascena, per il quale la compartimentazione deve essere realizzata con sipario di classe 1 di reazione al fuoco.

(2) Nei teatri con capienza superiore a 1.000 spettatori il boccascena deve essere munito di sipario di sicurezza.

(3) Nei teatri con capienza fino a 1.000 spettatori e negli altri locali di pubblico spettacolo e trattenimento muniti di palcoscenico, il tecnico stabilisce di volta in volta se, in relazione alle dimensioni e alle condizioni di pericolosità della scena, il boccascena deve essere munito del sipario di sicurezza.

(4) L’installazione del sipario di sicurezza non è obbligatoria nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento con capienza anche superiore a 1.000 spettatori, nei quali le rappresentazioni teatrali su apposito palcoscenico sono effettuate solo saltuariamente.

CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SALA

SEZIONE I
Sala

Art. 16 (Locali sotto il livello stradale)

(1) Per locali di pubblico spettacolo e trattenimento con capienza inferiore a 800 spettatori è ammesso che il pavimento della sala sia a un livello inferiore rispetto a quello stradale, purché:

  1. sia previsto un solo piano interrato con dislivello massimo rispetto al piano stradale di 7,50 m;
  2. sia prevista l’installazione di un ascensore di sicurezza oppure di una rampa pedonale rispondenti ai requisiti previsti dalle norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 17 (Disposizione dei posti a sedere)

(1) I posti a sedere devono essere ripartiti in settori di non più di 160 posti con un massimo di 20 posti per fila o di 20 file.

(2) I settori devono essere nettamente separati l’uno dall’altro mediante passaggi trasversali. Ogni passaggio trasversale deve essere realizzato in modo da condurre alle porte di uscita situate nelle pareti laterali.

(3) Fra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere lasciato un passaggio di larghezza utile non inferiore a 1,20 m. Della stessa larghezza minima devono essere tutti i passaggi longitudinali e trasversali. Su parere del tecnico è consentito accostare alle pareti laterali della sala fino a un massimo di quattro posti a sedere.

(4) Per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento con meno di 150 posti a sedere il tecnico stabilisce di volta in volta la larghezza dei passaggi che, in ogni caso, non deve essere inferiore a 0,80 m.

(5) Nei circhi equestri, in caso di rappresentazioni con animali la prima fila di posti deve distare almeno 1 m dal perimetro esterno della pista.

(6) Le ringhiere o balaustre devono avere un’altezza non inferiore a 1 m.

Art. 18 (Vie di esodo)

(1) Le vie di esodo sono composte da:

  1. le uscite della sala;
  2. i corridoi di disimpegno;
  3. le porte che conducono all’esterno;
  4. le scale e i passaggi in genere.

(2) La larghezza utile complessiva delle vie di esodo è calcolata come segue:

  1. in ragione di un modulo (0,60 m) ogni 60 spettatori in caso di locali di pubblico spettacolo e trattenimento la cui platea si trovi a piano di campagna o fino a una quota di più o meno 1 m rispetto al piano di campagna;
  2. in ragione di un modulo (0,60 m) ogni 40 spettatori in caso di locali di pubblico spettacolo e trattenimento la cui platea si trovi fino a una quota di più o meno 7,50 m rispetto al piano di campagna;
  3. in ragione di un modulo (0,60 m) ogni 30 spettatori in caso di locali di pubblico spettacolo e trattenimento la cui platea si trovi a una quota compresa tra più 7,50 e più 14 m rispetto al piano di campagna;
  4. per quote superiori a 14 m, il tecnico stabilisce di volta in volta la larghezza e il numero delle uscite.

(3) La larghezza utile di ogni singola via di esodo deve essere multipla del modulo (0,60 m) e comunque non inferiore a due moduli (1,20 m).

(4) Devono essere previste come minimo tre uscite, di norma distribuite con criteri di uniformità e di simmetria rispetto all’asse longitudinale dell’edificio. Qualora ciò risulti impossibile per le caratteristiche del locale di pubblico spettacolo e trattenimento, si deve provvedere ad assicurare lo sfollamento dei vari settori con un opportuno studio del movimento del pubblico in uscita e il conseguente dimensionamento dei vari passaggi interni, in modo da offrire in ogni punto almeno 1 cm di passaggio per ogni spettatore. Per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento di capienza non superiore a 150 persone possono essere previste anche solo due uscite.

(5) La lunghezza delle vie di esodo, misurata dalle porte di uscita della sala fino a luogo sicuro, non deve superare i 50 m, ovvero i 70 m in presenza di idonei impianti di smaltimento del fumo, asserviti a impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi. Per lunghezze superiori a 30 m i parametri relativi alla larghezza delle vie di esodo vanno aumentati del 20 per cento.

(6) Le vie di esodo devono, in ogni caso, avere un’altezza non inferiore a 2 m.

(7) La larghezza utile delle vie di esodo è misurata deducendo l’ingombro di eventuali elementi sporgenti, a esclusione degli estintori. Non sono considerati elementi sporgenti quelli posti a un’altezza superiore a 2 m e i corrimani che sporgono fino a 8 cm.

Art. 19 (Gradini nei passaggi)

(1) Nei passaggi interni alla sala sono di norma vietati i gradini; qualora vengano ammessi in via eccezionale per impossibilità di superare il dislivello mediante rampe, si devono applicare le norme previste per le scale, eccetto quelle relative al numero dei gradini.

(2) Ogni gradino deve essere illuminato da apposite luci che lo rendano visibile tanto da chi sale quanto da chi scende.

Art. 20 (Pendenza di corridoi e passaggi)

(1) L’eventuale pendenza dei corridoi o passaggi non può superare il rapporto di 1:10. Quando il pavimento inclinato immette su una scala, la pendenza deve cessare a una distanza di almeno 1,20 m dalla scala.

Art. 21 (Superfici sdrucciolevoli)

(1) I pavimenti in genere e i gradini in particolare non devono avere superfici sdrucciolevoli. Le vie di esodo devono essere protette da neve e ghiaccio.

SEZIONE II
Sistemazione dei posti per gli spettacoli

Art. 22 (Posti a sedere fissi)

(1) La distanza tra lo schienale di una fila di posti e il corrispondente schienale della fila successiva deve essere di almeno 0,80 m.

(2) La larghezza di ciascun posto a sedere deve essere di almeno 50 cm se con braccioli e di 45 cm se senza braccioli.

(3) Le sedie e le poltrone devono essere saldamente fissate al suolo ed essere del tipo con sedile a ribaltamento automatico.

(4) Posti a sedere mobili sono ammessi esclusivamente nei palchi.

(5) Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi è consentito l’impiego temporaneo di posti a sedere mobili, purché collegati tra loro in gruppi di almeno otto o in file complete.

(6) È vietato collocare posti a sedere mobili e sedie a rotelle nei passaggi e corridoi.

(7) Per le sedie a rotelle devono essere previsti spazi appositi.

Art. 23 (Disposizione libera di posti a sedere al tavolo)

(1) È consentito l’uso di sedie, panche e tavoli disposti liberamente, a condizione che sia rispettato il numero massimo di posti a sedere di cui all’articolo 17, comma 1.

(2) I tavoli intorno ai quali sono disposti i posti a sedere non devono distare oltre 5 m dalle vie di esodo interne alla sala, le quali devono portare agevolmente e direttamente alle uscite e avere una larghezza minima utile di 1,20 m.

Art. 24 (Posti in piedi)

(1) Nessuno spettatore può sostare nei passaggi interni alla sala.

(2) Sono ammessi posti in piedi a condizione che:

  1. siano computati agli effetti della larghezza delle vie di esodo;
  2. siano stabilite le aree loro riservate e tali aree siano delimitate da barriere o cordoni che non ostacolano gli accessi alle vie di esodo e i passaggi;
  3. il loro numero nelle aree di cui alla lettera b) sia determinato in ragione di tre spettatori per metro quadrato;
  4. le aree loro riservate siano disposte soltanto dietro ai posti a sedere e in modo da lasciare sempre libere le entrate e le uscite;
  5. il loro numero per ciascuna area riservata sia indicato con opportuna segnaletica.

(3) In caso di utilizzo occasionale di impianti sportivi per manifestazioni non sportive, la sistemazione del pubblico in piedi nell’area destinata all’attività sportiva è consentita fino a un massimo di due spettatori per metro quadrato di superficie riservata al pubblico.

Art. 25 (Capienza)

(1) La capienza è stabilita come segue:

  1. nei locali di cui all’Art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h) e l), in misura pari al numero dei posti a sedere e in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedite capacità motorie;
  2. nei locali di cui all’articolo 3, comma 1, lettere e), f), j), e k), in misura equivalente a una densità di affollamento di 1,2 persone a metro quadrato, calcolata con riferimento alla superficie complessiva riservata al pubblico.

SEZIONE III
Controllo all’ingresso – Guardaroba

Art. 26 (Barriere o cordoni per avviare il pubblico)

(1) La biglietteria deve essere ubicata in modo da non costituire intralcio al deflusso del pubblico in caso di emergenza.

(2) Le eventuali barriere destinate a facilitare i controlli del pubblico devono potersi spostare per semplice spinta verso l’esterno, senza che cadano e siano travolte e senza che venga ristretta la larghezza dei passaggi verso le uscite.

(3) Sono da preferire le barriere realizzate tramite cordoni fissati con sistemi di aggancio automatici che si sgancino facilmente sotto la pressione del pubblico.

(4) Le barriere ovvero i cordoni devono essere aperti o rimossi non appena cessa la necessità di utilizzarli e, comunque, prima del termine dello spettacolo.

Art. 27 (Guardaroba)

(1) Il guardaroba è obbligatorio per tutti i locali di pubblico spettacolo e trattenimento. La sua ubicazione deve essere scelta con particolare cura, in modo che il servizio non crei intralcio o controcorrenti nella circolazione del pubblico.

SEZIONE IV
Scale

Art. 28 (Costruzione)

(1) Per le strutture portanti e i rivestimenti delle scale trova applicazione quanto previsto all’articolo 9.

(2) Le scale devono avere ringhiere o balaustre conformi alle norme tecniche per le costruzioni stabilite dal decreto ministeriale 17 gennaio 2018, e successive modifiche.

Art. 29 (Illuminazione e aerazione)

(1) Le scale devono essere convenientemente illuminate. I vani scala devono essere almeno del tipo ventilato.

(2) Per scala ventilata si intende una scala provvista superiormente di un’apertura di aerazione con superficie minima pari a 1 m2, munita di sistema di apertura con comando a distanza posto in prossimità dell’entrata o dell’accesso alla scala e funzionante anche in caso di emergenza.

Art. 30 (Distribuzione)

(1) Di norma le scale devono essere distribuite simmetricamente.

(2) Ogni ordine di posti deve avere a disposizione almeno due scale.

(3) È ammesso che le scale conducano in un atrio se le uscite verso l’esterno non distano più di 10 m dall’asse della scala.

Art. 31 (Gradini, rampe e pianerottoli)

(1) I gradini devono essere di pianta rettangolare e avere pedate e alzate di dimensioni costanti, non inferiori a 30 cm per la pedata e non superiori a 17 cm per l’alzata.

(2) Sono ammessi gradini di pianta trapezoidale, purché la pedata minima non sia inferiore a 23 cm e quella massima non superi i 38 cm.

(3) Le rampe delle scale devono avere non meno di tre e non più di quindici gradini.

(4) I pianerottoli devono avere almeno la stessa larghezza delle scale.

(5) Per un’altezza di 2 m dal pavimento, nelle pareti non deve esserci alcuna sporgenza o rientranza.

(6) Tutte le scale devono essere munite, lungo le pareti, di un corrimano fissato in un incavo del muro o, comunque, sporgente non più di 8 cm. Le estremità del corrimano devono rientrare con raccordo dolce nel muro stesso.

(7) Le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate di corrimano centrale.

Art. 32 (Scale esterne per l’intervento dei vigili del fuoco)

(1) Per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento che hanno un’importante affluenza di pubblico il tecnico può prescrivere che sulle pareti esterne dell’edificio della sala e della scena siano collocate scale incombustibili fisse che consentano ai vigili del fuoco l’accesso ai vari piani del fabbricato e al tetto.

SEZIONE V
Uscite e corridoi

Art. 33 (Tipi di porte ammessi)

(1) Le porte possono essere del tipo a ventola, purché il movimento di chiusura sia ammortizzato. Da aperti i battenti delle porte non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli. Le porte che danno sulle scale non devono mai aprirsi direttamente su una rampa, bensì su un pianerottolo e in modo che la larghezza di questo non sia ridotta dai battenti. Le porte si devono aprire a spinta nel verso dell’esodo.

(2) I serramenti delle porte di uscita devono essere provvisti di maniglione antipanico o altro sistema equivalente approvato dal tecnico.

(3) Le vie di esodo e le porte devono essere contrassegnate a norma.

(4) Le porte devono essere di costruzione robusta. Eventuali parti vetrate devono essere realizzate con vetri infrangibili o di sicurezza.

(5) È vietata l’immobilizzazione delle porte, ma è consentita l’apposizione di un sigillo che non offra resistenza alla rottura.

SEZIONE VI
Acustica

Art. 34 (Acustica e isolamento acustico)

(1) I locali di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere realizzati in modo da garantire un isolamento acustico sufficiente a impedire il propagarsi di rumori di disturbo dall’esterno all’interno del locale e viceversa.

(2) All’interno dei locali il livello sonoro non deve superare gli 85 dB(A).

CAPO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCENA

SEZIONE I
Disposizioni preliminari

Art. 35 (Scena)

(1) Nei teatri la scena comprende:

  1. il palcoscenico con il retropalco e le quinte laterali;
  2. il sottopalco o sottopalchi;
  3. le gallerie di manovra;
  4. i piani forati.

Art. 36 (Deposito di materiali sulla scena)

(1) Nei teatri, gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi necessari per lo spettacolo del giorno che non possono essere portati nei depositi possono essere collocati sulla scena soltanto in luoghi a ciò destinati e comunque in modo da non ingombrare i passaggi.

SEZIONE II
Corridoi, scale, porte e uscite verso l’esterno

Art. 37 (Corridoi di disimpegno e scale della scena)

(1) A eccezione dei depositi, che possono comunicare direttamente con la scena, nei teatri tutti gli ambienti annessi alla scena devono aprirsi sui corridoi di disimpegno situati intorno alla scena stessa. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 1.

(2) La larghezza di detti corridoi deve essere sufficiente al facile movimento degli artisti e delle masse e non può essere inferiore a 1,50 m per quelli al piano del palcoscenico e a 1,20 m per quelli agli altri piani.

(3) I corridoi devono condurre all’esterno compiendo un breve e facile percorso attraverso passaggi e scale.

(4) Il numero delle scale è determinato in relazione alle dimensioni della scena e alle necessità funzionali e di sicurezza.

(5) Per quanto riguarda la lunghezza delle vie di esodo vale quanto stabilito all’Art. 18, comma 5.

Art. 38  (Scale a prova di fumo)

(1) Nei teatri con maggiore affluenza di pubblico il tecnico può richiedere che alcune scale abbiano almeno le caratteristiche di scale a prova di fumo.

Art. 39 (Uscite ai piani di manovra)

(1) Nei teatri, ogni piano della scena di cui all’articolo 35, comma 1, deve essere provvisto di porte resistenti al fuoco e con chiusura automatica che diano su una via di esodo, in modo da servire da uscita al personale di scena e ai vigili del fuoco.

Art. 40 (Scale a chiocciola)

(1) Le scale a chiocciola vanno di norma evitate e possono essere autorizzate dal tecnico solo in via eccezionale.

SEZIONE III
Sipario di sicurezza

Art. 41 (Funzionamento del sipario di sicurezza)

(1) Il sipario di sicurezza deve costituire una separazione incombustibile, resistente al fuoco REI 60, tra la sala e il palcoscenico.

(2) Di regola deve funzionare a discesa verticale, chiudersi a una velocità non inferiore a 0,25 m/s e resistere a una pressione di almeno 45 daN/m2 senza che si verifichino inflessioni che possano comprometterne il funzionamento.

(3) Il sipario di sicurezza deve chiudersi sul piano del palcoscenico in corrispondenza del muro tagliafuoco sottostante.

Art. 42 (Comando del sipario di sicurezza)

(1) I comandi del sipario di sicurezza devono essere installati in una posizione che consenta la manovra facile e sicura, assicurando la completa visibilità del sipario durante la sua discesa. Devono essere previsti due quadri di manovra, uno situato sul palcoscenico e l’altro fuori dalla scena.

Art. 43 (Protezione del sipario di sicurezza)

(1) Per il sipario di sicurezza si deve prevedere la protezione di cui all’appendice “F.6 Teatri” della norma EN 12845.

Art. 44 (Ulteriori disposizioni)

(1) L’installatore del sipario deve collegare gli organi per la manovra normale, quali il quadro di manovra e la leva di azionamento, il congegno di controllo, gli interruttori e le funi di manovra, in modo che chi aziona il sipario debba tenere la leva per tutto il tempo necessario al sipario per completare la sua corsa; ciò significa che l’impianto deve essere provvisto di un cosiddetto ritorno automatico a zero.

(2) Sia le funi che sospendono il sipario o i contrappesi, sia le funi motrici devono avere un coefficiente di sicurezza di sei volte per sforzi di trazione e flessione combinate; tutte le carrucole che servono per il rinvio di dette funi così come il tamburo della macchina su cui si avvolgono e si svolgono devono rispondere pienamente alle disposizioni vigenti per le funi destinate ai mezzi di sollevamento.

(3) Per una maggiore sicurezza dell’impianto le funi devono essere almeno due; ciascun contrappeso del sipario deve quindi essere sospeso con due funi e le funi che provocano il movimento, o funi di trazione, devono essere almeno due.

(4) L’impianto deve essere costruito in modo che in nessun caso le funi risultino sovraccariche; a tal fine va installato un interruttore di massima, a meno che tale risultato non venga assicurato con altri mezzi o che il sistema adottato escluda il sovraccarico della fune.

(5) L’impianto deve essere munito di un dispositivo di sicurezza che blocchi il movimento in presenza di un qualsiasi ostacolo, cosicché il sipario si fermi automaticamente anche qualora la persona che lo manovra non si accorga dell’impedimento. Tale dispositivo di sicurezza deve funzionare anche in presenza di fumo.

(6) La discesa del sipario di sicurezza deve verificarsi per effetto di forza motrice o per effetto di gravità.

(7) Se la discesa del sipario di sicurezza avviene per effetto di forza motrice, il comando deve essere collocato in vicinanza del boccascena, in un luogo dal quale il manovratore può vedere se il sipario scendendo incontra ostacoli.

(8) La discesa del sipario di sicurezza per effetto di gravità deve potersi azionare a strappo dalla stessa posizione di cui al comma 7.

(9) Il sipario manovrato con forza motrice deve essere provvisto di fine corsa.

(10) Ogni sipario deve essere munito di un freno automatico che si azioni in assenza di alimentazione del motore e che non entri in funzione nella manovra per gravità; per quest’ultimo caso il sipario deve essere munito di un sistema di bilanciamento del peso e di un limitatore di velocità.

(11) Il sipario deve essere robusto e costruito in modo da evitare oscillazioni; in posizione abbassata deve essere garantita, lungo tutto il perimetro, la chiusura ermetica e resistente al fuoco.

(12) Devono essere installati due quadri di manovra per il sipario di sicurezza e i servizi ausiliari al suo funzionamento: uno situato sul palcoscenico in prossimità del posto del personale di servizio in proscenio, l’altro fuori dalla scena in posizione di facile accesso dall’esterno. Detti quadri devono comprendere:

  1. il comando ordinario del sipario;
  2. il comando della chiusura per gravità;
  3. il comando della lama d’acqua a protezione del sipario;
  4. il comando di apertura dei lucernari per l’evacuazione del fumo.

SEZIONE IV
Aperture per l’evacuazione del fumo, camerini e cameroni, laboratori e depositi, spettacoli acrobatici

Art. 45 (Aperture per regolare l’evacuazione del fumo in caso d’incendio)

(1) La scena deve presentare nella parte alta e lontana dal boccascena una o più aperture di ampiezza tale da consentire una efficace evacuazione del fumo in caso d’incendio; tali aperture, sopraelevate rispetto al piano del tetto, devono essere munite di serramenti con congegni di apertura e di chiusura funzionanti sia a comando manuale che automatico.

(2) La superficie complessiva di tali aperture deve risultare non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del palcoscenico.

Art. 46 (Camerini e cameroni)

(1) I camerini e cameroni per artisti devono essere sistemati in un compartimento antincendio separato dalla scena.

(2) Le comunicazioni dei camerini e cameroni con la scena e con l’esterno devono avvenire esclusivamente a mezzo dei corridoi di disimpegno e delle scale previsti dall’Art. 37 .

Art. 47  (Laboratori)

(1) I laboratori a servizio del teatro devono essere ubicati, di norma, nell’edificio della scena e sempre esternamente ai muri perimetrali della scena propriamente detta. Tali laboratori possono essere eventualmente serviti da scale o ascensori che conducano nei corridoi di disimpegno della scena.

(2) Ciascun laboratorio deve costituire un compartimento antincendio di classe almeno REI 60 e avere finestre di aerazione diretta verso l’esterno.

Art. 48 (Depositi)

(1) Sul piano costruttivo i depositi devono rispondere alle stesse norme previste per i laboratori, fatta eccezione per le aperture di aerazione.

Art. 49 (Spettacoli acrobatici)

(1) Nel costruire locali di pubblico spettacolo e trattenimento in cui possono svolgersi esercizi acrobatici a considerevole altezza si devono predisporre opportuni sostegni per l’installazione di trapezi e attrezzi simili nonché per la rete di sicurezza.

CAPO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CABINE CINEMATOGRAFICHE

Art. 50 (Cabina di proiezione per pellicole infiammabili)

(1) Se vengono proiettate pellicole infiammabili, la cabina di proiezione deve essere compartimentata almeno REI 60 e deve essere garantita un’opportuna aerazione.

(2) Le feritoie di proiezione e di spia devono essere munite di cristalli di idoneo spessore e non devono avere dimensioni superiori alle necessità funzionali.

Art. 51 (Mezzi di spegnimento mobili)

(1) Presso i proiettori mobili deve essere tenuto almeno un estintore con capacità estinguente almeno 21 A/89BC.

Art. 52 (Cabina di proiezione per pellicole di sicurezza)

(1) È consentito che le cabine cinematografiche nelle quali sono impiegate pellicole di sicurezza e che sono dotate di un impianto automatico di spegnimento non siano presidiate permanentemente dall’operatore che, comunque, durante la proiezione deve rimanere all’interno del locale di pubblico spettacolo e trattenimento.

CAPO VI
NORME IGIENICHE E IMPIANTI TECNICI DELLE STRUTTURE FISSE

SEZIONE I
Norme igieniche

Art. 53 (Servizi igienici)

(1) Ogni locale di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere dotato di un adeguato numero di servizi igienici, in pari numero per uomini e donne. Le toilette devono essere segnalate e distribuite in modo da servire uniformemente ogni ordine di posti. Deve essere prevista almeno una toilette ogni 90 persone.

(2) Ogni toilette deve avere un antivano di adeguate dimensioni dotato di lavabi in numero di uno ogni due WC.

(3) Le toilette devono essere adeguatamente ventilate, preferibilmente in modo naturale.

(4) Devono essere osservate le norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 54 (Impianto di ventilazione)

(1) Nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere installato un impianto di ventilazione.

(2) Si può ricorrere alla ventilazione naturale, rispettando il parametro di 4 m3 di volume a persona riferito agli ambienti accessibili al pubblico.

Art. 55 (Caratteristiche degli impianti di ventilazione)

(1) Gli impianti di condizionamento e di ventilazione devono essere progettati, messi in servizio e tenuti in esercizio secondo le norme di buona tecnica. Se sono allestiti ambienti dedicati ai fumatori, trova applicazione quanto stabilito dalla normativa tecnica provinciale.

(2) Il numero di persone da considerare nel dimensionare l’impianto di condizionamento e ventilazione è il numero massimo di frequentatori ammesso nel locale di pubblico spettacolo e trattenimento.

(3) La velocità dell’aria nelle zone occupate dal pubblico non deve superare, dal pavimento fino all’altezza di 2,50 m, il valore di 0,20 m/s. Se le bocchette di estrazione si trovano nella zona occupata dal pubblico, nelle loro vicinanze possono essere ammesse velocità maggiori, purché l’ubicazione e la forma delle bocchette evitino che la corrente d’aria arrechi disturbo.

Art. 56 (Impianti regolatori della temperatura)

(1) Gli impianti di condizionamento o di ventilazione devono essere dotati di rilevatori e regolatori della temperatura e dell’umidità relativa che devono essere mantenute entro i seguenti limiti:

  1. nei periodi in cui non è necessaria la refrigerazione dell’aria, la temperatura interna deve essere mantenuta tra i 18°C e 20°C e l’umidità relativa deve essere compresa tra il 45 e il 60 per cento;
  2. nei periodi in cui è necessaria la refrigerazione dell’aria, la differenza di temperatura tra l’esterno e l’interno non deve superare i 6°C e l’umidità relativa deve essere compresa tra il 40 e il 50 per cento.

SEZIONE II
Impianti di riscaldamento, impianti di ventilazione e cucine

Art. 57 (Impianti per la produzione di calore)

(1) Sono ammessi impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, purché eseguiti nel rispetto delle norme specifiche in materia.

Art. 58 (Dispositivi di intercettazione per impianti di ventilazione)

(1) Il passaggio delle condotte di ventilazione attraverso muri tagliafuoco e fra sala e scena deve essere evitato, per quanto possibile.

(2) Quando tale passaggio risulti assolutamente necessario, le condotte devono essere provviste di serrande tagliafuoco comandate da un sistema di rilevazione d’incendio posto in corrispondenza dell’attraversamento.

Art. 59 (Cucine)

(1) All’interno dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento è ammessa la presenza di impianti di cucina, lavanderia e lavaggio stoviglie, purché eseguiti nel rispetto delle norme specifiche in materia.

SEZIONE III
Norme particolari per l’impianto elettrico, di illuminazione, di allarme acustico e di rivelazione incendi

Art. 60 (Disposizioni generali)

(1) L’impianto elettrico e di illuminazione deve rispettare le norme CEI 64-10 nel testo vigente.

(2) L’intensità dell’illuminazione d’emergenza dovrà essere determinata in conformità alla norma EN 1838.

(3) I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato con altoparlanti aventi caratteristiche idonee ad allertare le persone presenti in caso di incendio. Il comando di attivazione dell’allarme deve essere ubicato in un luogo costantemente presidiato. Gli impianti di rivelazione e segnalazione devono essere realizzati a regola d’arte conformemente alle norme UNI 9795.

Art. 61 (Impianti elettrici di sicurezza)

(1) I seguenti sistemi di utenza devono disporre dell’alimentazione di sicurezza:

  1. illuminazione di emergenza;
  2. impianto di allarme;
  3. sistema di rivelazione;
  4. impianti di estinzione;
  5. ascensori antincendio;
  6. impianto di diffusione sonora.

(2) L’alimentazione di sicurezza deve essere automatica a interruzione breve (≤ 0,5 sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e a interruzione media (≤ 15 sec) per gli ascensori antincendio e di soccorso, gli impianti di estinzione e l’impianto di diffusione sonora. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e in grado di consentire la ricarica completa entro 12 ore.

(3) L’autonomia minima per ogni impianto è la seguente:

  1. rivelazione e allarme: 30 minuti;
  2. illuminazione di sicurezza dei locali: 2 ore;
  3. impianti di estinzione: 1 ora;
  4. impianto di diffusione sonora: 1 ora.

SEZIONE IV
Impianto antincendio

Art. 62 (Impianto idrico interno)

(1) I locali di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere muniti di impianto a naspo o a idranti.

(2) Il numero e la posizione dei naspi o degli idranti devono essere determinati in conformità alla norma UNI 10779.

Art. 63 (Impianto idrico esterno)

(1) Se non già esistente, nelle vie e piazze adiacenti ai locali di pubblico spettacolo e trattenimento di capienza superiore a 1.000 spettatori deve essere installato, in posizione facilmente accessibile e opportunamente segnalata, almeno un idrante esterno.

Art. 64 (Altri mezzi di estinzione)

(1) In aggiunta all’impianto idrico antincendio devono essere opportunamente distribuiti nei vari ambienti estintori portatili del tipo e nel numero stabiliti dal tecnico.

CAPO VII
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE

SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 65 (Campo di applicazione)

(1) Le disposizioni del presente capo si applicano agli impianti sportivi e alle piscine nei casi previsti dall’articolo 7 della legge provinciale 13 maggio 1992 n. 13, e successive modifiche.

(2) Trovano in ogni caso applicazione le specifiche tecniche del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e delle federazioni sportive nazionali.

Art. 66 (Ubicazione)

(1) L’ubicazione dell’impianto deve essere tale da consentire l’avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti.

(2) Le vie di esodo del pubblico devono avere una larghezza complessiva pari alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell’impianto se l’esodo è possibile in due direzioni, o pari alla larghezza complessiva delle uscite se l’esodo è possibile in una sola direzione.

(3) Qualora ciò non fosse possibile devono essere previsti, entro un raggio di 50 m dalle uscite dell’impianto, spazi scoperti di superficie sufficiente a contenere il pubblico, presupponendo una densità di affollamento di una persona per metro quadrato.

(4) La separazione dagli ambienti nei quali si svolgono altre attività soggette alle norme di prevenzione incendi deve essere realizzata con strutture almeno REI 60.

Art. 67 (Area dell’impianto)

(1) L’area per la realizzazione di un impianto, oltre che corrispondere ai requisiti di cui all’articolo 65, deve essere scelta in modo che la viabilità garantisca il rapido sfollamento ai fini della sicurezza; in particolare, l’area deve consentire l’ubicazione, in prossimità o a confine dell’impianto, di uno o più parcheggi, calcolati in base ai regolamenti vigenti e alla capienza complessiva dell’impianto.

(2) L’area minima complessiva del parcheggio deve essere conforme al regolamento edilizio vigente e comunque non inferiore a un posto macchina ogni quattro spettatori; tale valore può essere ridotto in ragione della capacità oraria di trasporto dei mezzi pubblici che servono l’impianto.

Art. 68 (Coperture)

(1) L’impiego di coperture pressostatiche è consentito negli impianti in cui è prevista una presenza di spettatori, atleti e addetti in numero non superiore a 50 persone; tali coperture devono essere realizzate con materiali aventi classe di reazione al fuoco non superiore a 2, omologati ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 26 giugno 1984, oppure la corrispondente classe europea. Devono essere previsti adeguati sostegni in grado di impedire il rischio di repentino abbattimento in caso di caduta di pressione; in alternativa, possono essere installati dispositivi di allarme sonoro e luminoso che comunichino alle persone presenti eventuali anomalie, abbassamenti della pressione e/o carichi di vento o di neve superiori ai limiti di progetto nella zona interessata dall’allarme.

(2) Se sospeso alla copertura, il sistema di illuminazione deve essere munito di idonei dispositivi di protezione e sicurezza contro la caduta accidentale.

(3) Devono inoltre essere previste almeno due uscite di larghezza non inferiore a 1,20 m; detti varchi devono essere opportunamente intelaiati e controventati per evitare l’ostruzione dell’uscita in caso di caduta del pallone.

(4) Ogni anno deve essere prodotto al Comune un certificato di idoneità statica, a firma di un tecnico abilitato, attestante l’avvenuta verifica del materiale di copertura e dei dispositivi di cui al comma 1.

Art. 69 (Capienza)

(1) La capienza della zona spettatori è calcolata dividendo lo sviluppo in metri lineari dei gradoni adibiti a posti a sedere per il coefficiente 0,48.

(2) La capienza della zona per le attività sportive deve essere valutata in funzione delle attività sportive previste ed è costituita dal numero degli atleti e degli addetti.

Art. 70 (Zona spettatori – Settori)

(1) Negli impianti all’aperto con un numero di spettatori superiore a 10.000 e in quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a 4.000 la zona destinata agli spettatori deve essere suddivisa in settori. La capienza di ciascun settore non può essere superiore a 10.000 spettatori negli impianti all’aperto e a 4.000 in quelli al chiuso.

(2) Ogni settore deve essere separato da quello adiacente con divisorie di altezza non inferiore a 2,20 m realizzate in materiale incombustibile conformemente alle norme tecniche per le costruzioni stabilite dal decreto ministeriale 17 gennaio 2018, e successive modifiche.

(3) Ogni settore deve avere vie di esodo indipendenti e chiaramente contrassegnate da apposita segnaletica.

(4) Per gli impianti all’aperto di cui al comma 1 la zona destinata agli spettatori deve essere separata dall’area destinata all’attività sportiva con le divisorie di cui al comma 2 o con un fossato di almeno 2,50 m di profondità e di larghezza.

(5) È consentita la comunicazione tra i settori attraverso porte incombustibili.

Art. 71 (Vie di esodo)

(1) Le vie di esodo per la zona destinata agli spettatori devono essere indipendenti da quelle per la zona destinata alle attività sportive. La separazione deve essere realizzata in conformità a quanto previsto dall’articolo 70. È consentita la comunicazione tra le citate vie di esodo attraverso porte incombustibili.

(2) Per gli impianti al chiuso la larghezza utile complessiva delle vie di esodo deve essere dimensionata secondo i criteri di cui all’Art. 18 .

(3) Per gli impianti all’aperto la larghezza utile complessiva delle vie di esodo deve essere dimensionata in ragione di un modulo (0,60 m) ogni 250 spettatori.

(4) La larghezza utile di ogni singola via di esodo deve essere multipla del modulo (0,60 m) e comunque non inferiore a due moduli (1,20 m).

(5) Le scale e le rampe per il deflusso degli spettatori dalle tribune devono avere la stessa larghezza complessiva delle vie di esodo.

(6) Nella determinazione della larghezza delle vie di esodo vanno computati gli ingressi, purché dotati di serramenti apribili verso l’esterno.

(7) I gradini delle scale di deflusso degli spettatori dalle tribune devono essere di pianta rettangolare e avere pedate e alzate di dimensioni costanti, non inferiori a 30 cm per la pedata e non superiori a 18 cm per l’alzata.

(8) Il numero delle uscite per gli spettatori non può in ogni caso essere inferiore a due, ragionevolmente contrapposte, per ogni settore o per ogni impianto non suddiviso in settori.

Art. 72 (Distribuzione interna)

(1) Le scale di smistamento degli spettatori sulla tribuna non possono avere larghezza utile inferiore a 1,20 m e servire più di 20 posti per fila e per parte. In ogni caso devono essere predisposte due scale di smistamento laterali.

(2) Ogni 15 gradoni adibiti a posti a sedere si deve avere un passaggio, parallelo ai gradoni, di larghezza utile non inferiore a 1,20 m.

(3) I gradoni adibiti a posti a sedere devono avere una pedata non inferiore a 60 cm e un’alzata compresa tra 40 e 60 cm.

(4) Le rampe delle scale di smistamento degli spettatori sulle tribune devono essere rettilinee. I gradini di ogni rampa devono avere alzata e pedata di dimensioni costanti, non superiori a 25 cm per l’alzata e non inferiori a 23 cm per la pedata.

(5) Il tecnico può ammettere anche posti in piedi, a condizione che siano osservate le norme generali di sicurezza, come la predisposizione di barriere frangifolla, l’idoneo posizionamento delle zone per i posti in piedi, la funzionalità delle vie di esodo e il calcolo statico. Trovano in ogni caso applicazione, oltre alle disposizioni del presente articolo, anche quelle di cui agli articoli 69, 70 e 71.

(6) In caso di utilizzo occasionale di impianti sportivi per manifestazioni non sportive trova applicazione quanto previsto all’articolo 24, comma 3.

Art. 73 (Servizi igienici)

(1) Ogni toilette è costituita da almeno un WC, tre orinatoi e due lavabi per gli uomini e quattro WC e due lavabi per le donne.

(2) Deve essere prevista una toilette ogni 500 spettatori.

(3) Per impianti sportivi con capienza fino a 250 spettatori la toilette è costituita da almeno un WC, un orinatoio e un lavabo per gli uomini e due WC e un lavabo per le donne.

(4) Le toilette devono essere adeguatamente ventilate, preferibilmente in modo naturale.

(5) Devono essere osservate le norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 74 (Spogliatoi)

(1) Gli spogliatoi devono avere dimensioni non inferiori a 30 m2 al netto dei servizi annessi, che devono essere costituiti da almeno sei docce, due lavabi, due WC e due orinatoi.

(2) Ogni spogliatoio deve avere almeno 150 lux di luminosità al pavimento nonché aerazione naturale tramite aperture di dimensioni complessive pari a 1/8 della superficie dello spogliatoio o aerazione meccanica con ricambi d’aria di almeno 25 m3 per persona per ora.

(3) Devono essere previsti almeno due spogliatoi.

(4) Per chi arbitra deve essere previsto un apposito spogliatoio, distinto per sesso, della superficie minima di 10 m2 al netto dei servizi annessi, che devono essere costituiti da almeno due docce, un lavabo e un WC.

Art. 75 (Posto di pronto soccorso)

(1) Negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori deve essere previsto un posto di pronto soccorso ogni 10.000 spettatori. I posti di pronto soccorso devono essere distribuiti in modo da garantire un servizio uniforme per i vari settori.

(2) Negli impianti con capienza fino a 10.000 spettatori il posto di pronto soccorso, che comunque deve essere previsto, può essere adibito anche ad altri usi, compatibili dal punto di vista sanitario.

(3) Per impianti con capienza superiore a 1.000 spettatori deve essere comunque previsto un posto di pronto soccorso a servizio esclusivo delle zone per le attività sportive.

(4) Il posto di pronto soccorso deve essere agevolmente raggiungibile dall’esterno.

Art. 76 (Depositi)

(1) Devono essere previsti uno o più locali di deposito per le attrezzature sportive, comunicanti con l’area destinata alle attività.

(2) I depositi per altri materiali combustibili devono essere ubicati in locali compartimentati in funzione del carico d’incendio.

(3) È comunque vietato il deposito di sostanze infiammabili, salvo i limitati quantitativi necessari per usi igienico-sanitari.

Art. 77 (Dispositivi di controllo degli spettatori)

(1) Negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori all’aperto e 4.000 spettatori al chiuso deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l’osservazione delle zone e degli accessi per gli spettatori, con registrazione delle relative immagini.

Art. 78 (Recinzioni esterne)

(1) Gli impianti all’aperto di capacità superiore a 5.000 spettatori devono avere una recinzione esterna di altezza non inferiore a 2,50 m. La recinzione deve essere in grado di sopportare una spinta statica orizzontale conforme alle norme tecniche per le costruzioni stabilite dal decreto ministeriale 17 gennaio 2018, e successive modifiche.

(2) Nella recinzione devono essere previsti varchi in corrispondenza delle uscite dell’impianto.

(3) Ogni varco deve avere larghezza almeno pari a quella della corrispondente uscita dell’impianto e può essere munito di cancelli che devono rimanere aperti durante le manifestazioni.

(4) La suddivisione in settori di cui all’articolo 70 e la suddivisione di cui all’articolo 71 (prevista per l’indipendenza delle vie di esodo per la zona spettatori da quelle per la zona destinata alle attività sportive) devono avere le stesse caratteristiche fino alla recinzione esterna.

Art. 79 (Impianto di rivelazione e segnalazione incendi)

(1) Negli impianti al chiuso con un numero di spettatori superiore a 1.000 e negli ambienti interni degli impianti all’aperto con un numero di spettatori superiore a 5.000 deve essere installato un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi.

Art. 80 (Impianti antincendio)

(1) Gli impianti al chiuso con un numero di spettatori superiore a 100 e quelli all’aperto con un numero di spettatori superiore a 5.000 devono essere provvisti di impianti antincendio con idranti o naspi in numero e ubicazione tali da consentire l’intervento in ogni punto dell’impianto.

SEZIONE II
Piscine

Art. 81 (Norme sanitarie)

(1) L’agibilità delle piscine è subordinata all’osservanza delle norme sanitarie.

Art. 82 (Vasca)

(1) Le pareti della vasca devono essere verticali e rivestite di materiale antisdrucciolevole di colore chiaro, da impiegarsi anche per il fondo della vasca. Per almeno una profondità di 0,80 m le pareti non devono avere rientranze o sporgenze.

(2) La vasca deve essere circondata da ogni lato da una banchina di larghezza non inferiore a 2 m rivestita in materiale antisdrucciolevole.

(3) Possono essere realizzate gradinate di accesso, purché opportunamente evidenziate e prive di spigoli vivi.

Art. 83 (Impianti per i tuffi)

(1) Gli impianti per tuffi per competizioni devono rispondere ai requisiti FINA (Fédération Internationale de Natation), gli altri impianti possono, in alternativa, rispondere ai seguenti requisiti:

  1. i trampolini e le piattaforme devono avere superficie antisdrucciolevole;
  2. le piattaforme, a partire dai 5 m di altezza, devono essere rigide, misurare non meno di 5 m di lunghezza e 2 m di larghezza e avere un parapetto alto almeno 1,10 m su tre lati;
  3. le scale per altezze superiori ai 3 m devono essere a gradini in esecuzione normale con pendenza massima di 75 gradi oppure a chiocciola. Ogni rampa non deve superare i 3 m di dislivello. La larghezza del pianerottolo al piede della scala non deve essere inferiore a 1,20 m;
  4. la profondità dell’acqua sotto l’impianto per i tuffi deve essere la seguente:
    1. per i trampolini (altezza dal pelo dell’acqua da 1 a 3 m): 3,50 m, con larghezza della fossa sottostante al trampolino di almeno 3,5 m sui lati e rispettivamente 4 o 6 m di fronte. Il trampolino deve sporgere di almeno 1 m dal bordo della vasca;
    2. per le piattaforme (altezza dal pelo dell’acqua da 5 a 10 m): almeno 5 m, con larghezza della fossa sottostante alla piattaforma di almeno 8 m e lunghezza di almeno 18 m; alla fine dei 18 m il raccordo alla parte meno profonda deve essere realizzato tramite fondo vasca in pendenza.

Art. 84 (Capienza della piscina)

(1) La capienza di una vasca deve essere calcolata in relazione alla superficie dello specchio d’acqua nella misura di 4 m2 per ogni bagnante.

(2) La superficie complessiva del solario non può essere meno del doppio di quella dello specchio d’acqua.

(3) La capienza complessiva dell’impianto va valutata in ragione di 2 m2 per persona, superficie dello specchio d’acqua esclusa.

Art. 85 (Accesso alle vasche)

(1) L’accesso alle vasche deve poter avvenire unicamente attraverso un passaggio obbligato, attrezzato con doccia e lava-piedi che permettono la pulizia del bagnante.

Art. 86 (Servizi igienici e spogliatoi)

(1) Oltre alle toilette di cui all’articolo 73 deve essere prevista almeno una doccia ogni 50 m2 di superficie d’acqua.

(2) Devono essere previsti spogliatoi in ragione di uno ogni 40 m2 di superficie d’acqua.

Art. 87 (Servizio di salvataggio)

(1) Il servizio di salvataggio deve essere svolto da un numero adeguato di assistenti bagnanti abilitati. Il numero minimo di assistenti ai bagnanti è stabilito come segue:

  1. 1 assistente ai bagnanti quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore a 20 o per vasche con superficie d’acqua superiore a 50 m2;
  2. 2 assistenti ai bagnanti per vasche con superficie d’acqua superiore a 400 e fino a 1.000 m2;
  3. 3 assistenti ai bagnanti per vasche con superficie d’acqua superiore a 1.000 e fino a 1.500 m2;
  4. 1 assistente ai bagnanti aggiuntivo ogni ulteriori 500 m2 di superficie d’acqua.

(2) Se la superficie d’acqua complessiva non è ben visibile e controllabile il tecnico può prescrivere un numero maggiore di assistenti ai bagnanti.

(3) Per stabilimenti balneari situati sulle sponde di laghi il servizio di salvataggio deve prevedere almeno un assistente ai bagnanti ogni 50 m di riva facente parte dello stabilimento; in ogni caso il numero di assistenti ai bagnanti non può essere inferiore a due.

SEZIONE III
Ippodromi e competizioni automobilistiche e motociclistiche

Art. 88 (Ippodromi)

(1) Negli ippodromi la pista, la zona del peso, i passaggi e le zone di sosta dei cavalli devono essere recintati con staccionate o cancellate o siepi di sufficiente spessore, in modo da essere completamente isolati dal pubblico, che non deve avervi accesso.

(2) Nel caso in cui il pubblico sia ammesso all’interno della pista o in ogni caso in cui non possa essere evitato il transito degli spettatori in zone utilizzate anche per il passaggio dei cavalli, tali zone devono essere provviste di aperture chiudibili così da inibire il transito contemporaneo di cavalli e spettatori.

(3) Per la giuria deve essere prevista una torretta o una tribuna, da porsi al centro del campo per le corse al trotto e all’esterno della pista – all’altezza del palo d’arrivo – per le corse al galoppo, completamente isolata dal pubblico mediante una recinzione in rete metallica di altezza non inferiore a 2,20 m.

(4) Per le corse al trotto deve essere prevista anche una tribunetta sopraelevata, all’interno della pista, per il giudice di partenza. Anch’essa deve essere isolata dal pubblico.

Art. 89 (Competizioni automobilistiche e motociclistiche)

(1) Per le gare automobilistiche e motociclistiche si applica l’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), e successive modifiche.

(2) Spetta al tecnico stabilire le misure di sicurezza per il pubblico.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

SEZIONE I
Disposizioni generali

Art.  90  (Ambito di applicazione)

(1) Il presente capo si applica alle manifestazioni all’aperto quali feste campestri e di paese, feste e rappresentazioni in tendostrutture, circhi, concerti, rappresentazioni teatrali, manifestazioni o competizioni sportive e simili.

Art. 91 (Luoghi non rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento)

(1) Per i luoghi e gli spazi all’aperto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), è fatto obbligo di produrre alle autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione all’evento la certificazione di collaudo statico delle strutture allestite e la dichiarazione, a firma di tecnici abilitati, di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati nonché di approntamento e idoneità dei mezzi antincendio.

Art. 92 (Idoneità dei luoghi)

(1) Per l’idoneità dei luoghi devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

  1. va evitato, per quanto possibile, che il luogo della manifestazione si trovi nelle immediate vicinanze di strade di passaggio trafficate, linee ferroviarie, fiumi o precipizi, oppure sotto il livello stradale o di eventuali parcheggi o in zone sottostanti a viadotti o ponti. In presenza di queste o analoghe fonti di pericolo si dovrà provvedere alla mitigazione del medesimo adottando adeguate misure di sicurezza;
  2. deve essere disponibile un’adeguata area di parcheggio;
  3. le tendostrutture devono disporre di un adeguato numero di uscite in base al parametro di 1 cm/persona, ma – in ogni caso – almeno di 3 uscite;
  4. gli stand gastronomici, i chioschi e i banchi di mescita, di seguito denominati stand, i locali attigui e le tendostrutture devono essere forniti di sufficiente illuminazione nonché di illuminazione di emergenza, affinché sia assicurato al pubblico un servizio efficace e un esodo sicuro in caso di incidenti o malfunzionamenti;
  5. le uscite, le vie di esodo e le toilette devono essere adeguatamente segnalati;
  6. la collocazione degli allestimenti, come palcoscenico, tavoli, panche, sedie, stand e simili, non deve ostruire o limitare le uscite e le vie di esodo;
  7. per la sistemazione di posti a sedere, con o senza la presenza di tavoli, devono essere rispettate, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 17, 22 e 23. In caso di sistemazione di posti in piedi su aree libere, si applica il parametro di 3 persone/m2;
  8. gli stand e gli altri oggetti difficilmente spostabili non devono limitare l’accesso ai mezzi di intervento e soccorso. A tal fine devono essere rispettati i seguenti parametri:
    1. larghezza minima di passaggio: 3,5 m,
    2. altezza minima di passaggio: 4 m,
    3. raggio minimo di volta: 13 m;
  9. per le vie di esodo devono essere in genere osservate le disposizioni di cui all’articolo 71; in caso di utilizzo di cortili interni, circondati da mura o altro, per il dimensionamento delle vie di esodo si applicano le disposizioni di cui all’Art. 18;
  10. il servizio antincendio deve essere garantito per l’intera durata della manifestazione. Per quanto riguarda la presenza, in servizio di vigilanza, dei vigili del fuoco, si applica quanto stabilito all’articolo 113;
  11. il luogo della manifestazione deve disporre di un numero sufficiente di toilette, distinte per sesso, nonché di toilette accessibili alle persone con disabilità;
  12. le vie e le strade di accesso al luogo della manifestazione devono essere tenute costantemente sgombre per garantire l’accesso indisturbato ai mezzi di soccorso e di intervento;
  13. nel luogo della manifestazione deve essere eliminato qualsiasi pericolo di caduta per le persone. Ringhiere, steccati, transenne e protezioni simili devono essere realizzati in modo da impedire che ci si possa arrampicare, si possa cadere e passarvi attraverso. Cavi della corrente, tubature dell’acqua, ecc., posati a terra, devono essere coperti in modo da risultare calpestabili;
  14. per competizioni sportive o simili gli organizzatori valutano i rischi per gli spettatori derivanti dalla gara.

Art. 93 (Allestimento di tribune e palchi temporanei per il pubblico)

(1) Le tribune di nuova costruzione devono essere realizzate conformemente alla norma EN 13200 “Installazioni per spettatori”.

(2) Le tribune esistenti devono soddisfare la norma di cui al comma 1 o, in alternativa, tutte le seguenti condizioni:

  1. la capienza della tribuna spettatori è calcolata dividendo lo sviluppo in metri lineari dei gradoni adibiti a posti per spettatori per il coefficiente di 0,48;
  2. ogni 15 gradoni adibiti a posti per gli spettatori deve esserci un passaggio, parallelo ai gradoni, di larghezza utile non inferiore a 1,20 m;
  3. la tribuna deve essere dotata di scale di smistamento degli spettatori di larghezza utile non inferiore a 1,20 m che servono non più di 20 posti per fila e per parte. In ogni caso devono essere predisposte due scale di smistamento laterali;
  4. le rampe delle scale di smistamento degli spettatori sulle tribune devono essere rettilinee. I gradini di ogni rampa devono avere alzata e pedata di dimensioni costanti, non superiori a 25 cm per l’alzata e non inferiori a 23 cm per la pedata;
  5. per le tribune in tendostrutture, la larghezza utile complessiva delle vie di esodo deve essere dimensionata secondo i criteri di cui all'Art. 18;
  6. per le tribune all’aperto, la larghezza utile complessiva delle vie di esodo deve essere dimensionata in ragione di un modulo (0,60 m) ogni 250 spettatori;
  7. in tutti i casi, la larghezza utile di ogni singola via di esodo deve essere multipla del modulo (0,60 m) e comunque non inferiore a due moduli (1,20 m);
  8. il numero delle uscite non può mai essere inferiore a due;
  9. le scale di deflusso dalle tribune devono avere ringhiere o balaustre in grado di sopportare le forti sollecitazioni che possono derivare da un rapido e disordinato movimento del pubblico, anche quando provocato da panico;
  10. i gradini delle scale di deflusso devono essere di pianta rettangolare e avere pedate e alzate di dimensioni costanti, non inferiori a 30 cm per la pedata e non superiori a 18 cm per l’alzata;
  11. le ringhiere e le balaustre della tribuna devono avere un’altezza non inferiore a 1 m ed essere realizzate in modo da impedire che ci si possa arrampicare, si possa cadere e passarvi attraverso;
  12. le uscite di deflusso dalle tribune e le successive vie di esodo devono essere adeguatamente segnalate.

(3) Se eccedono le modeste dimensioni, i palchi, i podi e le pedane allestiti per l’intrattenimento del pubblico sono soggetti, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 94 (Impianti per la produzione di calore)

(1) Non sono consentite installazioni provvisorie in locali interni.

(2) Per gli impianti di produzione di calore con una potenzialità termica fino a 35 kW, comunque alimentati, installati in occasione di manifestazioni pubbliche all’aperto, con o senza stand, valgono i seguenti requisiti minimi:

  1. il rispetto della normativa tecnica sugli impianti deve essere dimostrato tramite certificazione rilasciata dall’installatore;
  2. gli impianti e le apparecchiature di produzione di calore alimentati a combustibile liquido devono rispondere ai Titoli II e III del decreto ministeriale 28 aprile 2005, e successive modifiche, indipendentemente dalla loro potenza nominale, fatto salvo quanto previsto alla lettera k);
  3. gli impianti e le apparecchiature di produzione di calore alimentati a combustibile gassoso devono rispondere alle prescrizioni della norma UNI 7129, fatto salvo quanto previsto alla lettera l);
  4. depositi di gas di capacità superiore a 75 kg necessitano di una dichiarazione di conformità alle norme rilasciata da un tecnico abilitato;
  5. i contenitori del gas devono essere posti al di fuori dello stand, in un’area non accessibile al pubblico, non esposta al sole e delimitata con apposita recinzione incombustibile;
  6. all’interno degli stand, nei locali attigui e nelle tendostrutture accessibili al pubblico non possono essere immagazzinati contenitori di gas liquido, indipendentemente dalla potenzialità termica dell’impianto;
  7. i depositi del gas e le apparecchiature di cottura devono essere sufficientemente aerati; deve essere inoltre rispettata una distanza di almeno 4,50 m da pozzi o canali nonché da aperture di aerazione o da aperture in comunicazione con locali il cui pavimento è a un livello più basso di quello del terreno;
  8. gli allacciamenti delle apparecchiature sono da effettuare principalmente con tubazioni fisse. L’installazione è da eseguire conformemente alla norma UNI/TR 11426 “Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all’aperto - Progettazione, installazione, manutenzione ed esercizio”;
  9. le apparecchiature dell’impianto di cucina devono essere fornite di un fusibile termico per l’interruzione automatica del flusso; gli impianti di approvvigionamento del gas devono essere dotati di una valvola di chiusura manuale anche all’interno dell’ambiente adibito a cucina o equiparabile;
  10. in cucina e negli altri luoghi o ambienti in cui vengono utilizzati impianti di produzione di calore deve essere presente almeno un estintore con capacità di spegnimento almeno 34A-233B-C, oltre a una coperta antifiamma;
  11. i camini a combustibile liquido, ossia gli apparecchi decorativi che producono fiamma con combustibile a base di alcool o gel, devono essere conformi alla norma EN 16647;
  12. gli apparecchi per riscaldamento denominati comunemente “funghi radianti” devono essere provvisti di marcatura CE in conformità al regolamento (UE) 2016/426 e devono essere installati e utilizzati secondo le istruzioni fornite dal produttore. Per tali apparecchi vale inoltre quanto segue:
    1. la loro installazione è vietata negli ambienti chiusi e consentita in aree all’aperto o in spazi ampiamente ventilati aventi almeno un lato – lungo almeno il 15% del perimetro – completamente privo di parete, o comunque assicurando una superficie perimetrale aperta non inferiore al 25% della superfice perimetrale complessiva;
    2. le avvertenze relative a restrizioni e/o divieti concernenti il loro uso devono essere esposte in forma durevole e ben visibili. In ogni caso l’apparecchio deve recare, direttamente sul suo involucro o su una placca ben visibile all’utente, la seguente avvertenza: “L’uso di questo apparecchio in ambienti chiusi può essere pericoloso ed è vietato”;
    3. in ciascun luogo avente le caratteristiche di cui al punto 1) possono essere utilizzate bombole di GPL per una capacità complessiva non superiore a 75 kg;
    4. è vietata l’installazione in spazi interrati o a livello inferiore a quello del terreno (piano di campagna);
    5. è vietata l’installazione a distanza inferiore a 1 m da materiali combustibili, impianti elettrici, prese d’aria, aperture comunicanti con locali o vani posti a un livello più basso e pozzetti; la stessa distanza deve essere mantenuta dalle prese d’aria e da porte e finestre che si trovano allo stesso livello al quale sono installate le bombole;
    6. è vietata la copertura, anche temporanea, di aperture di ventilazione e similari;
    7. il deposito di bombole vuote, non allacciate all’apparecchio, è di norma vietato. Per brevi periodi le bombole vuote possono essere collocate in apposite aree delimitate, ubicate all’aperto.

(3) Per gli impianti di produzione di calore con potenzialità termica superiore a 35 kW alimentati con combustibili gassosi trova applicazione il decreto ministeriale 8 novembre 2019, e successive modifiche.

(4) Per gli impianti di produzione di calore con potenzialità termica superiore a 35 kW alimentati con combustibili liquidi trova applicazione il decreto ministeriale 28 aprile 2005, e successive modifiche.

(5) Le strutture combustibili di stand o tende in cui si utilizzano friggitrici o altri sistemi di frittura ad alimentazione elettrica, dai quali deriva un pericolo di incendio di oli o grassi, devono essere protette interponendo un pannello resistente al fuoco almeno EI 15 sporgente almeno 1 metro dalle proiezioni dell’apparecchio per friggere.

(6) La distanza fra strutture combustibili di stand o tende e bracieri o barbecue alimentati a combustibili solidi deve essere di almeno 5 m.

(7) Il rispetto della norma deve essere attestato tramite dichiarazione di conformità alle norme rilasciata da un tecnico abilitato.

Art. 95 (Impianto idrico antincendio)

(1) Il tecnico valuta di volta in volta se il luogo di pubblico spettacolo e trattenimento è adeguatamente protetto mediante idranti o altri mezzi di spegnimento.

Art. 96 (Obbligo di certificazione)

(1) A seconda del tipo di manifestazione l’organizzatore deve produrre al tecnico la seguente documentazione, redatta da persona abilitata:

  1. dichiarazione attestante il corretto montaggio e la corretta messa a terra dell’impianto elettrico nonché il corretto montaggio dell’impianto di riscaldamento e dell’impianto di illuminazione di emergenza nel luogo della manifestazione, all’interno della tendostruttura, sulla tribuna e lungo le vie di esodo. Ogni stand deve inoltre disporre di una luce di emergenza. L’illuminazione di emergenza non è necessaria in caso di manifestazioni che si svolgono all’aperto solo di giorno;
  2. collaudo statico annuale dell’intera tendostruttura;
  3. dichiarazione attestante l’omologazione del telone della tendostruttura, la cui classe di reazione al fuoco non deve essere superiore a 2 e deve essere certificata secondo le norme tecniche italiane o europee;
  4. dichiarazione attestante il corretto montaggio della tendostruttura nel rispetto dei parametri statici e delle indicazioni della ditta costruttrice;
  5. dichiarazione attestante la corretta installazione degli impianti a gas;
  6. dichiarazione attestante il corretto montaggio e la corretta messa a terra del palcoscenico, compresi i tralicci per gli impianti di illuminazione e di amplificazione, nonché di eventuali altre strutture, nel rispetto dei parametri statici e delle indicazioni della ditta costruttrice;
  7. collaudo statico dei sistemi di fissaggio delle strutture appese, come corpi illuminanti, impianti di amplificazione e simili, ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 2 novembre 2009, n. 51;
  8. se all’interno della tendostruttura vengono utilizzati rivestimenti con stoffe, ghirlande o simili, certificato di omologazione attestante che i materiali di decorazione impiegati sono difficilmente infiammabili;
  9. in caso di allestimento di coperture per il pubblico, come teloni o tettoie, dichiarazione attestante il corretto montaggio delle stesse;
  10. collaudo statico annuale della tribuna ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni stabilite dal decreto ministeriale 17 gennaio 2018, e successive modifiche, indicante la portata utile di almeno 500 kg/m² o, in caso di posti a sedere fissi, di almeno 400 kg/m²;
  11. dichiarazione attestante il corretto montaggio della tribuna, nel rispetto dei parametri statici e delle indicazioni della ditta costruttrice.

SEZIONE II
Competizioni con veicoli a trazione animale e tornei di equitazione

Art. 97 (Gare sportive di velocità con veicoli a trazione animale)

(1) Nelle gare sportive di velocità con veicoli a trazione animale le protezioni per il pubblico lungo i tratti del tracciato dove ne è ammessa la presenza sono determinate in base alla conformazione del terreno e alla velocità raggiungibile nel tratto specifico, applicando i seguenti criteri:

  1. l’area destinata al pubblico deve essere allo stesso livello o a livello superiore a quello del tracciato di gara, con pendenza ascendente non superiore al 25 per cento, salvo l’esistenza di gradoni o di altre strutture appositamente predisposte;
  2. l’area destinata al pubblico è delimitata mediante recinzione di adeguata robustezza, come transenne o altri dispositivi di contenimento, sorvegliata e posta a una distanza minima di 5 m dal bordo della pista. Tale distanza è riducibile del 25 per cento quando l’area, sostenuta da muro o terrapieno, è sopraelevata di almeno 1 m. Nelle curve la distanza tra l’area destinata al pubblico e il bordo della pista non dovrà, in nessun caso, essere inferiore a 6 m;
  3. tra il dispositivo di contenimento del pubblico e il bordo della pista, a una distanza minima di 3 m dal primo, è posta una protezione dimensionata in modo da resistere all’urto dell’animale – o del mezzo o della persona trainati – che uscisse di pista alla velocità massima possibile nel tratto considerato.

(2) Se l’animale trainante non supera i 100 kg le disposizioni di cui al comma 1 possono essere opportunamente temperate e modificate a giudizio del tecnico, tenuto conto del minor rischio che la competizione comporta per i terzi e sempre che sia salvaguardata la sicurezza del pubblico.

(3) Il tecnico può autorizzare l’impiego di sistemi di protezione differenti da quelli previsti dal comma 1, purché sia garantita una sicurezza equivalente.

Art. 98 (Tornei equestri di abilità)

(1) Nei tornei di equitazione o cavallereschi, in cui l’elemento dell’abilità del fantino e del cavallo è determinante nel superamento degli ostacoli, il tecnico – tenendo conto del tipo di competizione, delle caratteristiche del terreno e delle altre circostanze del luogo – stabilisce le distanze minime di sicurezza per le aree destinate al pubblico, delimitate mediante recinzione sorvegliata di adeguata robustezza, e impone all’organizzatore di predisporre eventuali ulteriori accorgimenti atti a salvaguardare l’incolumità degli spettatori.

(2) Acquisita l’analisi del rischio effettuata dall’organizzatore, spetta al tecnico valutare le misure per la sicurezza del pubblico, mentre per la sicurezza di animali e conduttori trovano applicazione le relative ordinanze ministeriali.

CAPO IX
NORME D’ESERCIZIO

SEZIONE I
Obblighi del gestore o dell’organizzatore

Art. 99 (Piano d’intervento)

(1) Per ogni locale di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere approntato, in collaborazione con i vigili del fuoco, un piano di intervento contenente tutte le indicazioni necessarie ai fini antincendio.

(2) Una copia del piano di intervento va custodita in apposito contenitore in prossimità degli ingressi, un’altra va conservata presso i locali vigili del fuoco.

(3) Il gestore o l’organizzatore è tenuto a dimostrare il rispetto del presente regolamento predisponendo la documentazione prescritta in funzione del livello di rischio dell’evento – determinato compilando la “Tabella di calcolo del livello di rischio” di cui all’Allegato B – e delle indicazioni della commissione provinciale di cui all’articolo 10 o della commissione comunale di cui all’articolo 10/bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13.

Art. 100 (Affissione della pianta del locale)

(1) Nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere affissa, in luoghi idonei, la planimetria di evacuazione.

Art. 101 (Divieto di fumare, divieto d’ingombro e controlli preventivi)

(1) Ferme restando le disposizioni in materia di tutela della salute dei non fumatori, l’amministrazione e la direzione di locali di pubblico spettacolo e trattenimento sono tenute a esigere rigorosamente l’osservanza del divieto di fumare negli ambienti dove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza.

(2) Nella sala e nelle sue dipendenze il personale di servizio deve far sì che il pubblico non si trattenga nei passaggi che servono per accedere ai posti a sedere.

(3) Tutte le uscite e le vie di esodo devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale che possa ostacolare l’esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio.

(4) Al fine di garantire la chiamata dei servizi di soccorso, nel locale o luogo di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere verificato il funzionamento dell’impianto di telecomunicazione, da garantirsi soprattutto in caso di carente copertura della rete telefonica mobile.

Art. 102 (Divieti specifici)

(1) Nei locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, nell’area destinata al pubblico è vietato l’utilizzo di apparecchiature o congegni che producono schiuma o fumo denso. È altresì vietato l’impiego di ogni altro materiale che potrebbe ridurre la sicurezza o aumentare in modo significativo il rischio di incendio.

Art. 103 (Servizio di primo soccorso)

(1) Nei locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere assicurato il servizio di primo soccorso.

(2) In ogni locale o luogo di pubblico spettacolo e trattenimento deve sempre essere tenuta in efficienza una cassetta per interventi di primo soccorso, del tipo approvato dall’autorità sanitaria e dotata di tutto il necessario.

Art. 104 (Assistenza sanitaria e calcolo del livello di rischio)

(1) L’organizzatore di qualsiasi tipo di intrattenimento o pubblico spettacolo ha l’obbligo di assicurare l’assistenza sanitaria ai partecipanti attivi, inclusi gli atleti nelle competizioni sportive; deve inoltre garantire un adeguato soccorso sanitario per il pubblico presente.

(2) Ai fini di cui al comma 1, l’organizzatore deve eventualmente col supporto del tecnico, registrare l’evento sul portale “Gestione Assistenza Manifestazioni ed Eventi Sportivi” (G.A.M.E.S.), messo a disposizione dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per il calcolo automatico del livello di rischio.

(3) I livelli di rischio e il relativo punteggio sono stabiliti come segue:

  1. rischio molto basso / basso = ˂ 18 punti;
  2. rischio moderato / elevato = 18-36 punti;
  3. rischio molto elevato = 37-55 punti.

(4) I livelli di cui al comma 3 vengono calcolati in automatico dal software sul portale “G.A.M.E.S.” sulla base delle informazioni inserite dall’organizzatore.

(5) A seconda del livello di rischio calcolato in automatico sul portale “G.A.M.E.S.”, l’evento dovrà essere registrato in modo definitivo sullo stesso portale entro i termini stabiliti dai commi 6, 7 e 8.

(6) Eventi con livello di rischio molto basso / basso (˂ 18 punti) devono essere registrati almeno 15 giorni prima del loro inizio.

(7) Eventi con livello di rischio moderato / elevato (18-36 punti) devono essere registrati almeno 30 giorni prima del loro inizio.

(8) Eventi con livello di rischio molto elevato (37-55 punti) devono essere registrati almeno 45 giorni prima del loro inizio.

(9) In caso di punteggio pari o superiore a 18, la registrazione definitiva dell’evento sul portale “G.A.M.E.S.” deve essere corredata da un piano di soccorso sanitario “Modello Organizzativo Gestione Emergenze Sanitarie e Sportive” (M.O.G.E.S.S.), da cui risulti il dettaglio delle risorse previste e delle modalità organizzative del soccorso sanitario predisposto dall’organizzatore. Il Servizio di Emergenza Medica sotto la Direzione Emergenza Medica, Anestesia e Rianimazione (EMAR) dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige valuta il piano di soccorso sanitario elaborato dall’organizzatore e può imporre integrazioni o prescrizioni da rispettarsi in occasione dell’evento.

(10) Entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla registrazione definitiva, l’evento viene approvato in toto, approvato sub condizione o rifiutato con motivazione. Ogni responso sarà consultabile esclusivamente tramite il portale “G.A.M.E.S.”.

(11) L’attestato di approvazione dell’evento prodotto dal portale “G.A.M.E.S.”, il piano di soccorso sanitario “M.O.G.E.S.S.” e l’esito della sua valutazione ai sensi dei commi 9 e 10 sono presentati dall’organizzatore all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’evento insieme alla richiesta di rilascio dell’autorizzazione. Il rilascio dell’autorizzazione può avvenire solo in presenza di approvazione dell’evento tramite portale “G.A.M.E.S.”.

(12) Gli oneri economici della pianificazione sanitaria e della messa in disponibilità di mezzi, squadre di soccorso e di ogni altra risorsa prevista dalla pianificazione sono a carico dell’organizzatore.

(13)  Il calcolo del livello di rischio non è obbligatorio per eventi, al chiuso o all’aperto, ai quali siano presenti, contemporaneamente, fino a 500 persone. 2)

2)
L’art. 104, è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.P.P. 2 agosto 2023, n. 22.

SEZIONE II
Norme di esercizio per la scena

Art. 105 (Scenari ammessi sulla scena)

(1) Il personale di scena deve fare in modo che gli scenari, le attrezzature e così via siano collocati sulla scena nella quantità strettamente necessaria e che siano riposti subito dopo l’impiego.

(2) Le scene e quant’altro non sia indispensabile alla rappresentazione in corso o imminente sono da collocare nei depositi. Questi sono normalmente tenuti chiusi e restano aperti soltanto per il tempo strettamente necessario allo spostamento dei materiali.

Art. 106 (Personale ammesso sulla scena)

(1) Il direttore di scena deve vigilare che sul palcoscenico non sostino persone la cui presenza non è indispensabile. A ogni modo è vietato a chiunque ingombrare i passaggi e trattenersi tra le quinte per seguire lo spettacolo.

(2) Lo spazio vicino al boccascena, sia a destra sia a sinistra, è riservato unicamente ai direttori di scena, ai vigili del fuoco in servizio e ai servizi di scena.

Art. 107 (Fuochi d’artificio, fiamme libere e armi da fuoco)

(1) L’uso di fuochi d’artificio, fiamme libere e armi da fuoco nella rappresentazione deve essere sottoposto a valutazione del tecnico e non può essere autorizzato in mancanza di misure di sicurezza commisurate al rischio.

Art. 108 (Lumi portatili)

(1) Di norma è vietato l’uso di lumi portatili sulla scena.

(2) Per particolari esigenze di scena possono essere utilizzati apparecchi a illuminazione elettrica e solo in casi eccezionali lumi a candela, nel qual caso devono essere adottati idonei accorgimenti di sicurezza.

Art. 109 (Materie pericolose)

(1) Nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento sono di norma vietati l’introduzione e l’uso di quantità anche minime di sostanze e materiali facilmente infiammabili quali oli minerali, benzina, essenze e gas compressi o liquefatti nonché vernici e solventi.

Art. 110 (Sipario di sicurezza)

(1) Il sipario di sicurezza e i relativi macchinari devono essere sottoposti ad accurata verifica da parte di persona abilitata con le cadenze previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche. Di detta verifica va redatto apposito verbale, da conservare in loco.

(2) La pulizia e la manutenzione dei macchinari che azionano il sipario di sicurezza devono essere affidate a ditte o persone qualificate. Almeno una volta al mese vanno eseguiti la pulizia, la lubrificazione, il controllo delle funi e quant’altro sia necessario e opportuno per la buona conservazione e il funzionamento del sipario.

(3) Il sipario di sicurezza deve essere azionato prima di ogni spettacolo per constatarne il buon funzionamento.

(4) L’accesso all’ambiente dove sono installati i macchinari di azionamento del sipario di sicurezza deve essere severamente inibito agli estranei al servizio.

Art. 111 (Animali feroci)

(1) Eventuali animali feroci che debbano prendere parte o anche solo comparire nello spettacolo vanno tenuti in gabbie o appositi contenitori, costantemente chiusi, ben separati dal pubblico.

(2) Devono essere garantite la solidità, l’efficienza e la facilità d’uso dei mezzi impiegati per collegare gli elementi che compongono la gabbia. Questa deve avere due uscite: una per l’animale e l’altra, munita di doppia porta, per il domatore.

(3) Le gabbie contenenti gli animali non devono, in nessun caso, essere collocate vicino alle uscite destinate al pubblico.

Art. 112 (Esercizi acrobatici)

(1) Gli esercizi acrobatici a grande altezza non possono essere eseguiti se non è stata predisposta la rete di sicurezza, o un sistema equivalente, che riduca il rischio in caso di caduta.

CAPO X
SERVIZIO ANTINCENDIO E ISPEZIONI

SEZIONE I
Servizio antincendio

Art. 113 (Servizio di vigilanza antincendio)

(1) Il servizio di vigilanza antincendio dei vigili del fuoco, i cui costi sono a carico del gestore ovvero dell’organizzatore, è obbligatorio, per l’intera durata dello spettacolo o del trattenimento, per le attività svolte in:

  1. tendostrutture con capienza superiore a 500 posti;
  2. teatri al chiuso con capienza superiore a 500 posti e teatri all’aperto con capienza superiore a 2.000 posti;
  3. sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili, con capienza superiore a 1.000 posti;
  4. impianti sportivi all’aperto con capienza superiore a 10.000 posti, anche quando occasionalmente utilizzati per manifestazioni non sportive;
  5. impianti sportivi al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando occasionalmente utilizzati per manifestazioni non sportive;
  6. edifici e locali con superficie lorda superiore a 2.000 m2 in cui si svolgono, anche occasionalmente, mostre o esposizioni;
  7. fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 m2, se al chiuso, e a 10.000 m2, se all’aperto;
  8. locali con capienza superiore a 1.500 persone in cui si svolgono trattenimenti danzanti;
  9. luoghi e aree all’aperto, pubblici o aperti al pubblico, dove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.

(2) Il servizio di vigilanza antincendio potrà essere prescritto dal tecnico, su segnalazione dei vigili del fuoco competenti per territorio, anche per attività di pubblico spettacolo o trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle indicate al comma 1 quando l’ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti lo facciano ritenere indispensabile nell’interesse della sicurezza pubblica.

(3) Il servizio di vigilanza antincendio dei vigili del fuoco è disciplinato dalle disposizioni di cui all’allegato A.

Art. 114 (Servizio di presidio antincendio)

(1) Nei locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, laddove non sia prescritto il servizio di vigilanza dei vigili del fuoco il gestore ovvero l’organizzatore deve garantire la presenza, durante l’attività o la manifestazione, di personale idoneo a svolgere i primi e più urgenti interventi in caso di incendio. Il servizio di presidio antincendio dovrà essere garantito da almeno due persone in possesso di abilitazione ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nei luoghi e nelle aree all’aperto, pubblici o aperti al pubblico, in cui occasionalmente si svolgono attività di spettacolo o trattenimento con afflusso di oltre 5.000 persone, il servizio dovrà essere garantito da almeno quattro persone.

(2) In tutti i luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, indipendentemente dalla capienza, e nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento con capienza fino a 100 persone, possono essere incaricate del servizio di presidio antincendio persone che hanno frequentato il corso antincendio per attività a rischio basso. Per il servizio in locali con capienza superiore a 100 persone è obbligatoria la frequenza del corso antincendio per attività a rischio medio.

Art. 115 (Impianto di allarme acustico)

(1) I luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere dotati di un idoneo impianto di allarme acustico.

SEZIONE II
Ispezioni

Art. 116 (Ispezioni all'inizio dello spettacolo e del trattenimento)

(1) Prima dell’inizio dello spettacolo o del trattenimento il locale o luogo di pubblico spettacolo e trattenimento può essere ispezionato in ogni sua parte da funzionari di pubblica sicurezza in servizio, al fine di verificare che siano osservate tutte le prescrizioni della normativa vigente.

(2) Prima dell’entrata del pubblico l’organizzatore deve ispezionare accuratamente tutti gli impianti e le attrezzature per la protezione del locale o luogo di pubblico spettacolo e trattenimento contro gli incendi, nonché quelli per la sicurezza del pubblico, quali l’illuminazione d’emergenza, le porte di uscita, gli apparecchi di segnalazione e così via, allo scopo di verificarne il perfetto funzionamento.

CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI

SEZIONE I
Deroghe e controlli

Art. 117 (Deroghe)

(1) Nei casi in cui, per particolari motivi tecnici o per speciali esigenze funzionali, non sia possibile attuare qualcuna delle prescrizioni in materia di prevenzione incendi di cui al presente regolamento, può essere presentata una motivata richiesta per la concessione di una deroga ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche. La richiesta deve contenere una proposta per ovviare alla mancanza garantendo una sicurezza equivalente.

Art. 118 (Deroghe per fabbricati di pregio storico-artistico)

(1) Qualora edifici e costruzioni di pregio artistico e storico siano adibiti a locale di pubblico spettacolo e trattenimento il tecnico può richiedere deroghe alle presenti norme seguendo le procedure di cui alla legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18.

Art. 119 (Tribune temporanee esistenti)

(1) Per le tribune temporanee per spettatori prodotte prima dell’entrata in vigore del presente regolamento la larghezza utile di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, non deve essere inferiore a 1,10 m.

Art. 120 (Competenza per i controlli)

(1) La vigilanza e il controllo sull’applicazione del presente regolamento sono esercitati, secondo le rispettive competenze di merito e territoriali, dagli ufficiali o agenti della forza pubblica, dal personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, dal presidente della commissione provinciale per i pubblici spettacoli o da un membro da lui delegato, dal tecnico e dai funzionari dell’unità organizzativa provinciale competente per la prevenzione incendi.

SEZIONE II
Abrogazione e entrata in vigore

Art. 121 (Abrogazione)

Art. 122 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A
(Articolo 113,comma 3)

Servizio di vigilanza antincendio dei vigili del fuoco

1. Il servizio di vigilanza antincendio è gestito dai vigili del fuoco competenti a livello locale ed è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza peculiari dell’attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l’immediato intervento con persone e mezzi tecnici dei vigili del fuoco nel caso si verifichi un evento dannoso.

2. L’entità del servizio di vigilanza è stabilita dal tecnico su proposta dei vigili del fuoco competenti per territorio. Le relative prescrizioni sono comunicate ai vigili del fuoco e agli interessati.

3. In ogni caso l’entità minima dei servizi non potrà essere inferiore a quanto di seguito previsto:

  1. tendostrutture con capienza superiore a 500 posti: 2 unità fino a 1.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;
  2. teatri al chiuso con capienza superiore a 500 posti e teatri all’aperto con capienza superiore a 2.000 posti:
    1. area platea: 1 unità fino a 1.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;
    2. area scena: 1 unità per palcoscenico fino a 200 m2; 2 unità per palcoscenico oltre 200 m2 e/o per palcoscenico dotato di impianti e attrezzature a tecnologia complessa;
    3. galleria: 1 unità per ogni galleria;
    4. palchi: 1 unità ogni 3 ordini di palchi;
  3. sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti: 2 unità fino a 2.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000 posti o frazione;
  4. impianti sportivi all’aperto con capienza superiore a 10.000 posti, anche quando occasionalmente utilizzati per manifestazioni non sportive: 4 unità fino a 15.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 4.000 posti o frazione;
  5. impianti sportivi al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando occasionalmente utilizzati per manifestazioni non sportive: 4 unità fino a 5.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.500 posti o frazione;
  6. edifici e locali con superficie lorda superiore a 2.000 m2, nei quali si svolgono, anche occasionalmente, mostre o esposizioni: 2 unità fino a 4.000 m2, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 2.000 m2 o frazione;
  7. fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 m2, se al chiuso, e a 10.000 m2, se all’aperto: 4 unità fino a 20.000 m2 di area espositiva utilizzata, comprensiva degli spazi all’aperto, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 10.000 m2 o frazione;
  8. locali con capienza superiore a 1.500 persone in cui si svolgono trattenimenti danzanti: 2 unità fino a una capienza di 2.000 persone, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000 persone o frazione;
  9. luoghi e aree all’aperto, pubblici o aperti al pubblico, in cui occasionalmente si svolgono attività di spettacolo o trattenimento con afflusso di oltre 10.000 persone: 4 unità fino a 15.000 persone, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 4.000 persone o frazione.

4. Nel caso in cui il tecnico ritenga necessario disporre l’impiego di automezzi antincendio, il servizio dovrà essere potenziato con una unità di personale per ogni automezzo.

5. Sul posto deve essere messa a disposizione dei vigili del fuoco la documentazione da cui risultano la capienza autorizzata, l’eventuale necessità di incrementare le unità di servizio di vigilanza nonché le eventuali prescrizioni o limitazioni impartite dall’autorità concedente l’autorizzazione allo svolgimento dello spettacolo o del trattenimento. Inoltre, dovrà essere messa a disposizione la planimetria generale riportante dove sono ubicati:

  1. i mezzi antincendio fissi e mobili;
  2. le vie di esodo, come corridoi, scale, uscite verso l’esterno;
  3. le luci di sicurezza;
  4. il quadro elettrico generale;
  5. i locali di pertinenza, con indicazione della relativa destinazione d’uso.

6. Prima dell’inizio dello spettacolo o del trattenimento i vigili del fuoco di servizio ispezionano il locale o il luogo e controllano l’efficienza degli impianti e dei mezzi di protezione antincendio, nonché la funzionalità delle vie di esodo. Se vengono riscontrate inosservanze alle prescrizioni della normativa vigente e a quelle di esercizio imposte dal tecnico, che non siano eliminabili prima dell’inizio dello spettacolo o del trattenimento, il responsabile del servizio di vigilanza ne informa l’autorità di pubblica sicurezza per l’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

7. Durante lo svolgimento dello spettacolo o del trattenimento, i vigili del fuoco incaricati del servizio fanno osservare le prescrizioni di esercizio finalizzate alla sicurezza antincendio.

8. Al termine dello spettacolo o del trattenimento i vigili del fuoco incaricati del servizio sostano in loco per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando quindi il locale, il luogo e le aree di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti.

9. Prima di lasciare il locale o il luogo dello spettacolo o del trattenimento il responsabile del servizio redige un rapporto sui controlli effettuati e ne informa il gestore ovvero l’organizzatore.

ALLEGATO B (Art. 104) 3)

 

3)
L’allegato B (art. 104) è stato abrogato dall’art. 2, comma 1, del D.P.P. 2 agosto 2023, n. 22.
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